Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 marzo 2021 – FI/Commissione
(causa T-694/19)
«Funzione pubblica – Funzionari – Coniuge superstite – Pensione di reversibilità – Articoli 18, 19 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto – Requisiti di ammissibilità – Durata del matrimonio – Eccezione di illegittimità – Parità di trattamento – Proporzionalità»
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1. |
Ricorsi dei funzionari – Ricorso di annullamento diretto contro una decisione confermativa – Irricevibilità – Presupposto – Decisione confermata che ha acquisito carattere definitivo (Statuto dei funzionari, art. 91) (v. punti 24-27) |
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2. |
Ricorsi dei funzionari – Ricorso diretto contro la decisione di rigetto del reclamo – Ricevibilità – Obbligo di statuire sulle conclusioni dirette contro la decisione di rigetto del reclamo – Conclusioni prive di contenuto autonomo o decisione meramente confermativa – Insussistenza (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91) (v. punti 28, 29) |
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3. |
Funzionari – Parità di trattamento – Nozione – Comparabilità delle situazioni di cui trattasi – Criteri di valutazione (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 20, 21, § 1, e 52, § 1) (v. punti 24-27) |
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4. |
Funzionari – Pensioni – Pensione di reversibilità – Presupposti per la concessione – Potere discrezionale del legislatore dell'Unione – Sindacato giurisdizionale – Portata (Statuto dei funzionari, allegato VIII, artt. 19 e 20) (v. punto 48) |
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5. |
Funzionari – Pensioni – Pensione di reversibilità – Presupposti per la concessione – Durata minima del matrimonio – Disparità di trattamento dei coniugi superstiti in base alla data del matrimonio, precedente o successiva alla cessazione dal servizio del funzionario deceduto – Presupposto che comporta uno svantaggio per le persone che hanno contratto matrimonio dopo il collocamento in stato di invalidità del funzionario – Violazione del principio di parità di trattamento – Giustificazione – Lotta contro le frodi – Insussistenza (Statuto dei funzionari, allegato VIII, artt. 18, 19 e 20) (v. punti 50-59, 62-66, 71-76, 80-83) |
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE, diretta a ottenere l’annullamento delle decisioni della Commissione dell’8 marzo e del 1o aprile 2019, con cui è stata respinta la domanda di concessione di una pensione di reversibilità al ricorrente.
Dispositivo
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1) |
Le decisioni della Commissione europea dell’8 marzo e del 1o aprile 2019, con cui è stata respinta la domanda di concessione di una pensione di reversibilità a FI sono annullate. |
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2) |
La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute da FI. |
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3) |
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese. |