SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

16 giugno 2021 ( *1 )

«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Articolo 2, lettera c), del RAA – Contratto a tempo indeterminato – Risoluzione anticipata con preavviso – Articolo 47, lettera c), punto i), del RAA – Cessazione del rapporto di fiducia – Modalità di preavviso – Sviamento di procedura – Diritto di essere ascoltato – Principio di buona amministrazione – Diritti della difesa – Errore manifesto di valutazione»

Nella causa T‑355/19,

CE, rappresentata da M. Casado García‑Hirschfeld, avvocata,

ricorrente,

contro

Comitato delle regioni, rappresentato da S. Bachotet e M. Esparrago Arzadun, in qualità di agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato,

convenuto,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da una parte, all’annullamento, in via principale, della decisione del 16 aprile 2019 con cui il Comitato delle regioni ha risolto il contratto di lavoro della ricorrente e, in via subordinata, della lettera del 16 maggio 2019 con cui esso ha prorogato la data entro cui la ricorrente poteva recuperare i suoi effetti personali e accedere alla sua posta elettronica durante il periodo di preavviso, e, dall’altra, al risarcimento del danno materiale e morale che la ricorrente avrebbe asseritamente subito a causa di dette decisioni,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da R. da Silva Passos, presidente, I. Reine e M. Sampol Pucurull (relatore), giudici,

cancelliere: M. Marescaux, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 dicembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza ( 1 )

[omissis]

II. Procedimento e conclusioni delle parti

38

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 giugno 2019, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale in pari data, la ricorrente ha presentato, sulla base degli articoli 278 e 279 TFUE, una domanda di provvedimenti provvisori diretta, da un lato, alla sospensione dell’esecuzione, in via principale, della decisione impugnata e, in subordine, della lettera del 16 maggio 2019, e, dall’altra, all’adozione di provvedimenti provvisori quanto alle modalità del periodo di preavviso. In applicazione dell’articolo 91, paragrafo 4, dello Statuto, il procedimento principale è stato sospeso.

39

Con ordinanza del 12 luglio 2019, CE/Comitato delle regioni (T‑355/19 R, non pubblicata, EU:T:2019:543), il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori della ricorrente, in quanto quest’ultima non aveva adeguatamente comprovato l’urgenza di sospendere l’esecuzione degli atti di cui trattasi, e si è riservato la decisione sulle spese.

40

Conformemente all’articolo 91, paragrafo 4, dello Statuto, il procedimento principale è ripreso in seguito all’adozione, il 10 ottobre 2019, della decisione esplicita di rigetto del reclamo della ricorrente.

41

A seguito della modifica della composizione del Tribunale, con decisione del 18 ottobre 2019, il presidente del Tribunale, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, ha attribuito la causa a un altro giudice relatore, assegnato alla Settima Sezione.

42

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 ottobre 2019, la ricorrente ha chiesto la concessione dell’anonimato in applicazione dell’articolo 66 del regolamento di procedura. Con decisione del 29 ottobre 2019, il Tribunale ha accolto tale domanda.

43

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 maggio 2020, la ricorrente ha chiesto lo svolgimento di un’udienza ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

44

Il 24 settembre 2020, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del regolamento di procedura, il Tribunale ha posto alle parti vari quesiti scritti cui rispondere oralmente in udienza e ha chiesto al Comitato delle regioni la produzione di determinati documenti. Il Comitato delle regioni ha dato seguito a tale richiesta nel termine ad esso impartito.

45

Le parti hanno esposto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 10 dicembre 2020.

46

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e, in subordine, la lettera del 16 maggio 2019;

ingiungere il risarcimento del danno materiale subito, per un importo di EUR 19200, e il risarcimento del danno morale subito, stimato in EUR 83208,24;

condannare il Comitato delle regioni alle spese.

47

Il Comitato delle regioni chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare la ricorrente alle spese.

