Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 marzo 2021 – FI/Commissione

(causa T-694/19)

«Funzione pubblica – Funzionari – Coniuge superstite – Pensione di reversibilità – Articoli 18, 19 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto – Requisiti di ammissibilità – Durata del matrimonio – Eccezione di illegittimità – Parità di trattamento – Proporzionalità»

1. 

Ricorsi dei funzionari – Ricorso di annullamento diretto contro una decisione confermativa – Irricevibilità – Presupposto – Decisione confermata che ha acquisito carattere definitivo

(Statuto dei funzionari, art. 91)

(v. punti 24-27)

2. 

Ricorsi dei funzionari – Ricorso diretto contro la decisione di rigetto del reclamo – Ricevibilità – Obbligo di statuire sulle conclusioni dirette contro la decisione di rigetto del reclamo – Conclusioni prive di contenuto autonomo o decisione meramente confermativa – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

(v. punti 28, 29)

3. 

Funzionari – Parità di trattamento – Nozione – Comparabilità delle situazioni di cui trattasi – Criteri di valutazione

(Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 20, 21, § 1, e 52, § 1)

(v. punti 24-27)

4. 

Funzionari – Pensioni – Pensione di reversibilità – Presupposti per la concessione – Potere discrezionale del legislatore dell'Unione – Sindacato giurisdizionale – Portata

(Statuto dei funzionari, allegato VIII, artt. 19 e 20)

(v. punto 48)

5. 

Funzionari – Pensioni – Pensione di reversibilità – Presupposti per la concessione – Durata minima del matrimonio – Disparità di trattamento dei coniugi superstiti in base alla data del matrimonio, precedente o successiva alla cessazione dal servizio del funzionario deceduto – Presupposto che comporta uno svantaggio per le persone che hanno contratto matrimonio dopo il collocamento in stato di invalidità del funzionario – Violazione del principio di parità di trattamento – Giustificazione – Lotta contro le frodi – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, allegato VIII, artt. 18, 19 e 20)

(v. punti 50-59, 62-66, 71-76, 80-83)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE, diretta a ottenere l’annullamento delle decisioni della Commissione dell’8 marzo e del 1o aprile 2019, con cui è stata respinta la domanda di concessione di una pensione di reversibilità al ricorrente.

Dispositivo

1) 

Le decisioni della Commissione europea dell’8 marzo e del 1o aprile 2019, con cui è stata respinta la domanda di concessione di una pensione di reversibilità a FI sono annullate.

2) 

La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute da FI.

3) 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.