Causa T‑609/19

Canon Inc.

contro

Commissione europea

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 18 maggio 2022

«Concorrenza – Concentrazioni – Settore della produzione di attrezzature mediche – Decisione che infligge ammende per la realizzazione di un’operazione di concentrazione prima della sua notificazione e della sua autorizzazione – Articolo 4, paragrafo 1, articolo 7, paragrafo 1, e articolo 14 del regolamento (CE) n. 139/2004 – Operazione intermedia e operazione finale – Struttura di conferimento fiduciario – Unica concentrazione – Diritti della difesa – Legittimo affidamento – Principio di legalità – Proporzionalità – Importo delle ammende – Circostanze attenuanti»

  1. Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Obblighi di notificazione e di sospensione – Concentrazione – Nozione – Realizzazione della concentrazione – Acquisizione del controllo su un’impresa mediante due operazioni giuridiche distinte collegate da un vincolo funzionale diretto – Operazione di conferimento fiduciario di azioni – Inclusione – Presupposti

    (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 4, § 1, e 7, § 1)

    (v. punti 61‑70, 73‑80, 99, 105, 108‑115, 216‑224, 228‑235, 306, 312)

  2. Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Azione dolosa o colposa – Nozione – Impresa che non può ignorare la natura anticoncorrenziale della propria condotta – Assenza di una precedente decisione della Commissione relativa ad un’infrazione simile – Irrilevanza

    (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 4, § 1, 7, § 1, e 14, § 2)

    (v. punti 366, 367, 370‑374)

  3. Diritto dell’Unione europea – Principi generali del diritto – Principio di legalità delle pene – Portata

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1; regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 4, § 1, 7, § 1, e 14, § 2)

    (v. punti 382‑391)

  4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Precedente prassi decisionale della Commissione – Irrilevanza

    (Regolamento del Consiglio n. 139/2004)

    (v. punti 392‑396, 398, 399)

  5. Concentrazioni tra imprese – Notifica – Obbligo – Violazione – Conseguenze – Violazione automatica dei divieti corrispondenti – Sanzioni

    [Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 4, § 1, 7, § 1, e 14, § 2, a) e b)]

    (v. punti 403- 407)

  6. Concorrenza – Ammende – Decisione della Commissione che impone più sanzioni per gli stessi fatti – Principi che disciplinano il concorso di infrazioni – Violazione – Insussistenza

    (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 14, § 2)

    (v. punti 409‑411, 418)

  7. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Principio della parità di trattamento – Prassi decisionale della Commissione – Carattere indicativo

    (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 14)

    (v. punti 425, 426, 428)

  8. Concentrazioni tra imprese – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Assenza di orientamenti – Obbligo di motivazione della decisione che infligge un’ammenda – Portata

    (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 14)

    (v. punti 436, 437)

  9. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Comunicazione degli addebiti – Contenuto necessario – Rispetto dei diritti della difesa – Portata – Obbligo della Commissione di informare gli interessati mediante un’ulteriore comunicazione degli addebiti – Presupposti

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 2; regolamento del Consiglio n. 139/2004, art.18)

    (v. punti 469‑472)

Sintesi

Il Tribunale respinge il ricorso della Canon, cui la Commissione ha inflitto un’ammenda di EUR 28 milioni per inosservanza delle norme in materia di controllo delle concentrazioni in occasione del suo acquisto della Toshiba Medical Systems Corporation

Nel 2016 la Canon Inc. (in prosieguo: la «ricorrente»), società multinazionale giapponese specializzata nella fabbricazione di prodotti ottici e di trattamento dell’immagine, ha rilevato la Toshiba Medical Systems Corporation (in prosieguo: la «TMSC»), una società figlia al 100% della Toshiba Corporation (in prosieguo: la «Toshiba»).

Tale acquisizione è stata realizzata in due fasi, mediante una società veicolo finanziaria (MS Holding) appositamente creata a tal fine. In un primo momento, il 17 marzo 2016, la MS Holding ha acquisito talune azioni con diritto di voto della TMSC per un importo di circa EUR 800, mentre la ricorrente, a fronte del pagamento dell’intero prezzo convenuto per l’acquisto della TMSC (circa EUR 5280000000), ha acquisito opzioni di acquisto su tutte le restanti azioni con diritto di voto della TMSC. La ricorrente ha inoltre acquisito l’unica azione senza diritto di voto della TMSC per un importo di circa EUR 40 (in prosieguo: l’«operazione intermedia»).

