1.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/30 |
Ricorso proposto il 15 febbraio 2019 — Solnova/EUIPO — Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker)
(Causa T-86/19)
(2019/C 122/34)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Solnova AG (Zollikon, Svizzera) (rappresentante: P. Lee, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Canina Pharma GmbH (Hamm, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Registrazione del marchio dell’Unione europea BIO-INSECT Shocker — Marchio dell’Unione europea n. 14 837 553
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’EUIPO dell’11 dicembre 2018 nel procedimento R 276/2018-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |