11.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/77


Ricorso proposto il 23 gennaio 2019 — Globalia Corporación Empresarial/EUIPO — Touring Club Italiano (TC Touring Club)

(Causa T-44/19)

(2019/C 93/99)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Globalia Corporación Empresarial, SA (Llucmajor, Spagna) (rappresentante: A. Gómez López, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Touring Club Italiano (Milano, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo TC Touring Club nei colori rosso e grigio chiaro — Domanda di registrazione n. 15 299 001

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 novembre 2018 nel procedimento R 448/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata a causa della violazione dell’articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, che costituisce un vizio procedurale sostanziale; e/o

annullare la decisione impugnata a causa dell’erronea applicazione dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e constatare che la prova dell’uso «genuino» del marchio anteriore è insufficiente o non risolutiva; e/o

annullare la decisione impugnata a causa dell’erronea applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e constatare l’inesistenza del rischio di confusione tra i marchi confrontati;

condannare il convenuto e l’interveniente, qualora intervenisse, a sostenere le spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.