In un secondo momento, il 19 dicembre 2016, dopo aver ottenuto dalla Commissione l’autorizzazione alla concentrazione, la ricorrente ha esercitato le sue opzioni per acquisire le sottostanti azioni con diritto di voto della TMSC, mentre la TMSC ha acquistato le sue azioni con diritto di voto detenute dalla MS Holding, nonché l’azione senza diritto di voto detenuta dalla ricorrente (in prosieguo: l’«operazione finale»). Mediante tali due operazioni, la TMSC è divenuta una società figlia al 100% della ricorrente.

La ragion d’essere di tale acquisizione scaglionata era quella di far sì che la vendita della TMSC fosse riconosciuta come apporto di capitale nella contabilità della Toshiba al più tardi il 31 marzo 2016, senza che la ricorrente ne acquisisse formalmente il controllo prima di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni presso le competenti autorità garanti della concorrenza.

Dopo una prenotificazione inviata dalla ricorrente nel marzo 2016, la concentrazione è stata notificata alla Commissione nell’agosto ed è stata autorizzata da quest’ultima nel settembre dello stesso anno.

Tuttavia, la Commissione ha parallelamente avviato un’indagine in ragione di possibili violazioni degli obblighi di notificazione e di sospensione previsti dal regolamento sulle concentrazioni ( 1 ). In forza di tali obblighi, le imprese partecipanti ad una concentrazione di dimensione europea devono notificare alla Commissione i loro progetti, affinché siano esaminati da quest’ultima, prima della loro esecuzione («obbligo di notificazione») ( 2 ) e non possono dare esecuzione all’operazione notificata prima di aver ottenuto un’autorizzazione da parte della stessa («obbligo di sospensione») ( 3 ).

Con decisione del 27 giugno 2019 ( 4 ) la Commissione ha constatato una violazione di detti obblighi da parte della ricorrente, in quanto quest’ultima avrebbe attuato la sua acquisizione della TMSC prematuramente. In sostanza la Commissione ha ritenuto che, procedendo all’operazione intermedia, la ricorrente avesse parzialmente realizzato la concentrazione unica consistente nell’acquisizione della TMSC e avesse in tal modo violato gli obblighi di notificazione e di sospensione. La Commissione le ha pertanto inflitto due ammende per un totale di EUR 28 milioni.

La ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento avverso tale decisione, che è stato integralmente respinto dalla Sesta Sezione del Tribunale.

Giudizio del Tribunale

Il Tribunale anzitutto respinge l’argomento della ricorrente secondo cui l’operazione intermedia non avrebbe condotto all’acquisizione del controllo della TMSC e non costituirebbe pertanto una violazione degli obblighi di notificazione e di sospensione sanciti dal regolamento sulle concentrazioni.

Riferendosi a una consolidata giurisprudenza della Corte ( 5 ), il Tribunale rammenta a tal proposito che la realizzazione di una concentrazione avviene non appena i partecipanti a una concentrazione attuino operazioni che contribuiscono a modificare in modo duraturo il controllo sull’impresa-obiettivo. Qualsiasi realizzazione parziale di una concentrazione rientra, pertanto, nell’ambito di applicazione dell’obbligo di sospensione, il che risponde all’esigenza di garantire un controllo efficace delle concentrazioni. È in quest’ottica che il regolamento sulle concentrazioni tratta come un’unica concentrazione operazioni strettamente collegate tra loro, con la sola eccezione dei casi in cui siffatte operazioni non siano necessarie ai fini di una modifica del controllo dell’impresa-obiettivo e non presentino quindi un vincolo funzionale diretto con la realizzazione dell’operazione di concentrazione.

Correttamente quindi la Commissione aveva osservato che la giurisprudenza della Corte opera una distinzione tra le nozioni di «concentrazione» e di «realizzazione di una concentrazione». Infatti, se una «concentrazione» si considera realizzata solo quando si produce una modifica duratura del controllo, la «realizzazione» di una concentrazione può avvenire non appena i partecipanti a una concentrazione attuino operazioni che contribuiscono a modificare in modo duraturo il controllo sull’impresa-obiettivo, vale a dire eventualmente prima dell’acquisizione del controllo di un’impresa siffatta.

Pertanto, il criterio per stabilire se gli obblighi di notificazione e di sospensione siano stati violati dalla ricorrente non è quello di sapere se vi sia stata un’acquisizione del controllo della TMSC prima dell’autorizzazione della concentrazione, bensì quello di sapere se le azioni contestate abbiano contribuito, in tutto o in parte, in fatto o in diritto, alla modifica del controllo dell’impresa stessa prima di tale data.

