Ordinanza della Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) del 18 marzo 2020 – European Food / EUIPO

(causa C‑908/19 P)

«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione preventiva delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza di una questione sollevata nell’impugnazione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Non ammissione dell’impugnazione»

1. 

Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Onere della prova

(Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, art. 170 ter)

(v. punto 12)

2. 

Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Domanda di ammissione di un’impugnazione – Requisiti di forma – Portata

(Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis e 170 ter)

(v. punti 13‑16)

3. 

Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione – Non ammissione

(Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis e 170 ter)

(v. punti 17‑22)

Dispositivo

1) 

L’impugnazione non è ammessa.

2) 

La European Food SA sopporta le proprie spese.