3.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 163/32


Ordinanza del Tribunale del 5 marzo 2021 — Aquind e a. / Commissione

(Causa T-885/19) (1)

(«Ricorso di annullamento - Energia - Infrastrutture energetiche transeuropee - Regolamento (UE) n. 347/2013 - Delega di potere alla Commissione - Articolo 290 TFUE - Atto delegato che modifica l’elenco dei progetti di interesse comune dell’Unione - Natura dell’atto in pendenza del termine durante il quale il Parlamento e il Consiglio possono sollevare obiezioni - Atto non impugnabile - Irricevibilità manifesta»)

(2021/C 163/42)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Aquind Ltd (Wallsend, Regno Unito), Aquind Energy Sàrl, (Lussemburgo, Lussemburgo), Aquind SAS (Rouen, Francia) (rappresentanti: S. Goldberg, C. Davis, J. Bille, solicitors, ed E. White, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet, Y. Marinova e B. De Meester, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller, D. Klebs, S. Heimerl e S. Costanzo, agenti), Regno di Spagna (rappresentante: J. Ruiz Sánchez, agente), Repubblica francese (rappresentanti: A.-L. Desjonquères, C. Mosser e A. Daniel, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento delegato (UE) 2020/389 della Commissione, del 31 ottobre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco unionale dei progetti di interesse comune (GU 2020, L 74, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

La Aquind Ltd, la Aquind Energy Sàrl e la Aquind SAS sono condannate a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione, comprese quelle relative al procedimento sommario.

3)

La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna e la Repubblica francese si faranno carico delle proprie spese.


(1)  GU C 68 del 2.3.2020.