SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

8 luglio 2020 ( *1 )

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo welmax – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore valmex – Termine di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Tardività – Dies a quo – Notifica – Prova di un invio per posta raccomandata – Comunicazione per posta elettronica – Inosservanza dell’obbligo di pagamento della tassa di ricorso entro il termine – Ricorso considerato come non presentato – Portata delle domande di regolarizzazione – Articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 – Articoli 23 e da 56 a 58 del regolamento delegato (UE) 2018/625»

Nella causa T‑305/19,

Welmax + sp. z o. o. sp.k., con sede in Poznań (Polonia), rappresentata da M. Machyński, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Walicka, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:

Valmex Medical Imaging GmbH, con sede in Augsburg (Germania),

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 marzo 2019 (procedimento R 2245/2018-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Valmex Medical Imaging e la Welmax +,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da M.J. Costeira, presidente, D. Gratsias e M. Kancheva (relatrice), giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 maggio 2019,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 settembre 2019,

vista la domanda di fissazione di un’udienza di discussione presentata dalla ricorrente e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, di aprire la fase orale del procedimento,

viste le lettere, inviate in risposta al quesito del Tribunale relativo allo svolgimento delle udienze di discussione nell’ambito della crisi sanitaria collegata al COVID 19, con cui le parti principali hanno dichiarato di non voler essere sentite in occasione di un’udienza di discussione, e avendo deciso, ritenendosi peraltro sufficientemente edotto alla luce degli atti del fascicolo di causa, di chiudere la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza ( 1 )

[omissis]

In diritto

27

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce un motivo unico, basato sulla violazione dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento 2018/625. Tale motivo unico si articola in tre censure, relative ad errori di valutazione riguardanti, in primo luogo, la data di notifica della decisione della divisione di opposizione; in secondo luogo, la data di scadenza del termine di ricorso avverso tale decisione e, in terzo luogo, la data di scadenza del termine per il pagamento della tassa di ricorso avverso la decisione stessa.

[omissis]

Sul rispetto del termine per il pagamento della tassa di ricorso e sulla portata delle domande di regolarizzazione dell’EUIPO

65

Secondo la giurisprudenza, si deve interpretare l’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 68, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001) in modo uniforme, nel senso che il versamento della tassa di ricorso è richiesto affinché il ricorso sia considerato presentato, in modo che tale pagamento risulti connesso al deposito del ricorso e venga necessariamente effettuato, al pari del deposito del ricorso stesso, entro il termine di due mesi a decorrere dalla data di notificazione della decisione impugnata con ricorso. Il termine di quattro mesi a decorrere dalla data di notificazione della decisione si applica unicamente al deposito della memoria recante esposizione dei motivi di ricorso, e non al versamento della tassa di ricorso [sentenza del 21 maggio 2014, Melt Water/UAMI (NUEVA), T‑61/13, EU:T:2014:265, punto 31].

66

Nella fattispecie, il termine di due mesi per il versamento della tassa di ricorso, con decorrenza dalla notifica per posta elettronica del 21 settembre 2018, è scaduto il 21 novembre 2018.

67

Orbene, il 21 dicembre 2018 la ricorrente ha versato la tassa di ricorso all’EUIPO, il quale l’ha ricevuta il 24 dicembre 2018.

68

Si deve concludere che la tassa di ricorso è stata versata in ritardo, dopo la scadenza del termine prescritto per la presentazione del ricorso e per il versamento della tassa, scadenza intervenuta il 21 novembre 2018.

69

Tale conclusione non può essere smentita dall’argomento della ricorrente, basato sulle presunte richieste di regolarizzazione di «irregolarità formali» che sarebbero contenute nelle due lettere dell’EUIPO del 26 novembre 2018 (v. punti 16 e 17, supra).

70

A tal proposito occorre precisare, alla luce dell’articolo 23 del regolamento delegato n. 2018/625, la portata di siffatte richieste di regolarizzazione, posteriori alla scadenza del termine prescritto per la presentazione del ricorso e per il pagamento della tassa.

71

In tal senso, va rilevato che le possibilità di regolarizzazione finalizzate ad evitare l’irricevibilità del ricorso, elencate all’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato n. 2018/625, non comprendono il mancato pagamento della tassa di ricorso, ma solo il nome e l’indirizzo del ricorrente, il nome e l’indirizzo professionale del suo rappresentante o un’identificazione chiara e univoca dei prodotti o servizi controversi.

72

Per contro, si deve osservare che il mancato pagamento della tassa di ricorso entro il termine prescritto non è suscettibile di regolarizzazione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato 2018/625. Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, di tale regolamento, se la tassa di ricorso è stata pagata dopo la scadenza del termine previsto, il ricorso si considera non presentato, senza alcuna possibilità di regolarizzazione diversa dalla restitutio in integrum, soggetta al regime specifico di cui all’articolo 104 del regolamento n. 2017/1001.