In tale contesto, il Tribunale respinge altresì l’argomento della ricorrente vertente sul fatto che il controllo dell’operazione di concentrazione da parte della Commissione non sarebbe stato mai e in alcun modo ostacolato, posto che la ricorrente avrebbe acquisito il controllo sulla TMSC solo dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni delle autorità garanti della concorrenza interessate. Secondo la ricorrente, finché il controllo non è acquisito, non vi sarebbe alcuna realizzazione anticipata della concentrazione. Una realizzazione parziale di una concentrazione richiederebbe quindi l’acquisizione di un controllo parziale. Tuttavia, secondo il Tribunale, o il controllo è acquisito, in quanto un soggetto ha la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulla società oggetto dell’operazione, oppure non è acquisito. Pertanto, un presunto «controllo parziale» non può rappresentare il presupposto per una realizzazione parziale della concentrazione. Il Tribunale ricorda inoltre che il controllo della Commissione, per essere effettivo, deve essere svolto prima della realizzazione, anche parziale, della concentrazione.

Riferendosi alla propria giurisprudenza ( 6 ), il Tribunale respinge inoltre l’argomento della ricorrente secondo cui l’operazione intermedia non avrebbe costituito una realizzazione parziale della concentrazione.

Al riguardo il Tribunale rileva che un’operazione di concentrazione può essere realizzata in presenza di una pluralità di operazioni giuridiche formalmente distinte e che, in una simile fattispecie, spetta alla Commissione valutare se tali operazioni costituiscano un’unica operazione di concentrazione in quanto aventi carattere unitario. In presenza di diverse operazioni giuridicamente distinte spetta quindi alla Commissione identificare, in funzione delle peculiari circostanze di fatto e di diritto di ogni fattispecie, la finalità economica perseguita dalle parti, esaminando se le imprese interessate sarebbero state disposte a concludere ogni operazione presa isolatamente o se, invece, ogni operazione costituisca solo un elemento di un’operazione più complessa, senza la quale essa non sarebbe stata conclusa dalle parti.

In tale contesto, la Commissione non è incorsa in errore nel qualificare l’operazione intermedia come realizzazione parziale della concentrazione. Infatti, essa ha giustamente constatato che, a partire dalla data dell’operazione intermedia, e a prescindere dai risultati dell’autorizzazione di concentrazione, la ricorrente aveva acquisito la possibilità di esercitare un certo grado di influenza sulla TMSC, in quanto, a seguito della realizzazione di detta operazione, essa aveva la competenza esclusiva a stabilire l’identità dell’acquirente finale di quest’ultima.

Il Tribunale contesta altresì l’argomento della ricorrente relativo al fatto che l’operazione intermedia non presenterebbe un vincolo funzionale diretto con la modifica di controllo della TMSC e non avrebbe quindi contribuito alla modifica del controllo stesso. Il Tribunale rileva che, senza la struttura di transazione in due fasi proposta dalla ricorrente, la Toshiba si sarebbe trovata nell’impossibilità di rinunciare al controllo della TMSC e di riscuotere in modo irreversibile il pagamento della TMSC entro la fine del mese di marzo 2016. Inoltre, nell’ambito di tale struttura in due fasi, l’operazione intermedia costituiva una tappa necessaria per pervenire a una modifica del controllo della TMSC. Invero, l’obiettivo di tale struttura in due fasi era di far sì che l’operazione provvisoria consentisse, da un lato, a un acquirente intermedio di acquistare tutti i titoli di voto della TMSC e, dall’altro, alla ricorrente di corrispondere alla Toshiba il prezzo della TMSC in modo irreversibile, ottenendo al contempo la massima certezza quanto al fatto che essa avrebbe acquisito, infine, il controllo della TMSC.

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese.


( 1 ) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU 2004, L 24, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento sulle concentrazioni»).

( 2 ) Regolamento sulle concentrazioni, articolo 4, paragrafo 1.

( 3 ) Regolamento sulle concentrazioni, articolo 7, paragrafo 1.

( 4 ) Decisione C(2019) 4559 final della Commissione, del 27 giugno 2019, che infligge ammende per mancata notifica di una concentrazione in violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 e per la realizzazione di una concentrazione in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento (caso M.8179 – Canon/Toshiba Medical Systems Corporation).

( 5 ) Sentenza del 31 maggio 2018, Ernst & Young (C‑633/16, EU:C:2018:371).

( 6 ) Sentenza del 23 febbraio 2006, Cementbouw Handel & Industrie/Commissione (T-282/02, EU:T:2006:64).