III. In diritto

A. Sulle domande di annullamento

[omissis]

2.   Nel merito

[omissis]

a)   Sul primo motivo, vertente su uno sviamento di procedura e sulla violazione degli articoli 47 e 49 del RAA e degli articoli 23 e 24 dell’allegato IX dello Statuto

55

La ricorrente afferma che l’AACC del Comitato delle regioni non era legittimata a risolvere unilateralmente il suo contratto con preavviso, ai sensi dell’articolo 47, lettera c), punto i), del RAA, sospendendola al contempo dalle sue funzioni in forza dell’articolo 49, paragrafo 1, del RAA, senza rispettare le regole che disciplinano l’adozione della misura amministrativa della sospensione, quali previste dagli articoli 23 e 24 dell’allegato IX dello Statuto. La ricorrente ritiene pertanto che una decisione dell’AACC che prevede la risoluzione del suo contratto in applicazione dell’articolo 47, lettera c), punto i), del RAA unitamente alla sospensione dalle sue funzioni per tutto il periodo del preavviso costituisca, in linea con la giurisprudenza, uno sviamento di procedura.

56

Nella replica, la ricorrente precisa che, contrariamente a quanto affermato dal Comitato delle regioni, la decisione impugnata non comporta una «dispensa dal prestare», ma una misura di sospensione. A questo riguardo, essa sottolinea che, in linea con la giurisprudenza, la «dispensa dal prestare» rimanda a un’autorizzazione a non fare ciò che è prescritto. Orbene, la decisione impugnata le avrebbe imposto di non esercitare le sue funzioni durante il periodo di preavviso. La ricorrente sostiene inoltre che il mantenimento del suo stipendio durante detto periodo non è un elemento pertinente al riguardo. A parere della ricorrente, è evidente che la dispensa dal servizio a lei imposta non differisce in nulla da una sospensione delle funzioni.

57

Inoltre, la ricorrente osserva che il Comitato delle regioni non può giustificare la sua decisione di sospenderla dalle sue funzioni durante il periodo di preavviso deducendo l’impossibilità, derivante dall’interesse del servizio, di organizzare in modo diverso detto periodo. Essa afferma a tal riguardo che il Comitato delle regioni, ove avesse ritenuto che la sua condotta fosse assimilabile a un motivo grave idoneo a comportare il suo licenziamento senza preavviso, avrebbe dovuto avviare a suo carico un procedimento disciplinare.

58

Il Comitato delle regioni contesta gli argomenti della ricorrente.

59

Occorre ricordare che lo sviamento di procedura rappresenta un’espressione particolare della nozione di sviamento di potere, che ha una portata precisa riferendosi all’esercizio da parte di un’autorità amministrativa dei suoi poteri per uno scopo diverso da quello per cui le sono stati conferiti. Un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulti essere stato adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dallo Statuto per far fronte alle circostanze del caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2019, ZV/Commissione, T‑684/18, non pubblicata, EU:T:2019:748, punto 35 e giurisprudenza citata).

60

Per quanto attiene alla procedura che consente di risolvere il contratto a tempo indeterminato di un agente temporaneo, dall’articolo 47, lettera c), punto i), del RAA emerge che il rapporto si conclude alla fine del periodo di preavviso fissato in detto contratto. Inoltre, l’articolo 49, paragrafo 1, del RAA stabilisce che, previo espletamento del procedimento disciplinare previsto dall’allegato IX dello Statuto, che si applica per analogia, il contratto può essere risolto senza preavviso per motivi disciplinari in caso di grave mancanza agli obblighi ai quali è tenuto l’agente temporaneo, commessa volontariamente o per negligenza, e che, prima di detta risoluzione, l’agente interessato può essere colpito da una misura di sospensione alle condizioni previste dagli articoli 23 e 24 dell’allegato IX dello Statuto.

61

A tal riguardo, secondo una giurisprudenza consolidata, considerato l’ampio potere discrezionale di cui l’AACC dispone in caso di mancanza tale da giustificare il licenziamento di un agente temporaneo, nulla la obbliga ad avviare un procedimento disciplinare nei confronti di quest’ultimo anziché ricorrere alla facoltà di risoluzione unilaterale del contratto prevista all’articolo 47, lettera c), del RAA e solo nell’ipotesi in cui detta autorità intenda licenziare un agente temporaneo senza preavviso, in caso di grave mancanza agli obblighi ai quali egli è tenuto, occorre avviare, conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, del RAA, il procedimento disciplinare previsto dall’allegato IX dello Statuto per i funzionari e applicabile per analogia agli agenti temporanei [v. sentenza del 2 aprile 2019, Fleig/SEAE, T‑492/17, EU:T:2019:211, punto 97 (non pubblicata) e giurisprudenza citata].

