Causa T‑525/19

Intering Sh.p.k e a.

contro

Commissione europea

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 aprile 2021

«Appalti pubblici – Procedura di gara – Riduzione delle polveri e degli ossidi di azoto presso le unità B1 e B2 della centrale termoelettrica Kosovo B – Rigetto della candidatura – Domanda di annullamento presentata nella replica – Nuove conclusioni – Irricevibilità manifesta – Modifica dei criteri di selezione durante la procedura – Parità di trattamento»

  1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Determinazione dell’oggetto della domanda – Modifica delle conclusioni iniziali in sede di replica – Irricevibilità

    (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 76 e 84, § 1)

    (v. punto 40)

  2. Appalti pubblici dell’Unione europea – Procedura di gara – Obbligo di rispettare i principi della parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza – Portata – Mancanza di chiarezza di un criterio di selezione relativo alla capacità tecnica e professionale del candidato – Soppressione, nel corso di una procedura ristretta di aggiudicazione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, di tale criterio di selezione – Continuazione del procedimento di aggiudicazione d’appalto pubblico – Inammissibilità

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, art. 160, § 1)

    (v. punti 53-60, 65, disp. 1)

Sintesi

Il 19 marzo 2019, l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, ha pubblicato un bando di gara relativo a una gara per l’aggiudicazione di un appalto volto alla riduzione della polvere e degli ossidi di azoto delle unità B1 e B2 della centrale termica Kosovo B ( 1 ) (in prosieguo: il «bando di gara»). Le ricorrenti, quattro società commerciali, hanno formato un consorzio e hanno manifestato il loro interesse a partecipare alla procedura ristretta di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi.

Il 7 giugno 2019 la Commissione ha informato le ricorrenti che la loro candidatura non era stata preselezionata, poiché non soddisfaceva i criteri enunciati al punto 17.2, lettere a) e c), del bando di gara relativo ai criteri di selezione e di aggiudicazione relativi alla capacità tecnica e professionale del candidato (in prosieguo: la «decisione del 7 giugno 2019»). Infatti, conformemente a detto punto 17.2, lettera a), il candidato deve aver completato nel corso degli ultimi otto anni almeno un progetto della stessa natura e della stessa complessità che copra talune categorie ben precisate in detto parere, su centrali a lignite di una potenza elettrica nominale di almeno 200 megawatt (MW). Conformemente a detto punto 17.2, lettera c), nel caso di un’offerta proveniente da una joint venture o da un consorzio, il suo membro principale deve avere la capacità di eseguire almeno il 40% dei lavori dell’appalto con i propri mezzi.

Il 30 luglio 2019 la Commissione ha informato le ricorrenti, da un lato, che la decisione del 7 giugno 2019 era stata annullata a causa della mancanza di chiarezza del criterio di selezione di cui al punto 17.2, lettera c), del bando di gara, il quale, di conseguenza, era stato eliminato dai criteri di selezione e, dall’altro, che la loro candidatura era stata nuovamente respinta (in prosieguo: la «decisione del 30 luglio 2019»). Infatti, era stato constatato che il loro fascicolo di candidatura non conteneva in particolare alcuna prova del fatto che il criterio di capacità tecnica e professionale enunciato al punto 17.2, lettera a), di tale avviso fosse stato rispettato.

Il 18 ottobre 2019, l’appalto è stato definitivamente aggiudicato ad un altro consorzio (in prosieguo: la "decisione del 18 ottobre 2019"). Di conseguenza, le ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione del 30 luglio 2019 di non accogliere la loro candidatura per partecipare alla procedura ristretta di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi e, in una replica, all’annullamento della decisione del 18 ottobre 2019 relativa all’aggiudicazione di detto appalto.

Con la sua sentenza, il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso proposto dalle ricorrenti e annulla la decisione della Commissione del 30 luglio 2019, in quanto, eliminando il criterio di cui al punto 17.2, lettera c), del bando di gara, pur continuando la procedura di aggiudicazione di appalto, la Commissione è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza che ne deriva. In tale sentenza, il Tribunale decide così, per la prima volta, che, in caso di annullamento di una decisione relativa a un criterio di selezione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima non può, senza violare detti principi, validamente continuare la procedura di aggiudicazione di appalto pubblico prescindendo da tale criterio. Tale regola, già esistente per i criteri di aggiudicazione, vale ormai anche per i criteri di selezione.

