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26.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/28 |
Ordinanza del Tribunale del 25 aprile 2023 — Klein/Commissione
(Causa T-562/19 RENV) (1)
(«Ricorso per carenza - Dispositivi medici - Articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/42/CEE - Procedimento di clausola di salvaguardia - Notifica da parte di uno Stato membro di una decisione di divieto d’immissione in commercio di un dispositivo medico - Omessa decisione della Commissione - Abrogazione della direttiva 93/42 - Articoli da 94 a 97 del regolamento (UE) 2017/745 - Misure di sorveglianza del mercato - Ricorso manifestamente infondato»)
(2023/C 223/38)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Christoph Klein (Großgmain, Austria) (rappresentante: H.-J. Ahlt, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes, E. Sanfrutos Cano e F. Thiran, agenti)
Oggetto
Con ricorso fondato sull’articolo 256 TFUE, il ricorrente chiede al Tribunale di constatare che la Commissione europea ha illegittimamente omesso di agire nel procedimento di clausola di salvaguardia avviato il 7 gennaio 1998 dalla Repubblica federale di Germania e di adottare una decisione in conformità alla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU 1993, L 169, pag. 1), riguardo al dispositivo «Inhaler Broncho-Air®».
Dispositivo
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1) |
La Commissione europea, omettendo di agire nel procedimento di clausola di salvaguardia avviato il 7 gennaio 1998 dalla Repubblica federale di Germania e di adottare una decisione in conformità alla direttiva 93/42, sostituita dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, riguardo al dispositivo Inhaler Broncho Air®, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici. |
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2) |
La Commissione è condannata alle spese relative al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte, nell’ambito della causa C-430/20 P, e alle spese relative al procedimento iniziale, nell’ambito della causa T-562/19, e al procedimento di rinvio, nell’ambito della causa T-562/19 RENV, dinanzi al Tribunale. |