73

È vero che, anche dopo la scadenza di un termine siffatto, l’EUIPO può, come ha fatto, nella specie, con la seconda lettera del 26 novembre 2018, consentire alla parte interessata di prendere posizione e di comunicargli eventuali prove utili, in particolare per quanto riguarda un eventuale caso fortuito o di forza maggiore, o ancora un errore scusabile, che possa giustificare il mancato versamento della tassa di ricorso entro il termine prescritto.

74

Tuttavia, la ricorrente non ha dimostrato e neppure ha addotto l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore, o di un errore scusabile che le avrebbe impedito di versare la tassa entro il termine prescritto, ossia il 21 novembre 2018. In particolare, non spettava all’EUIPO rammentare alla ricorrente di pagare la tassa di ricorso entro il termine, in quanto tale obbligo risulta chiaramente e inequivocabilmente dall’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 2017/1001, noto alla ricorrente.

75

Orbene, secondo una costante giurisprudenza, può derogarsi all’applicazione delle norme dell’Unione in materia di termini procedurali unicamente in circostanze del tutto eccezionali, atteso che la rigorosa applicazione di tali norme risponde all’esigenza della certezza del diritto ed alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia. A prescindere dal fatto che tali circostanze vengano qualificate come caso fortuito o forza maggiore ovvero come errore scusabile, esse implicano, in ogni caso, un elemento soggettivo attinente all’obbligo, per gli amministrati in buona fede, di dar prova di tutta l’attenzione e di tutta la diligenza richieste ad un operatore normalmente accorto al fine di seguire attentamente lo svolgimento della procedura e di rispettare i termini impartiti [v. sentenza del 21 maggio 2014, NUEVA, T‑61/13, EU:T:2014:265, punto 38 e giurisprudenza ivi citata; ordinanza del 9 ottobre 2019, Esim Chemicals/EUIPO – Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite (ESIM Chemicals), T‑713/18, non pubblicata, EU:T:2019:744, punto 34]. Non è questo il caso della ricorrente nella fattispecie.

76

Si deve inoltre rilevare che la ricorrente, dopo essere stata informata dall’EUIPO, con la seconda lettera del 26 novembre 2018, del mancato versamento della tassa di ricorso entro il termine prescritto e del rischio che il ricorso potesse essere conseguentemente considerato come non presentato, non era priva di mezzi di ricorso dinanzi all’EUIPO stesso. Infatti, anche ammesso che la ricorrente intendesse sostenere di non essere stata in grado, malgrado tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, di rispettare il termine di versamento della tassa di ricorso, essa disponeva della possibilità di avviare la procedura di restitutio in integrum dinanzi all’EUIPO ed avrebbe potuto presentare una richiesta ai sensi dell’articolo 104 del regolamento 2017/1001 (v. sentenza del 21 maggio 2014, NUEVA, T‑61/13, EU:T:2014:265, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, la ricorrente non ha presentato alcuna richiesta di restitutio in integrum in base a tale articolo.

77

È vero che, nella sua lettera del 20 dicembre 2018, la ricorrente ha fatto riferimento alla prosecuzione del procedimento. Tuttavia, essa non ha presentato alcuna richiesta di prosecuzione del procedimento ai sensi dell’articolo 105 del regolamento n. 2017/1001. In ogni caso, una siffatta richiesta sarebbe stata destinata ad essere rigettata, in quanto tale articolo, in conformità al paragrafo 2, non è applicabile ai termini previsti all’articolo 68 del regolamento stesso, quali il termine per la presentazione del ricorso e il termine per il pagamento della tassa di ricorso.

78

Si deve concludere, in definitiva, che, benché la commissione di ricorso abbia erroneamente ritenuto, al punto 10 della decisione impugnata, che la decisione della divisione di opposizione fosse stata notificata alla ricorrente con lettera raccomandata il 20 luglio 2018 e che il termine per il pagamento della tassa di ricorso fosse scaduto il 20 settembre 2018, tale errore non può, comunque, portare all’annullamento della decisione impugnata. Infatti, la conclusione cui è giunta la commissione di ricorso secondo cui il pagamento della tassa di ricorso, pervenuto il 24 dicembre 2018, era tardivo, può essere basata sulla data della notifica per posta elettronica del 21 settembre 2018, come risulta dal punto 11 della decisione impugnata.

79

Giustamente quindi, al punto 12 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato il ricorso della ricorrente avverso la decisione della divisione di opposizione come non presentato, ritenendo, in sostanza, che, anche basandosi sulla data di notifica addotta dalla ricorrente e accertata, nella specie, dal Tribunale, vale a dire il 21 settembre 2018, restava il fatto che la tassa di ricorso, pervenuta il 24 dicembre 2018, era stata versata in ritardo.

80

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve respingere il motivo unico e, pertanto, il ricorso nella sua interezza, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità del secondo e del terzo capo delle conclusioni della ricorrente.

[omissis]

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

Welmax + sp. z o. o. sp.k. è condannata alle spese.

 

Costeira

Gratsias

Kancheva

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 luglio 2020.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il polacco.

( 1 ) Sono riprodotti unicamente i punti della sentenza dei quali il Tribunale ritiene utile la pubblicazione.