31.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/32 |
Sentenza del Tribunale del 25 giugno 2020 — Off-White / EUIPO (OFF-WHITE)
(Causa T-133/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo OFF-WHITE - Rigetto parziale della domanda di registrazione - Impedimenti alla registrazione assoluti - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Nome di colore - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2020/C 287/50)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Off-White LLC (Springfield, Illinois, Stati Uniti) (rappresentante: M. Decker, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Crawcour, J. Crespo Carrillo e H. O’Neill, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 dicembre 2018 (procedimento R-580/2018-2), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo OFF-WHITE come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 14 dicembre 2018 (procedimento R-580/2018-2), è annullata nella parte in cui ha negato la registrazione come marchio dell’Unione europea del segno figurativo OFF-WHITE per i prodotti rientranti nelle classi 9 e 20, ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, nonché per gli «orologi [da polso e da tasca]; orologi a pendolo; apparecchi e strumenti cronometrici, braccialetti per orologi [cinturini], casse di orologi; scrigni per orologi; scatole per gioielli» e le «pietre preziose, pietre fini [semipreziosi]» rientranti nella classe 14. |
2) |
L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Off-White LLC, ivi comprese le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO. |