Causa T‑301/19

PNB Banka AS

contro

Banca centrale europea

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 7 dicembre 2022

«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Necessità di una vigilanza diretta da parte della BCE di un ente creditizio meno significativo – Richiesta dell’autorità nazionale competente – Articolo 68, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 468/2014 – Decisione della BCE recante classificazione della PNB Banka come soggetto significativo sottoposto alla sua vigilanza prudenziale diretta – Obbligo di motivazione – Proporzionalità – Diritti della difesa – Accesso al fascicolo amministrativo – Relazione prevista all’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento n. 468/2014 – Articolo 106 del regolamento di procedura – Domanda di udienza priva di motivazione»

  1. Procedimento giurisdizionale – Fase orale del procedimento – Svolgimento di un’udienza – Presupposti – Assenza di domanda di udienza o domanda di udienza priva di motivazione – Facoltà del giudice di statuire sul ricorso senza fase orale del procedimento – Ammissibilità

    (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 106; norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura, punti 142 e 143)

    (v. punti 64, 65)

  2. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Competenze della Banca centrale europea – Vigilanza prudenziale diretta su un ente creditizio meno significativo – Presupposti – Adozione di una decisione che classifica tale ente come significativo

    [Regolamento del Consiglio n. 1024/2013, art. 6, § 5, b); regolamento della Banca centrale europea n. 468/2014, artt. 39, § 5, e 68, § 5]

    (v. punto 80)

  3. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Decisione di classificare un soggetto come significativo – Portata – Semplice determinazione dell’autorità competente – Modifica delle norme prudenziali applicabili al soggetto – Insussistenza – Modifica dei poteri di vigilanza – Insussistenza

    [Regolamento del Consiglio n. 1024/2013, art. 6, § 5, b); regolamento della Banca centrale europea n. 468/2014, art. 39, § 5]

    (v. punti 85-87)

  4. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Procedure di vigilanza prudenziale della Banca centrale europea – Diritti della difesa – Diritto di accesso al fascicolo – Presupposti – Presentazione di una richiesta della parte interessata – Obbligo di concedere spontaneamente l’accesso ai documenti del fascicolo – Insussistenza

    (Regolamento della Banca centrale europea n. 468/2014, art. 32)

    (v. punti 126, 127)

  5. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale diretta su un ente creditizio meno significativo – Presupposti – Richiesta dell’autorità nazionale competente – Relazione da allegare indicante i trascorsi prudenziali e il profilo di rischio del soggetto meno significativo – Portata – Garanzia procedurale – Insussistenza – Forma sostanziale – Insussistenza

    (Regolamento della Banca centrale europea n. 468/2014, art. 68, § 3)

    (v. punto 136)

  6. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Decisione di classificare un soggetto come significativo – Presupposti – Circostanze eccezionali – Insussistenza

    [Regolamento del Consiglio n. 1024/2013, art. 6, § 5, b)]

    (v. punto 168)

Sintesi

La PNB Banka AS, ricorrente, è un ente creditizio di diritto lettone che, anteriormente al 1o marzo 2019, era considerato un ente creditizio «meno significativo» ( 1 ) e, per tale motivo, era sottoposto alla vigilanza prudenziale diretta della Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commissione dei mercati finanziari e dei capitali, Lettonia; in prosieguo: la «CMFC»). Nel 2017 essa era classificata come «ente meno significativo in crisi», il che comportava la sua vigilanza specifica da parte di un gruppo di gestione delle crisi composto dalla CMFC e dalla Banca centrale europea (BCE). Il 21 dicembre 2018 la CMFC ha chiesto alla BCE di assumere la vigilanza prudenziale diretta della ricorrente. Il 1o marzo 2019 il segretario generale del consiglio direttivo della BCE ha notificato alla ricorrente la decisione della BCE di classificarla come soggetto «significativo» sottoposto alla sua vigilanza prudenziale diretta ( 2 ) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Adito con un ricorso di annullamento avverso tale decisione, il Tribunale si pronuncia su varie questioni inedite. Esso determina, anzitutto, l’oggetto e le condizioni per l’adozione di una decisione della BCE volta ad esercitare essa stessa direttamente la vigilanza prudenziale nei confronti di un ente creditizio meno significativo per garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati. Esso esamina poi la questione del diritto di accesso al fascicolo nell’ambito di una procedura di vigilanza prudenziale. Infine, precisa l’oggetto della relazione che accompagna una richiesta rivolta dall’autorità nazionale competente alla BCE affinché quest’ultima decida di esercitare la vigilanza prudenziale diretta. Il Tribunale conclude per il rigetto del ricorso nella sua interezza.

Giudizio del Tribunale

In primo luogo, il Tribunale dichiara che, quando, per garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, la BCE decide di esercitare essa stessa la vigilanza prudenziale diretta su un ente creditizio meno significativo, conformemente alla normativa applicabile ( 3 ), deve adottare una decisione che classifica tale ente come significativo.

Esso precisa che la decisione di classificare un soggetto come significativo, allorquando la BCE decide di esercitare la vigilanza prudenziale diretta su di esso, verte unicamente sulla determinazione dell’autorità competente e non modifica né le norme prudenziali applicabili a detto ente, né i poteri di vigilanza di cui l’autorità competente dispone nei suoi confronti ai fini dei compiti di vigilanza attribuiti alla BCE nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico (MVU).

Esso aggiunge che l’attuazione delle disposizioni normative ( 4 ) sulla cui base è adottata tale decisione non è subordinata alla presenza di circostanze eccezionali.

In secondo luogo, per quanto attiene al diritto di una parte interessata di accedere al fascicolo nell’ambito di una procedura di vigilanza prudenziale, il Tribunale dichiara che tale accesso presuppone la presentazione di una richiesta di detta parte. Infatti, qualora siano state comunicate informazioni sufficientemente precise, che consentano al soggetto interessato di far conoscere utilmente il suo punto di vista sulla misura prevista, il principio del rispetto dei diritti della difesa non implica l’obbligo per la BCE di concedere spontaneamente l’accesso ai documenti contenuti nel fascicolo.

In terzo luogo, per quanto attiene all’oggetto della relazione ( 5 ) che accompagna una richiesta presentata dall’autorità nazionale competente alla BCE affinché quest’ultima decida di esercitare la vigilanza prudenziale diretta per garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, il Tribunale sottolinea che, malgrado il suo carattere obbligatorio, detta relazione mira segnatamente ad assicurare l’ordinato trasferimento delle informazioni tra l’autorità nazionale competente e la BCE. Più precisamente, essa consente alla BCE di valutare la richiesta di assunzione della vigilanza presentata dall’autorità nazionale competente e contribuisce ad assicurare, in caso di accoglimento di tale richiesta da parte della BCE, un trasferimento armonioso delle competenze afferenti a tale vigilanza. Detta relazione non costituisce, quindi, una garanzia procedurale destinata a tutelare gli interessi dell’ente creditizio interessato, né, tanto meno, una forma sostanziale ai sensi dell’articolo 263 TFUE.


( 1 ) Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63; in prosieguo: il «regolamento MVU»).

( 2 ) In forza dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento MSU e della parte IV del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (GU 2014, L 141, pag. 1).

( 3 ) In forza dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento MVU e dell’articolo 68, paragrafo 5, del regolamento quadro sull’MVU.

( 4 ) Vale a dire l’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento MVU.

( 5 ) Ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento quadro sull’MVU.