Giudizio del Tribunale

In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento sollevato dalle ricorrenti, secondo cui la Commissione non avrebbe depositato entro i termini impartiti il controricorso, il Tribunale constata che l’affermazione delle ricorrenti deriva da una confusione tra la data del deposito del controricorso presso la cancelleria del Tribunale, da un lato, e la sua notifica alle ricorrenti, dall’altro. Il Tribunale sottolinea al riguardo che dagli elementi del fascicolo risulta che detta memoria è stata depositata presso la cancelleria del Tribunale l’8 ottobre 2019 ( 2 ), e quindi entro il termine di due mesi ( 3 ), aumentato del termine in ragione della distanza ( 4 ). È quindi a giusto titolo che la fase scritta del procedimento è stata proseguita.

In secondo luogo, riguardo alla domanda di annullamento della decisione del 18 ottobre 2019 presentata dalle ricorrenti nell’ambito della replica, il Tribunale ricorda che la Corte di giustizia dell’Unione europea è adita con istanza rivolta al cancelliere e non, come nel caso di specie, con il deposito di un atto nell’ambito di un procedimento che è già pendente ( 5 ). Al riguardo, il Tribunale precisa che le ricorrenti, nell’ipotesi in cui abbiano semplicemente inteso modificare le loro conclusioni nel senso di includervi anche tale decisione, hanno l’obbligo di definire l’oggetto della controversia e di presentare le loro conclusioni nell’atto introduttivo del giudizio ( 6 ). Infatti, fatta salva l’esistenza di determinate circostanze ( 7 ), possono essere prese in considerazione soltanto le conclusioni esposte nell’atto introduttivo del giudizio e la fondatezza del ricorso deve essere esaminata esclusivamente alla luce di tali conclusioni.

Al riguardo, dopo aver esaminato se la domanda di annullamento della decisione del 18 ottobre 2019 rientri in siffatte circostanze, il Tribunale sottolinea che, se la detta decisione è successiva alla proposizione del presente ricorso, essa non sostituisce né modifica quella del 30 luglio 2019. Pertanto, rilevando che le ricorrenti non possono adattare, in fase di replica, le loro conclusioni affinché esse riguardino anche la decisione del 18 ottobre 2019, il Tribunale considera che la domanda di annullamento di quest’ultima è manifestamente irricevibile.

In terzo luogo, per quanto riguarda il ricorso proposto contro la decisione del 30 luglio 2019, il Tribunale rileva che i principi di parità di trattamento e di trasparenza delle procedure di aggiudicazione implicano che l’amministrazione aggiudicatrice deve attenersi alla stessa interpretazione dei criteri di aggiudicazione durante tutta la procedura e che non deve modificarli nel corso di quest’ultima. Ne consegue che, in caso di annullamento di una decisione relativa ad un criterio di aggiudicazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima non può, senza violare i principi di parità di trattamento e di trasparenza, validamente continuare la procedura di aggiudicazione di appalto pubblico prescindendo da tale criterio, poiché ciò equivarrebbe a modificare i criteri applicabili alla procedura in questione.

A tal riguardo, il Tribunale sottolinea che detti principi sono applicabili mutatis mutandis ai criteri di selezione. Infatti, quand’anche i criteri di selezione, applicati nella prima fase di una procedura ristretta, fossero di natura più oggettiva, in quanto non comportano un esercizio di ponderazione, ciò non toglie che la soppressione, nel corso della procedura di gara, di uno di detti criteri può avere conseguenze e violare il principio di parità di trattamento. Pertanto, una siffatta soppressione incide su qualsiasi candidato che abbia partecipato alla procedura di gara e sia stato escluso dal prosieguo della procedura, per il motivo che egli non soddisfaceva il criterio di selezione che è stato successivamente soppresso. Allo stesso modo, detta soppressione incide sulla posizione di qualsiasi potenziale candidato che non abbia partecipato al bando di gara, in particolare per il fatto che riteneva di non essere in grado di soddisfare il criterio che, successivamente, a sua insaputa, è stato soppresso.

Pertanto, il Tribunale constata che, eliminando il criterio di cui al punto 17.2, lettera c), del bando di gara, pur continuando la procedura di aggiudicazione di appalto, la Commissione è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza che ne deriva.

Di conseguenza, il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso presentato dalle ricorrenti e annulla la decisione del 30 luglio 2019 di non accogliere la loro candidatura per partecipare alla procedura ristretta di aggiudicazione dell’appalto relativo alla gara d’appalto di cui trattasi.


( 1 ) EuropeAid/140043/DH/WKS/XK.

( 2 ) Articolo 6 della decisione del Tribunale, dell’11 luglio 2018, relativa al deposito e alla notifica degli atti di procedura mediante l’applicazione e-Curia.

( 3 ) Articolo 81, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

( 4 ) Articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale.

( 5 ) Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53 del medesimo Statuto.

( 6 ) Articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale.

( 7 ) Articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale.