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11.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/77 |
Ricorso proposto il 23 gennaio 2019 — Globalia Corporación Empresarial/EUIPO — Touring Club Italiano (TC Touring Club)
(Causa T-44/19)
(2019/C 93/99)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Globalia Corporación Empresarial, SA (Llucmajor, Spagna) (rappresentante: A. Gómez López, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Touring Club Italiano (Milano, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo TC Touring Club nei colori rosso e grigio chiaro — Domanda di registrazione n. 15 299 001
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 novembre 2018 nel procedimento R 448/2018-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata a causa della violazione dell’articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, che costituisce un vizio procedurale sostanziale; e/o |
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annullare la decisione impugnata a causa dell’erronea applicazione dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e constatare che la prova dell’uso «genuino» del marchio anteriore è insufficiente o non risolutiva; e/o |
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annullare la decisione impugnata a causa dell’erronea applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e constatare l’inesistenza del rischio di confusione tra i marchi confrontati; |
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condannare il convenuto e l’interveniente, qualora intervenisse, a sostenere le spese. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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Violazione dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |