11.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 266/20


Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2022 — CRIA e CCCMC/Commissione

(Cause T-30/19 e T-72/19) (1)

(«Dumping - Sovvenzioni - Importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Cina - Dazio antidumping definitivo - Dazio compensativo definitivo - Ricorso di annullamento - Legittimazione ad agire - Incidenza diretta - Incidenza individuale - Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione - Interesse ad agire - Pregiudizio all’industria dell’Unione - Esame obiettivo - Nesso di causalità - Calcolo della sottoquotazione dei prezzi e del margine di pregiudizio - Confronto equo tra i prezzi - Prezzi all’importazione costruiti - Prezzi fatturati ai primi acquirenti indipendenti - Differenza nello stadio commerciale - Valutazioni economiche complesse - Intensità del controllo giurisdizionale - Indicatori di pregiudizio - Ponderazione dei dati - Accesso ai dati non riservati delle indagini - Diritti della difesa»)

(2022/C 266/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: China Rubber Industry Association (CRIA) (Pechino, Cina), China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC) (Pechino) (rappresentanti: R. Antonini, B. Maniatis ed E. Monard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Gustafsson e G. Luengo, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Marangoni SpA (Rovereto, Italia) (rappresentanti: C. Bouvarel, A. Coelho Dias e O. Prost, avvocati)

Oggetto

Nella causa T-30/19, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GU 2018, L 263, pag. 3), e, nella causa T-72/19, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 (GU 2018, L 283, pag. 1).

Dispositivo

1)

Le cause T-30/19 e T 72/19 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163, è annullato nella parte in cui istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni dei prodotti fabbricati dai seguenti produttori-esportatori:

Chaoyang Long March Tyre Co. Ltd;

Triangle Tyre Co. Ltd;

Shandong Wanda Boto Tyre Co. Ltd;

Qingdao Doublestar Tire Industrial Co. Ltd;

Ningxia Shenzhou Tire Co. Ltd;

Guizhou Tyre Co. Ltd;

Aeolus Tyre Co. Ltd;

Shandong Huasheng Rubber Co. Ltd;

Chongqing Hankook Tire Co. Ltd;

Prinx Chengshan (Shandong) Tire Co. Ltd;

Jiangsu Hankook Tire Co. Ltd;

Shandong Linglong Tire Co. Ltd;

Shandong Jinyu Tire Co., Ltd;

Sailun Jinyu Group Co. Ltd;

Shandong Kaixuan Rubber Co. Ltd;

Weifang Yuelong Rubber Co. Ltd;

Weifang Shunfuchang Rubber And Plastic Products Co. Ltd;

Shandong Hengyu Science & Technology Co. Ltd;

Jiangsu General Science Technology Co. Ltd;

Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co. Ltd;

Hefei Wanli Tire Co. Ltd;

Giti Tire (Anhui) Company Ltd;

Giti Tire (Fujian) Company Ltd;

Giti Tire (Hualin) Company Ltd;

Giti Tire (Yinchuan) Company Ltd;

Qingdao GRT Rubber Co. Ltd.

3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione 2018/1579, è annullato nella parte in cui istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni dei prodotti fabbricati dai produttori-esportatori elencati al punto 2 del dispositivo della presente sentenza, da un lato, e dalla Zhongce Rubber Group Co., Ltd, dall’altro.

4)

Le conclusioni dei ricorsi sono respinte quanto al resto.

5)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla China Rubber Industry Association (CRIA) e dalla China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC), fatta eccezione per quelle riguardanti gli interventi.

6)

La Marangoni SpA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla CRIA e dalla CCCMC a causa degli interventi.


(1)  GU C 82 del 4.3.2019.