Cause riunite T30/19 e T72/19

(pubblicazione per estratto)

China Rubber Industry Association (CRIA)
e
China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC)

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 4 maggio 2022

«Dumping – Sovvenzioni – Importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Dazio compensativo definitivo – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Incidenza diretta – Incidenza individuale – Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione – Interesse ad agire – Pregiudizio all’industria dell’Unione – Esame obiettivo – Nesso di causalità – Calcolo della sottoquotazione dei prezzi e del margine di pregiudizio – Confronto equo tra i prezzi – Prezzi all’importazione costruiti – Prezzi fatturati ai primi acquirenti indipendenti – Differenza nello stadio commerciale – Valutazioni economiche complesse – Intensità del controllo giurisdizionale – Indicatori di pregiudizio – Ponderazione dei dati – Accesso ai dati non riservati delle indagini – Diritti della difesa»

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamenti che istituiscono dazi antidumping e dazi compensativi – Ricorso di un esportatore del prodotto colpito da tali dazi, citato esplicitamente nei regolamenti – Ricevibilità

(Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamento della Commissione 2018/1579; regolamento della Commissione 2018/1690)

(v. punti 44, 47, 49, 50, 74)

2.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Ricevibilità – Presupposti

(Art. 263, quarto comma, TFUE)

(v. punto 45)

3.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Regolamenti che istituiscono dazi antidumping e dazi compensativi – Inclusione – Regolamenti che comportano misure di esecuzione nei confronti degli importatori ma non nei confronti dei produttori-esportatori – Ricorso proposto da imprese produttrici ed esportatrici – Ricevibilità

(Art. 263, quarto comma, TFUE)

(v. punti 56, 57, 65‑70)

4.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamenti che istituiscono dazi antidumping e dazi compensativi – Incidenza diretta sui produttori-esportatori del prodotto interessato

(Art. 263, quarto comma, TFUE)

(v. punti 58‑64)

5.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(v. punti 102, 103, 115)

6.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso causale – Obblighi delle istituzioni – Calcolo della sottoquotazione del prezzo delle importazioni di cui trattasi – Obbligo di equo confronto tra il prezzo del prodotto interessato e il prezzo del prodotto simile dell’industria dell’Unione – Confronto tra prezzi ottenuti in stadi commerciali diversi – Violazione – Conseguenza – Annullamento dei regolamenti che istituiscono dazi antidumping e dazi compensativi – Presupposti

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, §§ 2 e 3; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1037, art. 8, §§ 1 e 2)

(v. punti 114, 116‑155, 164 171, 173‑176, 179, 180, 184‑192, 194‑200)

7.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Rispetto dei diritti della difesa – Obbligo delle istituzioni di garantire l’informazione delle imprese interessate e di rispettare la riservatezza delle informazioni conciliando tali obblighi – Violazione dell’obbligo di informazione – Presupposti – Diniego di informazioni che potrebbero risultare utili per la difesa dell’impresa

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 6, §§ 7, 19 e 20; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1037, art. 11, §§ 7, 20 e 30)

(v. punti 236‑271)


Sintesi

Dopo aver ricevuto una serie di denunce, la Commissione europea ha adottato, in seguito a un’inchiesta, due regolamenti di esecuzione (1) (in prosieguo: i «regolamenti impugnati») che istituiscono, rispettivamente, un dazio antidumping definitivo e un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell’Unione europea di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 (in prosieguo: il «prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese.

Le associazioni China Rubber Industry Association (CRIA) e China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC; in prosieguo: le «ricorrenti»), che agiscono per conto di alcuni tra i loro membri, hanno presentato due ricorsi diretti a ottenere l’annullamento parziale dei regolamenti impugnati.

Nell’accogliere tali ricorsi, il Tribunale riconosce, per la prima volta, la legittimazione ad agire di produttori-esportatori non indicati nominativamente nei regolamenti antidumping e antisovvenzioni oggetto di un ricorso di annullamento. Inoltre, esso applica e precisa la giurisprudenza relativa all’obbligo gravante sulla Commissione di effettuare, al momento del calcolo della sottoquotazione del prezzo delle importazioni oggetto di inchieste antidumping e antisovvenzioni, un confronto equo tra prezzi che si trovano allo stesso stadio commerciale al fine di valutare l’esistenza di un pregiudizio subito dall’industria dell’Unione a causa di dette importazioni.