62

Nella specie, occorre osservare che la risoluzione del contratto della ricorrente è stata motivata essenzialmente in ragione della cessazione del rapporto di fiducia tra il gruppo e la ricorrente a causa di una gestione non appropriata dei suoi collaboratori e dell’impatto che detta gestione ha avuto sulla loro salute, senza che nella decisione impugnata fosse dedotto un motivo disciplinare nei confronti della ricorrente. Infatti, l’AACC del Comitato delle regioni ha scelto di risolvere il contratto della ricorrente in applicazione dell’articolo 47, lettera c), punto i), del RAA, e non di applicare l’articolo 49, paragrafo 1, del RAA.

63

Ne consegue che, in linea di principio, l’AACC del Comitato delle regioni era legittimata a risolvere il contratto della ricorrente sulla base dell’articolo 47, lettera c), punto i), del RAA, anteriormente alla sua scadenza e con un preavviso di sei mesi, senza dover procedere all’avvio di un procedimento disciplinare.

64

Ciò detto, in base a quanto indicato sempre nella decisione impugnata, visto che i rapporti diretti di lavoro tra la ricorrente e i suoi collaboratori rischiavano di danneggiare la salute di questi ultimi e di mantenere un ambiente lavorativo difficile, la ricorrente era stata dispensata dal fornire le prestazioni di lavoro derivanti dal suo contratto durante il periodo di preavviso di sei mesi, avendo al contempo la garanzia di mantenere il proprio stipendio e le prestazioni sociali collegate al suo contratto. Inoltre, nella decisione impugnata l’AACC del Comitato delle regioni ha precisato che la ricorrente avrebbe potuto accedere al suo ufficio per recuperare i suoi effetti personali nelle due settimane successive all’inizio del periodo di preavviso e che l’ufficio sarebbe stato poi utilizzato dall’istituzione in base alle proprie esigenze e non sarebbe stato più accessibile alla ricorrente. Essa ha altresì indicato che sarebbe stato consentito l’accesso al suo account di posta elettronica, unicamente in «modalità lettura», nel mese successivo all’inizio del periodo di preavviso, prima della disattivazione automatica di detto account. Infine, in base alla decisione impugnata, la ricorrente manteneva il diritto di accedere ai locali del Comitato delle regioni durante il periodo di preavviso, ma doveva restituire la sua tessera di servizio che sarebbe stata sostituita con una nuova tessera, venendole così impedito di accedere alle riunioni dell’ufficio del gruppo e alle sessioni plenarie.

65

In tal modo, le conseguenze che l’AACC del Comitato delle regioni ha inteso trarre dalla cessazione del rapporto di fiducia sono consistite, di certo, principalmente, nella risoluzione del contratto della ricorrente sulla base dell’articolo 47, lettera c), punto i), del RAA, ma altresì, in via accessoria, nella riorganizzazione prevista per il periodo di preavviso nella misura in cui tale riorganizzazione implicava una modifica sostanziale delle sue condizioni di lavoro, compresa la sua dispensa dal fornire le prestazioni di lavoro derivanti dal suo contratto nel corso di detto periodo.

66

A tal riguardo, occorre osservare che, benché l’articolo 47, lettera c), punto i), del RAA non preveda espressamente che le condizioni di lavoro dell’agente il cui contratto è stato risolto possano essere oggetto di adeguamenti durante il periodo di preavviso, cosicché si presume che detto periodo costituisca un periodo di lavoro normale, ciò non toglie che istituzioni, organi e organismi dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei loro servizi e nell’assegnazione del personale a loro disposizione, a condizione che detta assegnazione venga effettuata nell’interesse del servizio e nel rispetto dell’equivalenza degli impieghi anche con riferimento ai membri del personale che si trovano in fase di preavviso (v., per analogia, sentenza del 13 dicembre 2017, CJ/ECDC, T‑703/16 RENV, non pubblicata, EU:T:2017:892, punto 42).

