25.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/49


Ricorso proposto il 12 febbraio 2019 — Apostolopoulou e Apostolopoulou Chrysanthaki / Commissione europea

(Causa T-81/19)

(2019/C 112/60)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Zoi Apostolopoulou (Atene, Grecia), Anastasia Apostolopoulou- Chrysanthaki (Atene) (rappresentante: D. Gkouskos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

riunire la presente causa a quella ad essa connessa proposta dalle stesse il 25 ottobre 2018, registrata con il numero T-721/2018;

accogliere il loro ricorso e condannare le convenute, congiuntamente e in solido, a versare a ciascuna ricorrente l’importo totale di un milione e centomila euro, a titolo di risarcimento del danno morale subito dalle stesse per la violazione dei loro diritti di personalità, così come tale importo viene desunto dettagliatamente nel loro ricorso;

condannare le convenute ad astenersi in futuro da qualsiasi violazione dei diritti della personalità delle ricorrenti;

condannare la prima convenuta a ripristinare l’onorabilità e la reputazione delle ricorrenti con una sua dichiarazione;

condannare le convenute al pagamento di tutte le spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso viene proposto contro la Commissione europea e l’Unione europea. Tenuto conto che quest’ultima viene sempre rappresentata dinnanzi alla Corte dall’istituzione alla quale viene attribuito l’atto o la condotta contestata, la Commissione viene considerata, di conseguenza, l’unica convenuta nel presente ricorso.

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del dovere di lealtà e di equità tra le parti, sulla violazione del principio fondamentale della buona amministrazione della giustizia e della violazione del diritto delle ricorrenti a un equo processo.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione della dignità umana e della personalità delle ricorrenti in violazione del principio di buona amministrazione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di legalità, della buona fede e del legittimo affidamento.