11.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/69


Ricorso proposto il 4 gennaio 2019 — Irish Wind Farmers’ Association e a. / Commissione

(Causa T-6/19)

(2019/C 93/89)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Irish Wind Farmers’ Association Clg (Kilkenny, Irlanda), Carrons Windfarm Ltd (Shanagolden, Irlanda), Foyle Windfarm Ltd (Dublino, Irlanda) e Greenoge Windfarm Ltd (Bunclody, Irlanda) (rappresentanti: M. Segura Catalán e M. Clayton, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la lettera della Commissione europea datata 25 ottobre 2018, relativa al caso SA.44671 Irlanda — Asserito aiuto di Stato illegale al settore dei combustibili fossili sotto forma di riduzione di aliquote delle imposte patrimoniali;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un motivo unico, segnatamente che la Commissione ha omesso di avviare un procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento 2015/1589 (1), nonostante sussistessero dubbi in ordine all’esistenza dell’aiuto di Stato, in tal modo privando le ricorrenti dei loro diritti procedurali. Tale motivo è suddiviso in due parti.

1.

Prima parte: la Commissione avrebbe dovuto adottare una decisione formale. La Commissione non ha svolto un esame adeguato della denuncia, come richiesto dalle sue stesse disposizioni, e l’atto impugnato è stato adottato in violazione delle norme di cui al regolamento 2015/1589.

2.

Seconda parte: la Commissione avrebbe dovuto nutrire seri dubbi sulla qualificazione della misura come aiuto e, di conseguenza, avviare un procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento 2015/1589, in particolare e tra l’altro in quanto la Commissione ha valutato erroneamente la portata della denuncia, non ha vagliato adeguatamente tutte le informazioni fornite dalle denuncianti nell’ambito della denuncia, non ha esaminato sufficientemente la misura, ha adottato un approccio errato nel valutare la selettività e non ha esaminato gli altri requisiti stabiliti dall’articolo 107 TFUE.


(1)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).