Cause riunite T‑825/19 e T‑826/19
Tazzetti SpA
e
Tazzetti SA
contro
Commissione europea
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 22 marzo 2023
«Ambiente – Regolamento (UE) n. 517/2014 – Gas fluorurati a effetto serra – Registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi – Imprese che hanno lo stesso titolare effettivo – Importatore o produttore unico – Atto che arreca pregiudizio – Interesse ad agire – Ricevibilità – Domanda di adattamento del ricorso – Irricevibilità – Eccezione di illegittimità – Interpretazione di un regolamento di esecuzione conforme al regolamento di base – Potere di esecuzione della Commissione»
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente
(Art. 263, 4° comma, TFUE)
(v. punti 45, 49-53, 111-122)
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti preparatori – Esclusione – Decisione della Commissione che riconosce a una società il diritto all’assegnazione di quote di idrofluorocarburi e nega tale diritto a un’altra società avente il medesimo titolare effettivo – Atto che produce effetti giuridici autonomi – Inclusione
(Art. 263, 1o comma, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 517/2014)
(v. punti 75, 76, 87-92, 96-99, 104, 108)
Ambiente – Inquinamento atmosferico – Riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra – Regolamento n. 517/2014 – Assegnazione di quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi – Meccanismo di assegnazione fondato sulla fissazione di valori di riferimento – Procedura di ricalcolo dei valori di riferimento – Regolamento di esecuzione della Commissione che qualifica le imprese aventi il medesimo titolare effettivo come unico produttore o importatore ai fini di tale ricalcolo – Ambito di applicazione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 517/2014, art. 16, § 2 e 3; regolamento della Commissione 2019/661, art. 7, § 1)
(v. punti 138-141)
Ambiente – Inquinamento atmosferico – Riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra – Regolamento n. 517/2014 – Assegnazione di quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi – Potere di esecuzione conferito alla Commissione – Portata – Adozione di un regolamento di esecuzione che modifica i diritti delle imprese di beneficiare di un’assegnazione di quote e di trasferire dette quote – Incompetenza
(Art. 291, § 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 517/2014, artt. 16, § 3, 17, § 2, e 18, § 1, e allegato VI, punto 1; regolamento della Commissione 2019/661, art. 7, § 1)
(v. punti 154-161, 165, 166, 184-207, 210, 211)
Sintesi
Nell’ambito della lotta contro le emissioni di gas a effetto serra, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato il regolamento n. 517/2014, sui gas fluorurati a effetto serra ( 1 ), il quale è diretto a limitare i quantitativi di idrofluorocarburi (HFC) immessi in commercio nell’Unione europea. Conformemente a tale regolamento, spetta alla Commissione europea determinare un quantitativo massimo di HFC che può essere immesso in commercio ogni anno e assegnare delle quote ai produttori e agli importatori secondo un meccanismo di assegnazione che si basa, in particolare, sulla fissazione di valori di riferimento. A tal riguardo, il regolamento precisa che i valori di riferimento sono inizialmente attribuiti ai produttori e agli importatori che hanno dichiarato di avere immesso in commercio HFC tra il 2009 e il 2012. A partire dal 2017 e successivamente ogni tre anni, la Commissione deve ricalcolare tali valori di riferimento sulla base della media annuale dei quantitativi di HFC legalmente immessi in commercio a partire dal 1o gennaio 2015.
Secondo il tenore letterale del regolamento n. 517/2014, la Commissione è altresì tenuta a istituire un registro elettronico delle quote di immissione in commercio di HFC (in prosieguo: il «registro HFC»). Al fine di assicurare il buon funzionamento di tale registro, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione 2019/661 ( 2 ).
Per evitare qualsiasi elusione o violazione delle prescrizioni per l’assegnazione delle quote di HFC, l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 prevede, in particolare, che tutte le imprese aventi uno o più titolari effettivi sono considerate come un unico produttore o importatore ai fini del ricalcolo dei valori di riferimento ai sensi del regolamento n. 517/2014.
Nel 2008, la Tazzetti SpA, una società di diritto italiano che immette in commercio HFC nell’Unione, ha acquistato una società di diritto spagnolo, la quale a sua volta immette altresì in commercio HFC. La Commissione ha informato quest’ultima e la Tazzetti SpA, con lettere del 27 e del 30 settembre 2019 nonché del 20 novembre 2019 (in prosieguo, congiuntamente: le«decisioni impugnate»), che, poiché tali due imprese avevano lo stesso titolare effettivo, solo la Tazzetti SpA avrebbe potuto ricevere in futuro quote di HFC, conformemente à l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661.
Ritenendo che, con l’adozione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, la Commissione avesse oltrepassato le proprie competenze, la Tazzetti SpA e la società acquistata hanno investito il Tribunale di due ricorsi di annullamento delle decisioni impugnate. A sostegno di tali ricorsi, le ricorrenti fanno valere che, sebbene la competenza di esecuzione della Commissione sia limitata al buon funzionamento del registro HFC, il citato articolo 7, paragrafo 1, ha modificato il funzionamento stesso del meccanismo delle quote di HFC previsto dal regolamento n. 517/2014.
