Ordinanza della Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) del 18 marzo 2020 – European Food / EUIPO
(causa C‑908/19 P)
«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione preventiva delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza di una questione sollevata nell’impugnazione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Non ammissione dell’impugnazione»
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1. |
Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Onere della prova (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, art. 170 ter) (v. punto 12) |
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2. |
Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Domanda di ammissione di un’impugnazione – Requisiti di forma – Portata (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis e 170 ter) (v. punti 13‑16) |
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3. |
Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione – Non ammissione (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis e 170 ter) (v. punti 17‑22) |
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione non è ammessa. |
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2) |
La European Food SA sopporta le proprie spese. |