19.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 348/16


Ordinanza del Tribunale del 14 luglio 2020 — Sasol Germany e a./ECHA

(Causa T-640/19) (1)

(«Ricorso di annullamento - REACH - Sostanze estremamente preoccupanti - Definizione di un elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Decisione che identifica il 4-tert-butilfenolo come sostanza che risponde ai criteri previsti per l’inclusione nell’elenco - Eccezione di irricevibilità - Atto non impugnabile - Atto puramente esecutivo - Carenza di interesse ad agire - Irricevibilità»)

(2020/C 348/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Sasol Germany GmbH (Amburgo, Germania), SI Group — Béthune (Béthune, Francia), BASF SE (Ludwigshafen sul Reno, Germania) (rappresentanti: C. Mereu, P. Sellar e S. Saez Moreno, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä e W. Broere, agenti, assistiti da S. Raes, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento della decisione ED/71/2019 dell’ECHA, in quanto include il 4-tert-butilfenolo, come sostanza estremamente preoccupante, nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1; rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non occorre più statuire sulle istanze di intervento della Repubblica federale di Germania, del Regno di Svezia e della Commissione europea.

3)

Sasol Germany GmbH, SI Group — Béthune e BASF SE sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), ad eccezione di quelle relative alle istanze di intervento.

4)

Sasol Germany GmbH, SI Group — Béthune, BASF SE, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), la Repubblica federale di Germania, il Regno di Svezia e la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze di intervento.


(1)  GU C 406 del 2.12.2019.