67

Senza disconoscere la facoltà di cui l’AACC dispone, in caso di mancanza tale da giustificare il licenziamento di un agente, di ricorrere alla risoluzione unilaterale del contratto prevista all’articolo 47, lettera c), punto i), del RAA invece di avviare un procedimento disciplinare nei confronti di detto agente, si è inoltre dichiarato che occorre tuttavia considerare che la scelta di procedere, in tali circostanze, alla risoluzione del contratto impone di rispettare il requisito del preavviso che costituisce un elemento centrale di dette disposizioni. Pertanto, l’AACC, ove ritenga che le mancanze da essa contestate a un agente ostino alla continuazione dell’esecuzione, in condizioni normali, del suo contratto durante un periodo di preavviso, ne deve trarre le conseguenze e, quindi, avviare un procedimento disciplinare ricorrendo a una misura di sospensione, a norma dell’articolo 49, paragrafo 1, del RAA, salvo che l’interessato sia stato regolarmente dispensato dall’esercizio delle sue funzioni (sentenza del 13 dicembre 2017, CJ/ECDC, T‑703/16 RENV, non pubblicata, EU:T:2017:892, punto 51).

68

Inoltre, quando, nel caso di una mancanza tale da giustificare il licenziamento di un agente, l’AACC decide di risolvere con preavviso il contratto dell’agente di cui trattasi invece di avviare nei suoi confronti un procedimento disciplinare, spetta alla suddetta autorità, nell’ambito del potere di individuazione delle funzioni amministrative che detto agente è chiamato a svolgere nel corso del periodo de quo, indicare a quest’ultimo in maniera motivata nel testo della decisione di risoluzione del contratto che deve, se del caso, astenersi dall’esercizio di talune funzioni determinate (v. sentenza del 13 dicembre 2017, CJ/ECDC, T‑703/16 RENV, non pubblicata, EU:T:2017:892, punto 43 e giurisprudenza citata).

69

Tuttavia, non si può escludere che, in presenza di determinate particolari circostanze, i motivi di risoluzione del contratto di lavoro di una persona sulla base dell’articolo 47 del RAA traggano origine da una situazione che autorizza le istituzioni, gli organi o gli organismi dell’Unione a ritenere, nell’ambito dell’ampia discrezionalità loro riconosciuta nell’organizzazione dei servizi e nell’assegnazione del personale a loro disposizione, che l’interesse del servizio imponga di sottrarre alla persona interessata la totalità dei compiti ad essa affidati per la durata del suo preavviso.

70

Ciò può accadere, in particolare, nel caso di un licenziamento per cessazione del rapporto di fiducia di un agente assunto, come la ricorrente, sulla base dell’articolo 2, lettera c), del RAA e nei cui confronti, come accade anche nel suo caso, non sia stata riscontrata e nemmeno dedotta alcuna colpa grave ai sensi dell’articolo 23 dell’allegato IX dello Statuto.

71

Infatti, tutti gli agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera c), del RAA hanno un contratto di lavoro concluso intuitu personae il cui elemento essenziale è costituito dalla fiducia reciproca (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2006, Bonnet/Corte di giustizia, T‑406/04, EU:T:2006:322, punti 47101).

72

Pertanto, come sottolineato dal Comitato delle regioni in udienza, la cessazione di un siffatto rapporto di fiducia reciproca può essere tale da rendere impossibile che la persona o l’ente che ha assunto l’agente temporaneo conferisca a quest’ultimo il benché minimo incarico durante il periodo di preavviso.

73

In un siffatto caso, la decisione di non affidare il benché minimo incarico, durante il periodo di preavviso, all’agente temporaneo il cui contratto è risolto costituisce una misura adottata nell’interesse del servizio e non può essere necessariamente assimilata, come afferma in sostanza la ricorrente, a una decisione di sospensione adottata in forza degli articoli 23 e 24 dell’allegato IX dello Statuto. Parimenti, quando la situazione alla base della cessazione del rapporto di fiducia con un agente temporaneo assunto ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del RAA rende impossibile l’affidamento delle mansioni a detto agente nel periodo di preavviso, non si può imporre all’AACC di avviare un procedimento disciplinare durante detto periodo.

74

La ricorrente non deduce, peraltro, alcun elemento atto a dimostrare che, in realtà, lei sarebbe stata sospesa e licenziata per un motivo disciplinare.

