Causa T‑185/19
Public.Resource.Org, Inc.
e
Right to Know CLG
contro
Commissione europea
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 14 luglio 2021
«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Norme armonizzate – Documenti relativi a quattro norme armonizzate approvate dal CEN – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela di interessi commerciali di un terzo – Tutela derivante dal diritto d’autore»
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Onere della prova
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 16, 17)
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso diretto contro una decisione di un’istituzione che nega l’accesso a determinati documenti – Ricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001)
(v. punti 18, 20‑22)
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Documenti provenienti da terzi – Obbligo di previa consultazione dei terzi interessati – Portata – Obbligo di accogliere l’opposizione di terzi alla divulgazione dei documenti – Insussistenza – Potere discrezionale della Commissione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 4, §§ 1, 2 e 4, e 8)
(v. punti 29, 30, 32‑34)
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali di un terzo – Tutela derivante dal diritto d’autore – Controllo da parte dell’istituzione – Portata – Individuazione di indizi oggettivi e concordanti – Tutela in forza del diritto d’autore di norme armonizzate
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, 1o trattino, e § 4)
(v. punti 40‑43, 45‑49, 57, 59)
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Norma tecnica armonizzata adottata in base a un regolamento e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Accesso libero e gratuito – Insussistenza
[Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, e n. 1025/2012, artt. 2, c), e 10, § 6]
(v. punti 52‑54)
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali di una persona determinata – Portata – Norme armonizzate – Inclusione
(Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, 1o trattino, e n. 1025/2012, art. 10)
(v. punti 63‑67, 69‑73)
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Diniego di accesso – Obbligo di motivazione – Portata – Necessità di rispondere a tutti gli argomenti dedotti nella domanda confermativa di accesso – Insussistenza
(Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4)
(v. punti 82‑84, 91)
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Onere della prova
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2)
(v. punti 97, 98)
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Nozione – Accesso libero e gratuito alle norme armonizzate – Esclusione
(Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, e n. 1025/2012)
(v. punti 100‑104, 107)
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Domanda di accesso riguardante informazioni ambientali – Regolamento n. 1367/2006 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interesse pubblico che giustifica la divulgazione di documenti – Nozione
[Convenzione di Aarhus, art. 5, § 3, b); regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, e n. 1367/2006, artt. 1, 4, § 2, a), e 6, § 1]
(v. punti 114‑119)
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Domanda di accesso riguardante informazioni ambientali – Regolamento n. 1367/2006 – Informazioni attinenti a emissioni nell’ambiente – Nozione – Sufficienza di un nesso diretto tra le informazioni e le emissioni cui si fa riferimento – Inammissibilità
[Convenzione di Aarhus, art. 4, § 4, comma 1, d); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 1, § 1, b), 2, § 1, d), e 6, § 1]
(v. punti 120‑126)
Sintesi
Le ricorrenti, la Public.Resource.Org, Inc. e la Right to Know CLG, sono organizzazioni senza scopo di lucro la cui missione principale è quella di rendere il diritto liberamente accessibile a tutti i cittadini. Il 25 settembre 2018 esse hanno presentato presso la Commissione europea una richiesta di accesso a quattro norme armonizzate adottate dal Comitato europeo di normazione (CEN) riguardanti, in particolare, la sicurezza dei giocattoli ( 1 ).
La Commissione ha rifiutato di accogliere la domanda di accesso per il motivo che dette norme erano tutelate da un diritto d’autore. Il rifiuto era fondato sull’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 ( 2 ), ai sensi del quale l’accesso a un documento deve essere rifiutato nel caso in cui la sua divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali di una determinata persona fisica o giuridica, anche per quanto riguarda la proprietà intellettuale, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione del documento di cui trattasi.
Il Tribunale respinge il ricorso proposto dalle ricorrenti e precisa la portata del controllo che le istituzioni dell’Unione devono effettuare al fine di riscontrare un pregiudizio degli interessi commerciali derivante dalla tutela, in forza del diritto d’autore, dei documenti richiesti.
