Causa T‑642/19

JCDecaux Street Furniture Belgium

contro

Commissione europea

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 7 settembre 2022

«Aiuti di Stato – Aiuto cui il Belgio ha dato esecuzione a favore della JCDecaux Street Furniture Belgium – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero – Vantaggio – Obbligo di motivazione»

  1. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione imputabile allo Stato di un vantaggio mediante risorse statali – Concessione a un’impresa privata del diritto di sfruttare arredi pubblici senza pagamento di canoni di locazione o tasse per un periodo successivo a quello previsto nel contratto iniziale – Misura diretta a compensare un danno causato a detta impresa in sede di esecuzione degli obblighi contrattuali – Decisione avente l’effetto di alleviare gli oneri dell’impresa – Inclusione – Obiettivi perseguiti dallo Stato – Irrilevanza

    (Art. 107, § 1, TFUE)

    (v. punti 20-30, 42, 63)

  2. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato – Valutazione alla luce di tutti gli elementi pertinenti dell’operazione controversa e del suo contesto – Obbligo dello Stato membro di fornire elementi oggettivi e verificabili da cui emerga la natura economica dell’operazione

    (Art. 107, § 1, TFUE)

    (v. punti 37-42)

  3. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Distinzione tra il requisito di selettività e l’individuazione concomitante di un vantaggio economico nonché tra un regime di aiuti e un aiuto individuale

    (Art. 107, § 1, TFUE)

    (v. punto 53)

  4. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Misure dirette a compensare il costo delle missioni di servizio pubblico assunte da un’impresa – Prima condizione enunciata nella sentenza Altmark – Obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti – Insussistenza di un’impresa beneficiaria effettivamente incaricata dell’esecuzione di obblighi di servizio pubblico

    (Art. 106, § 2, e 107, § 1, TFUE)

    (v. punto 69- 73)

  5. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Misure dirette a compensare il costo delle missioni di servizio pubblico assunte da un’impresa – Esclusione – Condizioni enunciate nella sentenza Altmark – Carattere cumulativo

    (Art. 106, § 2, e 107, § 1, TFUE)

    (v. punto 74)

  6. Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione che accerta l’incompatibilità parziale di un aiuto con il mercato interno e ne dispone il recupero – Possibilità, per la Commissione, di lasciare alle autorità nazionali il compito di calcolare l’importo esatto delle somme da recuperare

    (Art. 108 TFUE)

    (v. punto 96)

  7. Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Prescrizione decennale ex articolo 17 del regolamento 2015/1589 – Dies a quo del termine di prescrizione – Data di concessione dell’aiuto al beneficiario

    (Art. 108, § 2, TFUE; Regolamento del Consiglio n. 2015/1589, art. 17, § 2)

    (v. punti 100, 101)

Sintesi

La ville de Bruxelles (città di Bruxelles, Belgio) e la società JCDecaux Street Furniture Belgium (in prosieguo: la «JCDecaux») hanno stipulato due contratti successivi riguardanti la messa a disposizione di diversi arredi urbani, una parte dei quali poteva essere usata a fini pubblicitari.

Il primo contratto datato 16 luglio 1984 (in prosieguo: il «contratto del 1984») prevedeva che la JCDecaux mettesse a disposizione della città di Bruxelles pensiline pubblicitarie e arredi urbani di cui essa rimaneva proprietaria. Conformemente a detto contratto, la JCDecaux era autorizzata a sfruttare a fini pubblicitari le pensiline e gli arredi urbani forniti per un periodo di quindici anni a partire dalla loro installazione, senza effettuare alcun pagamento a titolo di canoni di locazione, canoni o tasse di occupazione come corrispettivo di un certo numero di prestazioni in natura.

Nel 1998, nell’ambito di una nuova gara d’appalto, la città di Bruxelles ha indicato, nell’allegato 10 al capitolato speciale d’oneri (in prosieguo: l’«allegato 10»), le pensiline e gli arredi urbani relativamente ai quali il diritto di sfruttamento non era ancora scaduto secondo le clausole del contratto del 1984.

Avendo vinto tale gara d’appalto la JCDecaux ha stipulato con la città di Bruxelles un secondo contratto in data 14 ottobre 1999 (in prosieguo: il «contratto del 1999») in forza del quale quest’ultima diveniva proprietaria degli arredi urbani predisposti, a fronte del pagamento di un prezzo per supporto fornito. Dal canto suo, la JCDecaux doveva versare un canone di locazione mensile per l’utilizzo degli arredi urbani oggetto del contratto a fini pubblicitari.

All’attuazione del contratto del 1999 taluni supporti elencati nell’allegato 10 sono stati rimossi prima delle date di scadenza previste da tale allegato, mentre altri sono stati mantenuti oltre le suddette date. Per questi ultimi, a differenza di quelli rientranti nel contratto del 1999, la ricorrente non ha pagato alcun canone di locazione né tasse alla città di Bruxelles.

Investita di una denuncia, la Commissione europea ha constatato, con decisione del 24 giugno 2019 ( 1 ), che la JCDecaux aveva beneficiato di un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno, per un importo corrispondente ai canoni di locazione e alle tasse non pagati sui supporti pubblicitari installati in esecuzione del contratto del 1984 e mantenuti oltre la data di rimozione prevista dall’allegato 10 al contratto del 1999, tra il 15 settembre 2001 e il 21 agosto 2010.

Il ricorso di annullamento proposto dalla JCDecaux avverso la decisione impugnata viene respinto dal Tribunale che, in tale occasione, fornisce precisazioni sulla nozione di «vantaggio economico» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nonché sul dies a quo del termine di prescrizione per il recupero degli aiuti nell’ambito di un contratto di gestione di arredi urbani a fini pubblicitari.

