Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 3 febbraio 2021 – Mutondo / Consiglio

(causa T‑119/19)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi – Errore manifesto di valutazione – Permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Presunzione d’innocenza – Proporzionalità – Eccezione d’illegittimità»

1. 

Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che compromettono lo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Requisiti minimi

[Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento n. 1183/2005 del Consiglio, art. 9, n. 3; decisione 2010/788/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2018/1940, art. 7, § 2]

(v. punti 49-54)

2. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che compromettono lo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Obbligo di individuare nella motivazione le ragioni individuali e specifiche alla base di tali misure – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti

[Art. 296 TFUE; decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1940, allegato II; regolamento 2018/1931 del Consiglio, allegato]

(v. punti 50, 57-62)

3. 

Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che compromettono lo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Obbligo di consentire all’interessato di esprimere utilmente il suo punto di vista sulle accuse poste a suo carico – Portata

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1940, allegato II; regolamento 2018/1931 del Consiglio, allegato]

(v. punti 67-69)

4. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome della ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza

[Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1940, art. 9, § 2, e allegato II; regolamento 2018/1931 del Consiglio, allegato]

(v. punti 70-72, 76-78, 86-88)

5. 

Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Regolamento che istituisce misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1940, art. 9, § 2, e allegato II; regolamento 2018/1931 del Consiglio, allegato]

(v. punti 95-97, 119)

6. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che compromettono lo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Criteri – Funzioni che attribuiscono una responsabilità nella repressione contro la popolazione civile o nel rispetto dello Stato di diritto – Errore di valutazione – Insussistenza

[Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e (PESC) 2018/1940, allegato II; regolamento 2018/1931 del Consiglio, allegato]

(v. punti 98, 108, 113, 131-134)

7. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Ambito di applicazione – Persone che sono state implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti costituenti gravi violazioni o abusi dei diritti umani – Persone che hanno ostacolato una soluzione della crisi consensuale e pacifica in vista dello svolgimento di elezioni, in particolare mediante atti di violenza, repressione, incitazione alla violenza o azioni che compromettono lo Stato di diritto – Nozioni – Persone che hanno commesso detti atti nel passato, nonostante l’assenza di elementi comprovanti l’implicazione o la partecipazione attuali in ordine ad atti del genere – Inclusione

[Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2016/2231, art. 9, § 2]

(v. punti 125, 126)

8. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Divieto di ingresso e di transito, nonché congelamento dei capitali, delle persone che attentano allo Stato di diritto o che sono implicate nel compimento di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Restrizione del diritto al rispetto della vita privata e familiare – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

[Artt. 21, § 2, b) e c), e 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 52, § 1; decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1940, art. 4, §§ 1, 2 e 7, e allegato II; regolamento 2018/1931 del Consiglio, allegato]

(v. punti 141-152)

9. 

Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Decisione di congelamento dei capitali adottata nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Compatibilità con detto principio – Presupposti

[Art. 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1; regolamento n. 1183/2005 del Consiglio; decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1940, art. 5, § 1, e art. 9; regolamento 2018/1931 del Consiglio, allegato]

(v. punti 153-160)

10. 

Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Controllo ristretto per le regole generali – Criteri di adozione delle misure restrittive – Implicazione nel pianificare, dirigere o compiere atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Ostacolo a una soluzione della crisi consensuale e pacifica in vista dello svolgimento di elezioni, in particolare mediante atti di violenza, repressione, incitazione alla violenza o azioni che compromettono lo Stato di diritto – Portata – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche

[Art. 3, § 5, e art. 21, § 2, b) e c), TUE; art. 275, comma 2, TFUE; decisioni del Consiglio 2010/788/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1940, art. 3, § 2, b), e (PESC) 2016/2231, considerando 3 e 4; regolamento n. 1183/2005 del Consiglio]

(v. punti 170, 171, 173-180)

11. 

Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Controllo ristretto per le regole generali – Criteri di adozione delle misure restrittive – Implicazione nel pianificare, dirigere o compiere atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Ostacolo a una soluzione della crisi consensuale e pacifica in vista dello svolgimento di elezioni, in particolare mediante atti di violenza, repressione, incitazione alla violenza o azioni che compromettono lo Stato di diritto – Portata – Rispetto del principio di proporzionalità

[Art. 275, comma 2, TFUE; decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1940, art. 3, § 2, e art. 5, § 5; regolamento 2018/1931 del Consiglio, allegato]

(v. punti 170, 171, 184-188)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta a ottenere l’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2018/1940 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2018, L 314, pag. 47), e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1931 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2018, L 314, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

Il sig. Kalev Mutondo è condannato alle spese.