10.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 262/25 |
Ordinanza del Tribunale dell’11 giugno 2020 — VDV eTicket Service / Commissione e INEA
(Causa T-516/19) (1)
(«Clausola compromissoria - Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” (2014-2020) - Progetto “European Travellers Club: Account-Based Travelling across the European Union — ETC” - Convenzione di sovvenzione - Decisione dell’INEA che dichiara inammissibili determinati costi sostenuti nell’ambito di contratti di subappalto - Errata individuazione della parte convenuta - Atto che si inscrive in un contesto puramente contrattuale dal quale è indissociabile - Legittimo affidamento - Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)
(2020/C 262/33)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: VDV eTicket Service GmbH & Co. KG (Colonia, Germania) (rappresentante: A. Bartosch, avvocato)
Convenute: Commissione europea (rappresentanti: R. Pethke e M. Siekierzyńska, agenti), Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (rappresentanti: I. Ramallo e P. Rosa Plaza, agenti, assistiti da R. van der Hout e C. Wagner, avvocati)
Oggetto
Da un lato, domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta a far accertare l’illegittimità del mancato riconoscimento, tramite la lettera Ares(2019)3151305 dell’INEA, del 13 maggio 2019, di costi pari a EUR 407 443,04 nell’ambito del programma «Orizzonte 2020» e, dall’altro, in subordine, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della medesima lettera nella parte in cui ha dichiarato inammissibili tali costi per il suddetto importo.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto. |
2) |
La VDV eTicket Service GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |