22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/25


Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2023 — Tazzetti / Commissione

(Cause T-825/19 e T-826/19) (1)

(«Ambiente - Regolamento (UE) n. 517/2014 - Gas fluorurati a effetto serra - Registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi - Imprese che hanno lo stesso titolare effettivo - Importatore o produttore unico - Atto lesivo - Interesse ad agire - Ricevibilità - Domanda di adattamento del ricorso - Irricevibilità - Eccezione di illegittimità - Interpretazione di un regolamento di esecuzione conforme al regolamento di base - Potere di esecuzione della Commissione»)

(2023/C 179/35)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente nella causa T-825/19: Tazzetti SpA (Volpiano, Italia) (rappresentanti: M. Condinanzi, E. Ferrero e C. Vivani, avvocati)

Ricorrente nella causa T-826/19: Tazzetti SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: M. Condinanzi, E. Ferrero e C. Vivani, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e E. Sanfrutos Cano, agenti)

Oggetto

Con i ricorsi proposti il 4 dicembre 2019 sulla base dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente nella causa T-825/19, Tazzetti SpA, nonché la ricorrente nella causa T-826/19, Tazzetti SA, chiedono l’annullamento, da un lato, di decisioni contenute in tre lettere del 27 e del 30 settembre 2019 e in due messaggi di posta elettronica del 6 e 20 novembre 2019 della Commissione europea, adottate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione, del 25 aprile 2019, che assicura il corretto funzionamento del registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi (GU 2019, L 112, pag. 11) e, dall’altro, della decisione di esecuzione (UE) 2020/1604 della Commissione, del 23 ottobre 2020 che determina, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, i valori di riferimento per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 per ciascun produttore o importatore che ha legalmente immesso in commercio idrofluorocarburi nell’Unione a decorrere dal 1o gennaio 2015, come comunicato a norma di tale regolamento (GU 2020, L 364, pag. 1)

Dispositivo

1)

Le cause T-825/19 e T-826/19 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

Le decisioni contenute nella seconda delle lettere inviate dalla Commissione europea il 27 settembre 2019, nella lettera del 30 settembre 2019 della Commissione nonché nel messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2019 della Commissione in quanto indirizzato alla Tazzetti SpA e alla Tazzetti SA sono annullate.

3)

I ricorsi sono respinti quanto al resto.

4)

La Commissione è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Tazzetti SpA e dalla Tazzetti SA.


(1)  GU C 45 del 10.2.2020.