Cause T‑84/19 e da T‑88/19 a T‑98/19
Cinkciarz.pl sp. z o.o.
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 28 maggio 2020
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domande di marchi dell’Unione europea figurativi We IntelliGence the World, currencymachineassistant, robodealer, currencyassistant, tradingcurrencyassistant, CKPL, moneypersonalassistant, moneyassistant, currencypersonalassistant, CNTX Trading, AIdealer e CNTX – Marchi dell’Unione europea e del Regno Unito figurativi anteriori raffiguranti due cerchi intrecciati o due dischi che si sovrappongono – Sospensione del procedimento – Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625»
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso – Sospensione del procedimento – Presupposti
(Regolamento delegato della Commissione 2018/625, cons. 17, art. 71, § 1)
(v. punti 45‑54, 81)
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso – Sospensione del procedimento – Obbligo di esame preliminare della questione della sospensione prima di qualsiasi esame del ricorso
(Regolamento delegato della Commissione 2018/625, art. 71, § 1)
(v. punti 55, 56, 75, 76)
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso – Sospensione del procedimento – Obbligo di motivazione – Portata
(Regolamento delegato della Commissione 2018/625, art. 71, § 1)
(v. punti 57, 73, 74)
Sintesi
Con sentenza del 28 maggio 2020, Cinkciarz.pl/EUIPO – MasterCard International (We IntelliGence the World) (T‑84/19 e da T‑88/19 a T‑98/19), il Tribunale ha annullato le decisioni della commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) in quanto quest’ultima non ha sospeso i procedimenti di ricorso di cui trattasi pur avendo considerato che la sospensione fosse giustificata stante la pendenza di procedimenti parelleli.
Nel caso di specie, la Cinkciarz.pl sp. z o.o., ricorrente, ha presentato dodici domande di registrazione di marchi figurativi dell’Unione europea. La MasterCard International, interveniente, ha proposto opposizione alla registrazione di tali marchi. Le opposizioni erano fondate su sette marchi anteriori dell’Unione europea, tra cui due marchi figurativi in bianco e nero, raffiguranti cerchi intrecciati e dischi, nero e bianco, contro i quali la ricorrente ha presentato domande di dichiarazione di nullità. Peraltro, era altresì pendente dinanzi all’EUIPO ( 1 ) un procedimento relativo alla registrazione, come marchio, del segno puramente figurativo €$, presente in modo identico come elemento in quattro dei dodici marchi di cui trattasi.
Con dodici decisioni, la divisione di opposizione, dopo aver ritenuto che i segni in conflitto non fossero simili, ha respinto le opposizioni. La commissione di ricorso ha considerato che i segni di cui trattasi presentassero un tenuo grado di somiglianza sul piano visivo. Ha quindi annullato le decisioni della divisione di opposizione e ha rinviato i procedimenti dinanzi a quest'ultima, raccomandandole di sospendere i procedimenti di opposizione fino all’adozione di decisioni definitive sulla validità dei marchi anteriori in bianco e nero, nonché per quanto riguarda la registrazione del marchio puramente figurativo €$.
La ricorrente ha addebitato alla commissione di ricorso di non aver sospeso i vari procedimenti di opposizione pur avendo dichiarato che tale sospensione era giustificata.
Innanzitutto, il Tribunale ha ricordato che la commissione di ricorso può sospendere un procedimento di opposizione, qualora le circostanze del caso giustifichino tale sospensione, d’ufficio o su richiesta motivata di una delle parti ( 2 ). Inoltre, l'ampio potere discrezionale di cui essa gode al riguardo limita il sindacato del giudice dell’Unione, quanto al merito, alla verifica dell'assenza di un errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere. Orbene, la sussistenza di un procedimento parallelo il cui esito sia atto ad incidere sul procedimento di opposizione non implica che quest'ultimo sia necessariamente sospeso né che la mancata sospensione sia, di per sé, sufficiente per dimostrare la sussistenza di un errore manifesto di valutazione. Infatti, la decisione relativa alla sospensione deve essere il risultato di un bilanciamento degli interessi in gioco, nell’ambito del quale la commissione di ricorso deve effettuare una valutazione prima facie delle probabilità che il procedimento parallelo potenzialmente pertinente sfoci in una decisione che incida sul procedimento di ricorso.
Il Tribunale ha poi rilevato che la commissione di ricorso ha esaminato i ricorsi di cui trattasi senza motivare la sua decisione finale di non sospendere i procedimenti, pur avendo ritenuto che la loro sospensione fosse giustificata. Orbene, tali considerazioni corrispondevano alla valutazione che condizionava la sospensione del procedimento. Inoltre, siffatte considerazioni implicavano la sussistenza di notevoli probabilità che i procedimenti paralleli sfociassero in decisioni che avrebbero potuto incidere sui procedimenti di ricorso, facendo pendere il bilanciamento degli interessi in gioco a favore della ricorrente. Peraltro, poiché affermazioni generiche e categoriche non consentono di ritenere che la commissione di ricorso abbia effettivamente esercitato l'ampio potere discrezionale conferitole, ciò vale a fortiori quando non viene fornita alcuna motivazione per quanto attiene alla valutazione cruciale in materia, derivante dal bilanciamento degli interessi in gioco, e tanto più se la decisione della commissione di ricorso contiene considerazioni ambivalenti in merito a tale valutazione.
Infine, il Tribunale ha sottolineato che l'esame della sospensione del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso deve essere preliminare all'esame della sussistenza di un rischio di confusione. Di conseguenza, se la commissione di ricorso ritiene che la sospensione del procedimento sia giustificata, essa non ha altra possibilità che pronunciare siffatta sospensione e non può dunque esaminare il ricorso. Il Tribunale ha quindi concluso che, avendo la commissione di ricorso ritenuto giustificata la sospensione dei procedimenti, essa non poteva pronunciarsi sui ricorsi ed era nell’impossibilità di formulare qualunque raccomandazione alla divisione di opposizione, dal momento che ogni rinvio dei procedimenti a quest’ultima implicava un esame dei ricorsi ed era pertanto frutto di un errore di diritto.
( 1 ) Tale procedimento ha dato luogo alla sentenza dell’8 marzo 2018, Cinkciarz.pl/EUIPO (€$) (T‑665/16, non pubblicata, EU:T:2018:125), con cui il Tribunale ha annullato, per difetto di motivazione, la decisione della commissione di ricorso che nega la registrazione del marchio figurativo €$. In seguito a detta sentenza, il procedimento era di nuovo pendente dinanzi ad una commissione di ricorso.
( 2 ) Conformemente all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento 2017/1001 e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1).