Giudizio del Tribunale

In primo luogo, per quanto riguarda l’esistenza di un vantaggio economico, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il Tribunale inizia col confutare il ragionamento secondo cui l’utilizzo di supporti elencati nell’allegato 10 oltre le loro date di scadenza avrebbe consentito di preservare l’equilibrio economico del contratto del 1984 compensando lo svantaggio subito dalla JCDecaux a causa della rimozione anticipata di un certo numero di supporti previsti nel medesimo allegato.

A tal riguardo, il Tribunale ricorda anzitutto che la nozione di «aiuto di Stato» è una nozione giuridica oggettiva definita direttamente dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il quale non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti. Di conseguenza, il fatto che l’obiettivo di una misura statale sia quello di preservare l’equilibrio economico tra le parti contrattuali o che tale obiettivo sia stato conforme ai principi del diritto nazionale non consente di escludere ab initio la qualificazione di una siffatta misura come «aiuto di Stato».

Dal momento poi che il contratto del 1999 assoggettava lo sfruttamento di arredi urbani nel territorio della città di Bruxelles al pagamento di tasse e di un canone di locazione, lo sfruttamento da parte della JCDecaux dei supporti elencati nell’allegato 10 oltre le loro date di scadenza previste dall’allegato medesimo, senza pagare alla città di Bruxelles né canoni di locazione né tasse, aveva avuto come effetto l’alleggerimento di tali oneri.

Infine, il meccanismo di compensazione del contratto del 1984 non poteva essere considerato come un comportamento che un operatore in economia di mercato, di dimensioni paragonabili a quelle degli enti che gestiscono il settore pubblico, avrebbe potuto essere indotto ad adottare in circostanze simili.

Infatti, non emerge da alcun elemento del fascicolo che la città di Bruxelles abbia effettuato un’analisi del lucro cessante effettivo della JCDecaux connesso alla rimozione anticipata di taluni supporti elencati nell’allegato 10 e del beneficio da trarre dal mantenimento di altri supporti elencati nel medesimo allegato. Essa non ha inoltre seguito l’attuazione del meccanismo di compensazione del contratto del 1984. Inoltre, indipendentemente dalla questione se una formalizzazione per iscritto di tale meccanismo fosse o meno necessaria, la cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles), con una sentenza del 2016, ha dichiarato che la JCDecaux, non rispettando le date di scadenza previste nell’allegato 10 per taluni supporti elencati nell’allegato medesimo, aveva sfruttato senza titolo né diritto tali supporti.

Di conseguenza, la Commissione ha correttamente considerato che il mantenimento e lo sfruttamento da parte della JCDecaux di taluni supporti elencati nell’allegato 10 oltre le loro date di scadenza previste dall’allegato medesimo costituissero un vantaggio economico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE anche se tale mantenimento era un meccanismo di compensazione del contratto del 1984.

Il Tribunale respinge altresì la censura vertente su un errore manifesto di valutazione e su un errore di diritto in cui la Commissione sarebbe incorsa nel considerare che la JCDecaux aveva conseguito un risparmio sui canoni di locazione e sulle tasse costitutivo di un vantaggio.

Infatti, dal momento che una delle condizioni previste nel contratto del 1999 per sfruttare arredi urbani a fini pubblicitari era il pagamento di un canone di locazione, correttamente la Commissione ha concluso che lo sfruttamento da parte della JCDecaux di taluni supporti elencati nell’allegato 10 oltre le loro date di scadenza senza adempiere un siffatto obbligo, costituiva un vantaggio mediante risorse statali, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Per quanto riguarda le tasse, il Tribunale rileva che la città di Bruxelles aveva introdotto, a partire dal 2001, un’imposta sugli annunci pubblicitari a carattere temporaneo nello e sullo spazio pubblico. Se è vero che l’esenzione dal pagamento di quest’ultima poteva essere giustificata nell’ambito dello sfruttamento a fini pubblicitari di arredi urbani utilizzati dalla città di Bruxelles per proprie esigenze, una siffatta esenzione non era applicabile quando detti arredi erano sfruttati a tali medesimi fini da parte un terzo. Di conseguenza, la Commissione ha correttamente concluso che l’esenzione dal pagamento di tasse applicata a favore della JCDecaux fino all’esercizio fiscale 2009 implicava un vantaggio mediante risorse statali da parte della città di Bruxelles. Inoltre, le stesse autorità belghe avevano indicato, durante il procedimento d’indagine formale dinanzi alla Commissione, che la città di Bruxelles aveva concluso che esentare dalle tasse gli arredi urbani sfruttati a fini pubblicitari da terzi per il solo motivo che appartenevano alla città di Bruxelles, anche se non era essa a sfruttarli, era tale da creare un trattamento iniquo nei confronti dei gestori di altri supporti pubblicitari.

In secondo luogo, per quanto riguarda il dies a quo del termine di prescrizione per il recupero dell’aiuto, il Tribunale considera che la Commissione ha correttamente ritenuto che il dies a quo di tale termine non fosse la data in cui è stata adottata la decisione di effettuare l’asserita compensazione, bensì la data a partire dalla quale la JCDecaux aveva effettivamente beneficiato del vantaggio consistente nel mancato pagamento dei canoni di locazione e tasse, vale a dire la data in cui i supporti indicati nell’allegato 10, mantenuti oltre le loro date di scadenza previste dall’allegato medesimo, avrebbero dovuto essere rimossi.


( 1 ) Decisione C(2019) 4466 final della Commissione, del 24 giugno 2019, relativa all’aiuto di Stato cui il Belgio ha dato esecuzione a favore di JCDecaux Belgium Publicité [SA.33078 (2015/C) (ex 2015/NN)] (in prosieguo: la «decisione impugnata»).