16.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 15/35


Sentenza del Tribunale del 9 novembre 2022 –Cambogia e CRF / Commissione

(Causa T-246/19) (1)

(«Misure di salvaguardia - Mercato del riso - Importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania - Regolamento (UE) n. 978/2012 - Nozione di “produttori dell’Unione” - Nozione di “prodotti simili o direttamente concorrenti” - Gravi difficoltà - Diritti della difesa - Fatti e considerazioni principali - Errori manifesti di valutazione»)

(2023/C 15/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno di Cambogia, Cambodia Rice Federation (CRF) (Phnom Penh, Cambogia) (rappresentanti: R. Antonini, E. Monard e B. Maniatis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, H. Leupold e E. Schmidt, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Ente Nazionale Risi (Milano, Italia) (rappresentanti: F. Di Gianni e A. Scalini, avvocati), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato)

Oggetto

Con il loro ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il Regno di Cambogia e la Cambodia Rice Federation (CRF), ricorrenti, chiedono l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania (GU 2019, L 15, pag. 5), con il quale la Commissione europea ha ripristinato i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni di tale riso per un periodo di tre anni e ha introdotto una riduzione graduale dell’aliquota del dazio applicabile (in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

Dispositivo

1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia in relazione all’importazione di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania, è annullato.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Regno di Cambogia e dalla Cambodia Rice Federation (CRF).

3)

La Repubblica italiana e l’Ente Nazionale Risi sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 213 del 24.6.2019.