30.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/46 |
Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — PNB Banka / BCE
(Causa T-301/19) (1)
(«Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013 - Necessità di una vigilanza diretta da parte della BCE di un ente creditizio meno significativo - Richiesta dell’autorità nazionale competente - Articolo 68, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 468/2014 - Decisione della BCE recante classificazione della PNB Banka come soggetto significativo sottoposto alla sua vigilanza prudenziale diretta - Obbligo di motivazione - Proporzionalità - Diritti della difesa - Accesso al fascicolo amministrativo - Relazione prevista all’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento n. 468/2014 - Articolo 106 del regolamento di procedura - Domanda di udienza priva di motivazione»)
(2023/C 35/52)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: PNB Banka AS (Riga, Lettonia) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: C. Hernández Saseta, F. Bonnard e D. Segoin, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Banca centrale europea (BCE), notificata con lettera del 1o marzo 2019, di classificarla come soggetto significativo sottoposto alla sua vigilanza prudenziale diretta.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La PNB Banka AS sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE). |