75

Date le circostanze, occorre concludere che la tesi addotta dalla ricorrente a sostegno del suo primo motivo si fonda su una premessa errata, secondo cui l’AACC del Comitato delle regioni ha adottato nei suoi confronti una misura di sospensione per un motivo disciplinare ai sensi degli articoli 23 e 24 dell’allegato IX dello Statuto, misura che avrebbe imposto di risolvere il suo contratto di lavoro a seguito di un procedimento disciplinare a norma dell’articolo 49 del RAA.

76

L’AACC del Comitato delle regioni poteva quindi, senza che ciò implicasse uno sviamento di procedura, risolvere il contratto di lavoro della ricorrente sulla base dell’articolo 47 del RAA, decidendo nel contempo che quest’ultima doveva astenersi dallo svolgimento dell’attività lavorativa durante il periodo di preavviso.

77

Il primo motivo deve quindi essere respinto in quanto infondato.

b)   Sul secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque, del principio di buona amministrazione e del divieto di ogni forma di molestie

[omissis]

1) Sulla prima parte, relativa sostanzialmente alla violazione del principio di buona amministrazione, dei diritti della difesa e del diritto di essere ascoltato

[omissis]

ii) Sull’asserita violazione del diritto di essere ascoltato nell’ambito dell’adozione della decisione impugnata nella parte in cui prevede modalità di riorganizzazione del periodo di preavviso della ricorrente

92

A norma dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta, il diritto ad una buona amministrazione implica, segnatamente, il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio.

93

In particolare, il diritto di essere ascoltati garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi (v. sentenze del 4 aprile 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, punto 53 e giurisprudenza citata, e del 10 gennaio 2019, RY/Commissione, T‑160/17, EU:T:2019:1, punto 24 e giurisprudenza citata).

94

Tale diritto è inteso, in particolare, a garantire una tutela effettiva della persona interessata, di consentire a quest’ultima di correggere un errore o far valere elementi relativi alla sua situazione personale tali da far sì che la decisione sia, o meno, adottata oppure abbia un contenuto piuttosto che un altro (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, punto 37 e giurisprudenza citata).

95

In un contesto come quello del caso di specie, l’onere di provare il rispetto del diritto dell’interessato di essere ascoltato grava sull’AACC (v., in tal senso, sentenze del 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione, C‑59/06 P, EU:C:2007:756, punto 47; del 10 gennaio 2019, RY/Commissione, T‑160/17, EU:T:2019:1, punto 48, e del 7 novembre 2019, WN/Parlamento, T‑431/18, non pubblicata, EU:T:2019:781, punto 44).

96

Occorre constatare che, prima dell’adozione della decisione impugnata, l’AACC del Comitato delle regioni non aveva mai menzionato la possibilità di organizzare il periodo di preavviso della ricorrente. Infatti, benché detta autorità l’abbia ascoltata in merito alla veridicità dei fatti e alla loro imputabilità, oltre che sul fondamento giuridico alla base della decisione impugnata, la ricorrente non ha avuto la possibilità di presentare osservazioni sulle specifiche modalità di esecuzione del preavviso che detta autorità intendeva adottare e, in particolare, sul fatto che la ricorrente non avrebbe esercitato più le funzioni di segretario generale del gruppo e che l’accesso al suo account di posta elettronica, al suo ufficio e ai locali del Comitato delle regioni avrebbe subito variazioni.

97

Orbene, tali misure non potevano essere adottate senza che la ricorrente fosse preliminarmente ascoltata per assicurare che potesse esprimere la propria posizione in merito. A questo riguardo, occorre ricordare che il diritto di essere ascoltato è inteso, segnatamente, a consentire all’interessato di precisare taluni elementi o di farne valere altri concernenti, ad esempio, la sua situazione personale, che potrebbero far sì che la decisione prevista non sia adottata o abbia un diverso contenuto (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2017, CJ/ECDC, T‑703/16 RENV, non pubblicata, EU:T:2017:892, punto 48).

98

A questo proposito, il Comitato delle regioni non può affermare utilmente che il contesto in cui la lettera di intenti è stata redatta comportava, in maniera implicita ma intrinseca, la possibilità di accompagnare la risoluzione del contratto di lavoro della ricorrente con una dispensa dal fornire le prestazioni di lavoro ivi previste per il periodo di preavviso e, altresì, che la ricorrente, quando è stata invitata a formulare le proprie osservazioni sui fatti che le venivano contestati, non poteva ignorare che ci fosse l’intenzione di riorganizzare il periodo di preavviso.

