8.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/14 |
Ordinanza del Tribunale del 31 marzo 2020 — AP / FEI
(Causa T-155/19) (1)
(«Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni - Funzione pubblica - Personale del FEI - Presentazione delle dimissioni da parte dell'agente per motivi personali - Congedo per malattia grave iniziato prima della data di risoluzione del contratto di lavoro scelta dall'agente - Domanda di ritiro delle dimissioni dopo la data di risoluzione del contratto di lavoro scelta dall'agente - Rifiuto del FEI di accettare la revoca retroattiva delle dimissioni - Rinvio della data di risoluzione del contratto di lavoro in ragione del congedo per malattia - Applicabilità dell’articolo 33 del regolamento del personale del FEI - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)
(2020/C 191/18)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: AP (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuto: Fondo europeo per gli investimenti (rappresentanti: M. Leander, N. Panayotopoulos e F. Dascalescu, agenti, assistiti da P E. Partsch e T. Evans, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e sull'articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e diretta, in primo luogo, all'annullamento delle lettere del FEI del 30 agosto e del 3 ottobre 2018 che respingono la domanda della ricorrente del 20 giugno 2018, in secondo luogo, alla condanna del FEI a corrispondere alla ricorrente i benefici di cui all'articolo 33 del regolamento del personale del FEI e, in terzo luogo, al risarcimento del danno morale che la ricorrente asserisce di aver subito.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto. |
2) |
AP è condannata alle spese |