8.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/14


Ordinanza del Tribunale del 31 marzo 2020 — AP / FEI

(Causa T-155/19) (1)

(«Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni - Funzione pubblica - Personale del FEI - Presentazione delle dimissioni da parte dell'agente per motivi personali - Congedo per malattia grave iniziato prima della data di risoluzione del contratto di lavoro scelta dall'agente - Domanda di ritiro delle dimissioni dopo la data di risoluzione del contratto di lavoro scelta dall'agente - Rifiuto del FEI di accettare la revoca retroattiva delle dimissioni - Rinvio della data di risoluzione del contratto di lavoro in ragione del congedo per malattia - Applicabilità dell’articolo 33 del regolamento del personale del FEI - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)

(2020/C 191/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: AP (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuto: Fondo europeo per gli investimenti (rappresentanti: M. Leander, N. Panayotopoulos e F. Dascalescu, agenti, assistiti da P E. Partsch e T. Evans, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e sull'articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e diretta, in primo luogo, all'annullamento delle lettere del FEI del 30 agosto e del 3 ottobre 2018 che respingono la domanda della ricorrente del 20 giugno 2018, in secondo luogo, alla condanna del FEI a corrispondere alla ricorrente i benefici di cui all'articolo 33 del regolamento del personale del FEI e, in terzo luogo, al risarcimento del danno morale che la ricorrente asserisce di aver subito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto.

2)

AP è condannata alle spese


(1)  GU C 155 del 6.5.2019.