3.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 163/24 |
Sentenza del Tribunale del 10 marzo 2021 — Kerry Luxembourg/EUIPO — Ornua (KERRYMAID)
(Causa T-693/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europeo denominativo KERRYMAID - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore Kerrygold - Impedimento alla registrazione relativo - Denominazione geografica - Elemento dominante - Coesistenza pacifica - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Applicazione della legge nel tempo»)
(2021/C 163/30)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Kerry Luxembourg Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: F. Traub, avvocato, e I. Connor, solicitor)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: H. O’Neill e S. Hanne, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ornua Co-operative Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: E. Armijo Chávarri e A. Sanz Cerralbo, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 luglio 2019 (procedimento R 2473/2013-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Kerry Luxembourg e la Ornua.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Kerry Luxembourg Sàrl è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Ornua Co-operative Ltd. |