Giudizio del Tribunale
In primo luogo, il Tribunale dichiara che le ricorrenti hanno un interesse ad ottenere la divulgazione delle norme armonizzate richieste. Esso ricorda, in proposito, che una persona alla quale sia stato negato l’accesso ad un documento ha già, per ciò solo, un interesse all’annullamento della decisione di diniego. Inoltre, il Tribunale sottolinea che la possibilità di consultare sul posto, in alcune biblioteche, le norme armonizzate richieste non pregiudica l’interesse ad agire delle ricorrenti, in quanto, attraverso tale consultazione, esse non ottengono una piena soddisfazione rispetto all’obiettivo che perseguono, che è quello di ottenere l’accesso libero e gratuito a dette norme. Per quanto riguarda l’accesso a pagamento a tali norme, il Tribunale constata che nemmeno esso risponde all’obiettivo perseguito dalle ricorrenti.
In secondo luogo, il Tribunale dichiara che la Commissione ha rispettato la portata del controllo cui era tenuta nell’applicazione dell’eccezione relativa alla tutela derivante dal diritto d’autore.
Anzitutto, il Tribunale afferma che la responsabilità finale della corretta applicazione del regolamento n. 1049/2001 incombe all’istituzione destinataria della richiesta di accesso. In proposito, esso rileva che, se tale istituzione ritiene che sia evidente che l’accesso a un documento proveniente da un terzo debba essere rifiutato sulla base dell’esistenza di una protezione in forza del diritto d’autore, essa rifiuta l’accesso al richiedente senza neppure dover consultare il terzo da cui proviene il documento.
Il Tribunale, poi, sottolinea che il diritto d’autore rimane largamente disciplinato dal diritto nazionale e che la portata della protezione conferita da tale diritto è regolata esclusivamente secondo la legge del paese in cui la protezione è rivendicata. Esso precisa quindi che spetta all’autorità alla quale viene presentata una richiesta di accesso a documenti provenienti da terzi, quando si rivendica la protezione del diritto d’autore su tali documenti, in particolare, individuare elementi oggettivi e concordanti atti a confermare l’esistenza del diritto d’autore invocato dal terzo interessato. Tale controllo corrisponde infatti ai requisiti inerenti alla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri in materia di diritto d’autore.
Infine, nel caso di specie, il Tribunale osserva che la Commissione ha basato la sua conclusione circa l’esistenza di una protezione delle norme armonizzate richieste in forza del diritto d’autore su indizi oggettivi e concordanti idonei a dimostrare l’esistenza del diritto d’autore su tali norme come asserito dal CEN. Inoltre, esso constata che la Commissione non ha errato nel concludere che le norme armonizzate in questione integravano la soglia di originalità richiesta per essere oggetto di una protezione in forza del diritto d’autore.
In terzo luogo, il Tribunale rileva che non esisteva un interesse pubblico prevalente che giustificasse la divulgazione delle norme armonizzate richieste. Il Tribunale sottolinea, in proposito, che spetta a colui che fa valere l’esistenza di un interesse pubblico prevalente invocare concretamente le circostanze che giustificano la divulgazione dei documenti in questione. Orbene, le ricorrenti hanno invocato un motivo generico secondo cui le norme armonizzate farebbero parte del «diritto dell’Unione» che dovrebbe essere liberamente e gratuitamente accessibile al pubblico, senza spiegare in che modo siffatte considerazioni dovrebbero prevalere sulla protezione degli interessi commerciali del CEN o dei suoi membri nazionali. Pertanto, il Tribunale avalla la valutazione della Commissione secondo cui l’interesse pubblico a garantire la funzionalità del sistema europeo di normazione prevale sulla garanzia dell’accesso libero e gratuito alle norme armonizzate. Inoltre, esso sottolinea che le ricorrenti non dimostrano perché tali norme debbano essere soggette all’obbligo di pubblicità e di accessibilità connesso ad una «legge», considerato che tali norme non sono vincolanti e producono gli effetti giuridici ad esse connessi solo nei confronti degli interessati.
( 1 ) Si tratta delle norme EN 71-5:2015, intitolata «Sicurezza dei giocattoli - Parte 5: Giochi chimici (set) esclusi i set sperimentali per chimica»; EN 71 4:2013, intitolata «Sicurezza dei giocattoli - Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse»; EN 71 12:2013, intitolata «Sicurezza dei giocattoli - Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili»; e EN 12472:2005+A 1:2009, intitolata «Metodo per la simulazione dell’usura e della corrosione per la determinazione del rilascio di nichel da articoli ricoperti».
( 2 ) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).