99

Occorre osservare che i diversi documenti presenti nel fascicolo, segnatamente lo scambio di e‑mail tra uno dei membri del gruppo e la ricorrente, non consentono di ritenere che quest’ultima fosse in grado di comprendere con certezza che l’AACC del Comitato delle regioni intendeva riorganizzare il periodo di preavviso. Oltre al fatto che non provenivano dall’autorità di cui trattasi, gli atti di causa citati dal Comitato delle regioni a fondamento della propria argomentazione non si riferivano a dette misure, ma evocavano o suggerivano la possibilità che la ricorrente si dimettesse nel quadro di un accordo transattivo.

100

Di conseguenza, per quanto attiene alle misure di riorganizzazione del periodo di preavviso della ricorrente, citate supra al punto 96, il Comitato delle regioni ha leso il diritto della ricorrente di essere ascoltata e ciò in violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta.

101

Tuttavia, una violazione del diritto di essere ascoltato determina l’annullamento del provvedimento adottato al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso (v. sentenze del 4 aprile 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, punto 76 e giurisprudenza citata, e del 10 gennaio 2019, RY/Commissione, T‑160/17, EU:T:2019:1, punto 51 e giurisprudenza citata).

102

Nella specie, se la ricorrente avesse potuto essere ascoltata sulle modalità previste per il periodo di preavviso, menzionate supra al punto 96, ciò avrebbe potuto eventualmente indurre l’AACC del Comitato delle regioni a considerare modalità diverse per tale periodo (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 13 dicembre 2017, CJ/ECDC, T‑703/16 RENV, non pubblicata, EU:T:2017:892, punto 49).

103

Inoltre, la ricorrente, interrogata in udienza, ha affermato che il diritto di essere ascoltata non era circoscritto alla mera possibilità di manifestare la propria opposizione alle specifiche modalità di esecuzione del preavviso propriamente dette, ma implicava anche la possibilità di far valere osservazioni idonee a incidere sul contenuto della decisione considerata. A questo riguardo, la ricorrente ha osservato che, se fosse stata ascoltata prima dell’adozione di una decisione sulle modalità controverse di esecuzione del preavviso, lei avrebbe potuto far valere la possibilità di considerare una misura come l’esecuzione delle sue prestazioni di lavoro dal suo domicilio.

104

Date le circostanze, non si può ragionevolmente escludere che le specifiche modalità di esecuzione del preavviso presenti nella decisione impugnata – segnatamente, quella di dispensare la ricorrente dal fornire le prestazioni di lavoro derivanti dal suo contratto nel periodo di preavviso – avrebbero potuto condurre a un esito diverso se la ricorrente fosse stata debitamente ascoltata.

105

Pertanto, il diritto della ricorrente di essere ascoltata prima dell’adozione della decisione impugnata è stato violato quanto alle specifiche modalità di riorganizzazione del periodo di preavviso citate supra al punto 96.

106

Occorre quindi accogliere la censura qui esaminata, cosicché la decisione impugnata, data la violazione del diritto della ricorrente di essere ascoltata, deve essere annullata nella parte in cui fissa le specifiche modalità di esecuzione del preavviso. Tuttavia, detta illegittimità non rimette in discussione, di per sé stessa, la legittimità della decisione di cui trattasi nella parte in cui ha risolto il contratto della ricorrente (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 23 ottobre 2013, Gomes Moreira/ECDC, F‑80/11, EU:F:2013:159, punto 54).

[omissis]

IV. Sulle spese

151

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando vi sono più parti soccombenti il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese. Posto che, nella specie, la domanda di annullamento è stata parzialmente accolta e la domanda di risarcimento del danno è stata respinta, occorre statuire che ciascuna parte sopporterà le proprie spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario, che erano state oggetto di riserva.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

La decisione del Comitato delle regioni del 16 aprile 2019 recante risoluzione del contratto di lavoro di CE è annullata nella parte relativa alle specifiche modalità di esecuzione del preavviso.

 

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

 

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

 

da Silva Passos

Reine

Sampol Pucurull

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 giugno 2021.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.