22.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 98/25


Sentenza del Tribunale del 3 febbraio 2021 — Ramazani Shadary / Consiglio

(Causa T-122/19) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo - Congelamento dei capitali - Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate - Obbligo di motivazione - Diritto di essere ascoltato - Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi - Errore manifesto di valutazione - Permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive - Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Presunzione d’innocenza - Proporzionalità - Eccezione d’illegittimità»)

(2021/C 98/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Emmanuel Ramazani Shadary (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, H. Marcos Fraile, S. Van Overmeire e M.-C. Cadilhac, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta a ottenere l’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2018/1940 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2018, L 314, pag. 47), e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1931 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2018, L 314, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Emmanuel Ramazani Shadary è condannato alle spese.


(1)  GU C 139 del 15.4.2019.