29.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 148/56


Ricorso proposto il 26 febbraio 2019 — Ashworth/Parlamento

(Causa T-132/19)

(2019/C 148/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Richard Ashworth (Lingfield, Regno Unito) (rappresentanti: A. Schmitt e A. Waisse, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riunire la presente causa alla causa promossa da Salvador Garriga Polledo e altri 45 contro il Parlamento europeo il 19 febbraio 2019 (causa T-102/19), ai sensi dell’articolo 68 del regolamento di procedura del Tribunale, data la connessione tra le due cause;

ove opportuno, a titolo di misure di organizzazione del procedimento ovvero di misure istruttorie del procedimento, ingiungere al Parlamento europeo di produrre i pareri del servizio giuridico del Parlamento europeo, i quali sarebbero stati resi il 16 luglio 2018 e il 3 dicembre 2018, salva ogni ulteriore determinazione della data esatta, ma in ogni caso prima della decisione adottata dall’Ufficio di presidenza del Parlamento il 10 dicembre 2018, recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU 2018, C 466, pag. 8, in prosieguo: le «misure di attuazione»);

annullare la suddetta decisione adottata dall’Ufficio di presidenza del Parlamento il 10 dicembre 2019, recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, in quanto modifica l’articolo 76 delle misure di attuazione (considerando 5 e 6, articolo 1, paragrafo 7 e articolo 2 laddove concerne l’articolo 76 delle misure di attuazione della suddetta decisione) o, in alternativa, in quanto istituisce il prelievo del 5 % sui vitalizi esigibili a partire dal 1o gennaio 2019 ovvero, se gli elementi di cui sopra non fossero considerati scindibili dal resto dell’atto impugnato, annullare la suddetta decisione nella sua interezza;

condannare il Parlamento alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’incompetenza ratione materiae dell’ufficio.

Da un lato, l’atto impugnato è stato adottato in violazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, adottato con decisione del Parlamento europeo il 28 settembre 2005, 2005/684/CE, Euratom, (GU 2005, L 262, pag. 1)(in prosieguo: lo «statuto»). Nello specifico, l’atto impugnato è contrario alle disposizioni dell’articolo 27 dello statuto, il quale prevede che i «diritti acquisiti» e le «aspettative acquisite» restino invariati.

Dall’altro lato, l’atto impugnato istituisce un’imposta, tramite un prelievo speciale del 5 % sull’importo nominale del vitalizio, sebbene l’istituzione di un’imposta non sia di competenza dell’ufficio ai sensi dell’articolo 223, paragrafo 2, TFUE.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali.

Da un lato, si contesta all’ufficio di aver adottato l’atto impugnato senza aver rispettato le norme imposte dall’articolo 223 TFUE.

Dall’altro lato, l’atto impugnato non è sufficientemente motivato e viene meno pertanto all’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296, secondo comma, TFUE e all’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti e delle aspettative acquisiti e del principio del legittimo affidamento.

Da un lato, l’atto impugnato viola i diritti e le aspettative acquisiti risultanti sia dai principi generali del diritto che dallo statuto, il quale impone espressamente che essi rimangano invariati (articolo 27).

Dall’altro lato, l’atto impugnato viola il principio del legittimo affidamento.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei principi di parità di trattamento e non discriminazione.

Da un lato, le violazioni dei diritti del ricorrente sono disproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti dall’atto impugnato.

Dall’altro lato, l’atto impugnato deve essere annullato per violazione dei principi di parità di trattamento e non discriminazione.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto e sull’assenza di misure transitorie.

Da un lato, l’atto impugnato viola il principio della certezza del diritto in quanto esso illegittimamente è stato dotato di effetti retroattivi.

Dall’altro lato, l’atto impugnato viola il principio della certezza del diritto in quanto esso ha omesso di adottare misure transitorie.