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20.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 237/46 |
Sentenza del Tribunale del 6 aprile 2022 — FC/EUAA
(Causa T-634/19) (1)
(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Procedimento predisciplinare - Sospensione, ritenuta sulla retribuzione e divieto di accesso alle sedi e alle apparecchiature dell’EUAA - Rapporto dell’OLAF - Principio di buona amministrazione - Diritto di essere ascoltato - Principio d’imparzialità - Errore manifesto di valutazione - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Responsabilità - Stretto nesso con le conclusioni di annullamento»)
(2022/C 237/57)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: FC (rappresentanti: V. Christianos, A. Skoulikis e M.-C. Vlachoy, avvocati)
Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (rappresentanti: P. Eyckmans e M. Stamatopoulou, agenti, assistiti da A. Guillerme e T. Bontinck, avvocati)
Oggetto
Con il suo ricorso, basato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede, da una parte, l’annullamento della decisione dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA) del [riservato], con cui quest’ultima ha disposto la sua sospensione, e di quella del [riservato], con cui essa respinge il suo reclamo del [riservato] e, dall’altra, il risarcimento del danno che essa avrebbe subìto a causa di tali decisioni.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
FC è condannata alle spese. |