31.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 206/24 |
Ordinanza del Tribunale del 24 marzo 2021 — Graanhandel P. van Schelven/Commissione
(Causa T-306/19) (1)
(«Ricorso di annullamento - Politica agricola - Produzione biologica - Regolamento (CE) n. 834/2007 - Produzione ed etichettatura dei prodotti biologici - Prodotti biologici importati nell’Unione - Certificazione dei prodotti da parte di un organismo di controllo - Carenza di interesse ad agire - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità manifesta»)
(2021/C 206/31)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Graanhandel P. van Schelven BV (Nieuwe-Tonge, Paesi Bassi) (rappresentante: C. Almeida, avvocata)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi, A. Dawes e B. Hofstötter, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/446 della Commissione, del 19 marzo 2019, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU 2019, L 77, pag. 67), nella parte in cui tale disposizione, in combinato disposto con l’allegato II, punto 3, del medesimo regolamento di esecuzione, revoca il riconoscimento di Control Union Certifications come organismo incaricato dell’esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati di ispezione che autorizzano l’immissione sul mercato dell’Unione, come prodotti biologici, di prodotti importati dal Kazakhstan, dalla Moldova, dalla Russia, dalla Turchia e dagli Emirati Arabi Uniti.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
2) |
Non vi è luogo a provvedere sulle domande di misure di organizzazione del procedimento e di audizione di testimoni presentate dalla Graanhandel P. van Schelven BV. |
3) |
La Graanhandel P. van Schelven è condannata alle spese. |