Giudizio del Tribunale

Per quanto attiene, anzitutto, alla ricevibilità del ricorso, il Tribunale dichiara che le ricorrenti, nella loro veste di associazioni rappresentative, sono legittimate a contestare, sulla base dell’articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE, i dazi antidumping e compensativi definitivi sulle importazioni di prodotti fabbricati dalle società Weifang Yuelong Rubber e Hefei Wanli Tire (in prosieguo: le «società di cui trattasi»), anche se queste ultime non sono state indicate nominativamente nei regolamenti impugnati.

A tal riguardo, il Tribunale ricorda che, affinché un ricorso sia ricevibile in forza della suddetta disposizione, devono ricorrere tre requisiti cumulativi: l’atto contestato deve, in primo luogo, avere natura regolamentare, in secondo luogo, riguardare direttamente la parte ricorrente e, in terzo luogo, non comportare alcuna misura di esecuzione.

Per quanto concerne i regolamenti impugnati, il Tribunale osserva, in primo luogo, che si tratta di atti regolamentari nella misura in cui, da un lato, hanno portata generale e, dall’altro, non sono stati adottati secondo una procedura legislativa ordinaria o speciale.

In secondo luogo, detti regolamenti spiegano effetti diretti sulle società di cui trattasi quali produttori-esportatori del prodotto in esame, in quanto istituiscono dazi antidumping e compensativi definitivi sulle importazioni dei prodotti fabbricati da «tutte le altre società» non indicate nominativamente all’interno di essi, tra cui le società di cui trattasi, incidendo così sulla loro situazione giuridica.

In terzo e ultimo luogo, il Tribunale conferma che i succitati regolamenti non comportano misure di esecuzione nei confronti delle società di cui trattasi. Infatti, benché esistano misure di esecuzione nei confronti degli importatori, sotto forma di atti delle autorità nazionali che fissano l’importo dei dazi antidumping e compensativi in vista della loro riscossione, non esistono per contro misure di esecuzione nei confronti dei produttori-esportatori.

Per quanto concerne poi il merito della causa, le ricorrenti avevano dedotto numerosi motivi concernenti varie violazioni del regolamento di base antidumping (2) e del regolamento antisovvenzioni (3), tra cui un motivo vertente su errori commessi dalla Commissione nella determinazione degli effetti sul prezzo e sul livello di eliminazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

A tale riguardo, il Tribunale ricorda che l’obbligo di effettuare un esame obiettivo dell’esistenza di un pregiudizio per l’industria dell’Unione imputabile alle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni, previsto, rispettivamente, all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base antidumping e all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base antisovvenzioni, impone di effettuare un confronto equo, e quindi allo stesso stadio commerciale, tra il prezzo del prodotto in esame e il prezzo del prodotto simile dell’industria dell’Unione nel quadro delle vendite effettuate nel territorio dell’Unione.

Orbene, dall’istruzione della causa risulta che, in presenza di uno stesso modello di commercializzazione caratterizzato dal ricorso a organismi di vendita collegati, la Commissione ha trattato in maniera differente le vendite dei produttori dell’Unione e quelle dei produttori-esportatori cinesi prendendo in considerazione, per i primi, i prezzi di rivendita ai primi acquirenti indipendenti e, per i secondi, i prezzi di vendita costruiti al livello della frontiera dell’Unione. In tale contesto, e non essendo stato dimostrato che gli organismi di vendita collegati, rispettivamente, ai produttori-esportatori cinesi e ai produttori dell’Unione rivestono dal punto di vista economico ruoli differenti, il Tribunale accerta una violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base antidumping e dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base antisovvenzione nella misura in cui la Commissione aveva calcolato la sottoquotazione confrontando i prezzi del prodotto in esame a stadi commerciali diversi.

Il Tribunale osserva infine che l’errore riscontrato nel calcolo della sottoquotazione del prezzo è tale da mettere in dubbio la legittimità dei regolamenti impugnati. Infatti, detto errore ha inciso, da un lato, sull’analisi della Commissione concernente l’esistenza di un pregiudizio e di un nesso di causalità e, dall’altro, sui calcoli da essa compiuti quanto all’importo dei dazi antidumping e compensativi definitivi. Il Tribunale considera pertanto che occorre annullare i regolamenti impugnati nella parte in cui riguardano le società di cui trattasi.


1      Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GU 2018, L 263, pag. 3) e regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 (GU 2018, L 283, pag. 1).


2      Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).


3      Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 55).