26.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 297/31


Sentenza del Tribunale del 9 giugno 2021 — Dansk Erhverv/Commissione

(Causa T-47/19) (1)

(«Aiuti di Stato - Vendita di bevande in lattina in esercizi commerciali frontalieri in Germania ai residenti stranieri - Esenzione dal deposito cauzionale a condizione di consumare fuori dal territorio tedesco le bevande acquistate - Denuncia - Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni - Ricorso di annullamento - Legittimazione ad agire - Ricevibilità - Presupposti per l’apertura di un procedimento d’indagine formale - Errore di diritto - Serie difficoltà - Nozione di “aiuto di Stato” - Risorse statali - Mancata imposizione di un’ammenda»)

(2021/C 297/36)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Dansk Erhverv (Copenaghen, Danimarca) (rappresentanti: T. Mygind e H. Peytz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e T. Maxian Rusche, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Danmarks Naturfredningsforening (Copenaghen) (rappresentanti: T. Mygind e H. Peytz, avvocati)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller, R. Kanitz, S. Heimerl e S. Costanzo, agenti), Interessengemeinschaft der Grenzhändler (IGG) (Flensburg, Germania) (rappresentanti: M. Bauer e F. von Hammerstein, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2018) 6315 final della Commissione, del 4 ottobre 2018, relativa all’aiuto di Stato SA.44865 (2016/FC) — Germania — Presunti aiuti in favore di negozi di bevande situati alla frontiera tedesca.

Dispositivo

1)

La decisione C(2018) 6315 final della Commissione, del 4 ottobre 2018, relativa all’aiuto di Stato SA.44865 (2016/FC) — Germania — Presunti aiuti in favore di negozi di bevande situati alla frontiera tedesca, è annullata.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Dansk Erhverv e dalla Danmarks Naturfredningsforening.

3)

La Repubblica federale di Germania e la Interessengemeinschaft der Grenzhändler (IGG) sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 103 del 18.3.2019.