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11.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 266/20 |
Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2022 — CRIA e CCCMC/Commissione
(Cause T-30/19 e T-72/19) (1)
(«Dumping - Sovvenzioni - Importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Cina - Dazio antidumping definitivo - Dazio compensativo definitivo - Ricorso di annullamento - Legittimazione ad agire - Incidenza diretta - Incidenza individuale - Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione - Interesse ad agire - Pregiudizio all’industria dell’Unione - Esame obiettivo - Nesso di causalità - Calcolo della sottoquotazione dei prezzi e del margine di pregiudizio - Confronto equo tra i prezzi - Prezzi all’importazione costruiti - Prezzi fatturati ai primi acquirenti indipendenti - Differenza nello stadio commerciale - Valutazioni economiche complesse - Intensità del controllo giurisdizionale - Indicatori di pregiudizio - Ponderazione dei dati - Accesso ai dati non riservati delle indagini - Diritti della difesa»)
(2022/C 266/23)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: China Rubber Industry Association (CRIA) (Pechino, Cina), China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC) (Pechino) (rappresentanti: R. Antonini, B. Maniatis ed E. Monard, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Gustafsson e G. Luengo, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Marangoni SpA (Rovereto, Italia) (rappresentanti: C. Bouvarel, A. Coelho Dias e O. Prost, avvocati)
Oggetto
Nella causa T-30/19, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GU 2018, L 263, pag. 3), e, nella causa T-72/19, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 (GU 2018, L 283, pag. 1).
Dispositivo
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1) |
Le cause T-30/19 e T 72/19 sono riunite ai fini della sentenza. |
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2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163, è annullato nella parte in cui istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni dei prodotti fabbricati dai seguenti produttori-esportatori: Chaoyang Long March Tyre Co. Ltd; Triangle Tyre Co. Ltd; Shandong Wanda Boto Tyre Co. Ltd; Qingdao Doublestar Tire Industrial Co. Ltd; Ningxia Shenzhou Tire Co. Ltd; Guizhou Tyre Co. Ltd; Aeolus Tyre Co. Ltd; Shandong Huasheng Rubber Co. Ltd; Chongqing Hankook Tire Co. Ltd; Prinx Chengshan (Shandong) Tire Co. Ltd; Jiangsu Hankook Tire Co. Ltd; Shandong Linglong Tire Co. Ltd; Shandong Jinyu Tire Co., Ltd; Sailun Jinyu Group Co. Ltd; Shandong Kaixuan Rubber Co. Ltd; Weifang Yuelong Rubber Co. Ltd; Weifang Shunfuchang Rubber And Plastic Products Co. Ltd; Shandong Hengyu Science & Technology Co. Ltd; Jiangsu General Science Technology Co. Ltd; Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co. Ltd; Hefei Wanli Tire Co. Ltd; Giti Tire (Anhui) Company Ltd; Giti Tire (Fujian) Company Ltd; Giti Tire (Hualin) Company Ltd; Giti Tire (Yinchuan) Company Ltd; Qingdao GRT Rubber Co. Ltd. |
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3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione 2018/1579, è annullato nella parte in cui istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni dei prodotti fabbricati dai produttori-esportatori elencati al punto 2 del dispositivo della presente sentenza, da un lato, e dalla Zhongce Rubber Group Co., Ltd, dall’altro. |
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4) |
Le conclusioni dei ricorsi sono respinte quanto al resto. |
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5) |
La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla China Rubber Industry Association (CRIA) e dalla China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC), fatta eccezione per quelle riguardanti gli interventi. |
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6) |
La Marangoni SpA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla CRIA e dalla CCCMC a causa degli interventi. |