Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 giugno 2021 –
FT e a. / Commissione

(causa T‑699/19)

«Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Personale della Commissione assegnato ad una sede di servizio in un paese terzo – Attualizzazione dei coefficienti correttori – Errore manifesto di valutazione – Effetto retroattivo – Certezza del diritto – Dovere di sollecitudine»

1. 

Funzionari – Retribuzione – Coefficienti correttori – Fissazione – Margine di discrezionalità delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 64 e 65 e allegato XI)

(v. punti 50-52, 55, 58, 68)

2. 

Funzionari – Retribuzione – Coefficienti correttori – Fissazione – Attualizzazione retroattiva a motivo della pubblicazione tardiva dei dati relativi ai prezzi di acquisto – Violazione del principio di parità di trattamento e dell’equivalenza del potere d’acquisto – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, art. 64 e allegato X, art. 13)

(v. punti 78, 79, 93)

3. 

Ricorsi dei funzionari – Motivi di ricorso – Motivo relativo ad una violazione del principio della certezza del diritto – Allegazione relativa all’impossibilità di comprendere la procedura di attualizzazione dei coefficienti correttori – Rigetto

(Statuto dei funzionari, art. 64 e 65 e allegato XI)

(v. punti 88-92)

4. 

Funzionari – Ripetizione dell’indebito – Presupposti – Irregolarità evidente del versamento – Conoscenza da parte dell’interessato – Criteri – Somme versate a titolo dell’applicazione dei coefficienti correttori – Carattere evidente dell’irregolarità – Importo corretto determinabile soltanto dopo il versamento – Irrilevanza

(Statuto dei funzionari, art. 64 e 85 e allegato X, art. 13)

(v. punto 98)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e intesa all’annullamento della decisione che stabilisce il foglio paga dei ricorrenti per il mese di dicembre 2018, nella parte in cui ha applicato, per la prima volta, nuovi coefficienti correttori applicabili alla loro retribuzione, con effetto retroattivo al 1o febbraio 2018.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

FT e le altre parti ricorrenti i cui nomi sono indicati nell’allegato sono condannati alle spese.