Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 5 ottobre 2020 – nanoPET Pharma / EUIPO – Miltenyi Biotec (viscover)
(causa T‑264/19)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo viscover – Assenza di malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 53, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001]»
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                1.  | 
            
                Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Riesame delle circostanze di fatto alla luce di prove non presentate in precedenza dinanzi agli organi dell’Ufficio – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72) (v. punto 19)  | 
         
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                2.  | 
            
                Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Criteri di valutazione – Presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione – Conoscenza in capo al richiedente dell’utilizzo da parte di un terzo di un segno identico o simile – Intenzione del richiedente – Grado di tutela giuridica dei segni controversi – Logica commerciale alla base della registrazione del segno contestato come marchio dell’Unione europea – Cronologia degli eventi che hanno caratterizzato il deposito della domanda di marchio – Origine del segno contestato e suo utilizzo a partire dalla sua creazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)] (v. punti 32-39)  | 
         
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                3.  | 
            
                Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Marchio figurativo viscover [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)] (v. punti 64, 65, 72, 84, 94)  | 
         
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                4.  | 
            
                Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Domanda di dichiarazione di nullità basata sull’esistenza di un diritto nazionale anteriore – Onere della prova [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 53, § 2, c); regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 37] (v. punto 93)  | 
         
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                5.  | 
            
                Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Esame della domanda – Prova dell’uso del marchio anteriore – Efficacia probatoria degli elementi di prova – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 57, §§ 2 e 3) (v. punto 97)  | 
         
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 gennaio 2019 (procedimento R 1288/2017-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la nanoPET Pharma e la Miltenyi Biotec.
Dispositivo
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                1)  | 
            
                Il ricorso è respinto.  | 
         
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                2)  | 
            
                La nanoPET Pharma GmbH è condannata alle spese.  |