Tali ricorsi sono stati accolti dalla Prima Sezione ampliata del Tribunale, che ha precisato in tale occasione la portata del potere di esecuzione della Commissione nel contesto del sistema di assegnazione delle quote di HFC istituito dal regolamento n. 517/2014.
Giudizio del Tribunale
Il Tribunale inizia constatando che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, dal tenore letterale dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 risulta chiaramente e senza ambiguità che tale disposizione si applica a tutti i produttori e importatori che rientrano nella procedura di ricalcolo dei valori di riferimento, senza che sia prevista una deroga a vantaggio delle imprese storiche, vale a dire quelle che, come le ricorrenti, hanno dichiarato di avere immesso in commercio HFC tra il 2009 e il 2012.
Una volta fornita tale precisazione, il Tribunale esamina se, adottando l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, la Commissiona abbia ecceduto il potere di esecuzione conferitole dal regolamento n. 517/2014 e dall’articolo 291 TFUE ( 3 ). A tal proposito, il Tribunale analizza gli argomenti delle ricorrenti secondo cui la Commissione avrebbe integrato o modificato il regolamento n. 517/2014 per quanto riguarda, da un lato, i diritti delle imprese di beneficiare di un’assegnazione di quote di HFC e, dall’altro, i diritti delle imprese di trasferire quote di HFC.
Anzitutto, il Tribunale ricorda, da un lato, che dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014 risulta che il potere di esecuzione della Commissione è limitato al buon funzionamento del registro HFC, in quanto strumento che serve alla gestione delle quote, all’immissione degli HFC in commercio e alla comunicazione delle apparecchiature immesse in commercio. Dall’altro, quando un potere di esecuzione è conferito alla Commissione sul fondamento dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, le disposizioni dell’atto di esecuzione che essa adotta devono rispettare gli obiettivi generali essenziali perseguiti dall’atto legislativo ed essere necessari o utili per l’attuazione di quest’ultimo, senza integrarlo o modificarlo, neppure nei suoi elementi non essenziali.
Per quanto riguarda i diritti delle imprese di beneficiare di un’assegnazione di quote di HFC, il Tribunale rileva poi che, conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 517/2014, qualsiasi impresa, intesa come persona fisica o giuridica considerata individualmente, che abbia immesso legalmente in commercio HFC a partire dal 1o gennaio 2015 e che abbia effettuato la dichiarazione ivi prevista ha diritto a un valore di riferimento in occasione del ricalcolo triennale dei valori di riferimento. Orbene, prevedendo che più imprese che hanno lo stesso titolare effettivo sono, a certe condizioni, da considerare come un’unica impresa ai fini del regolamento n. 517/2014, l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 ha modificato tale regime istituito dal suo regolamento di base, aggiungendo condizioni che non vi sono previste per determinare il diritto delle imprese di beneficiare di valori di riferimento.
In tal modo, la Commissione ha altresì modificato il regime di assegnazione delle quote di HFC previsto dal regolamento n. 517/2014 ( 4 ), in quanto al produttore o importatore unico ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 vengono attribuite, a titolo del suo unico valore di riferimento, non soltanto le quote di HFC corrispondenti ai quantitativi di HFC da esso precedentemente immesso in commercio, ma anche le quote corrispondenti ai quantitativi di HFC immessi in commercio dalle altre imprese aventi lo stesso titolare effettivo, mentre queste ultime sono private del diritto a un proprio valore di riferimento e alle quote che vi corrispondono.
Di conseguenza, queste ultime imprese sono altresì private, infine, del diritto di trasferire quote di HFC a partire dall’entrata in vigore dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, poiché, secondo il regolamento n. 517/2014 ( 5 ), tale diritto è riservato alle imprese che hanno beneficiato dell’assegnazione di una quota a titolo di un valore di riferimento.
Ne consegue che, adottando l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, la Commissione ha modificato i diritti che le imprese interessate traevano dal regolamento n. 517/2014 per quanto riguarda il beneficio di un valore di riferimento, la possibilità di vedersi assegnare quote di HFC in proprio nonché la facoltà di trasferire dette quote, riformando così il funzionamento stesso del sistema delle quote di HFC.
Considerato quanto precede, il Tribunale conclude che la Commissione non era competente per adottare l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 e annulla, di conseguenza, le decisioni impugnate, prese sul suo fondamento.
( 1 ) Regolamento (UE) n. 517/2014, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150, pag. 195).
( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione, del 25 aprile 2019, che assicura il corretto funzionamento del registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi (GU 2019, L 112, pag. 11).
( 3 ) Ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, «[a]llorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione (…)».
( 4 ) Allegato VI, punto 1, del regolamento n. 517/2014.
( 5 ) Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 517/2014.