ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

7 novembre 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Lotta contro la corruzione – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Articolo 325, paragrafo 1, TFUE – Convenzione TIF – Decisione 2006/928/CE – Procedimenti penali – Sentenze della Curtea Constituțională (Corte costituzionale, Romania) relative alla composizione dei collegi giudicanti in materia di corruzione grave – Obbligo per i giudici nazionali di conferire piena efficacia alle decisioni della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) – Responsabilità disciplinare dei giudici in caso di inosservanza di tali decisioni – Potere di disapplicare le decisioni della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) non conformi al diritto dell’Unione – Principio del primato del diritto dell’Unione»

Nelle cause riunite C‑859/19, C‑926/19 e C‑929/19,

aventi ad oggetto tre domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), con decisioni del 19 novembre 2019 (C‑859/19), del 6 novembre 2019 (C‑926/19) e del 16 dicembre 2019 (C‑929/19), pervenute in cancelleria il 26 novembre 2019 (C‑859/19) e il 18 dicembre 2019 (C‑926/19 e C‑929/19), nei procedimenti penali a carico di

FX,

CS,

ND (C‑859/19),

BR,

CS,

DT,

EU,

FV,

GW (C‑926/19),

CD,

CLD,

GLO,

ŞDC,

PVV (C‑929/19),

con l’intervento di:

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Națională Anticorupție (C‑859/19, C‑926/19 e C‑929/19),

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală (C‑926/19),

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiţie (C‑926/19),

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (C‑926/19 e C‑929/19),

HX (C‑926/19),

IY (C‑926/19),

SC Uranus Junior 2003 SRL (C‑926/19),

SC Complexul Energetic Oltenia SA (C‑929/19),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, A. Kumin e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono, in sostanza, sull’interpretazione dell’articolo 2 e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE; dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE; dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»); dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 2, paragrafo 1, della convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995 e allegata all’atto del Consiglio, del 26 luglio 1995 (GU 1995, C 316, pag. 48; in prosieguo: la «convenzione TIF»), nonché del principio del primato del diritto dell’Unione.

2

Tali domande sono state presentate nell’ambito di procedimenti penali a carico di FX, CS e ND (causa C‑859/19), BR, CS, DT, EU, FV e GW (causa C‑926/19) e CD, CLD, GLO, ȘDC e PVV (causa C‑929/19) per reati, segnatamente, di corruzione e di frode fiscale relativa all’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Convenzione TIF

3

L’articolo 1, paragrafo 1, della convenzione TIF è formulato come segue:

«Ai fini della presente convenzione costituisce frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee:

a)

in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;

alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;

alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;

b)

in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle Comunità europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;

(...)».

4

L’articolo 2, paragrafo 1, della convenzione di cui trattasi così dispone:

«Ogni Stato membro prende le misure necessarie affinché le condotte di cui all’articolo 1 nonché la complicità, l’istigazione o il tentativo relativi alle condotte descritte all’articolo 1, paragrafo 1 siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che comprendano, almeno, nei casi di frode grave, pene privative della libertà che possono comportare l’estradizione, rimanendo inteso che dev’essere considerata frode grave qualsiasi frode riguardante un importo minimo da determinare in ciascuno Stato membro. Tale importo minimo non può essere superiore a [EUR] 50000».

5

Con atto del 27 settembre 1996, il Consiglio dell’Unione europea ha stabilito il protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU 1996, C 313, pag. 1). Conformemente ai suoi articoli 2 e 3, tale protocollo riguarda gli atti di corruzione passiva e attiva.

Atto di adesione

6

L’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2005, L 157, pag. 203; in prosieguo: l’«atto di adesione»), entrato in vigore il 1o gennaio 2007, prevede, al suo articolo 39, quanto segue:

«1.   Se il costante controllo da parte della Commissione degli impegni assunti dalla Bulgaria e dalla Romania nell’ambito dei negoziati di adesione e in particolare le relazioni di controllo della Commissione dimostrano chiaramente che lo stato dei preparativi per l’adozione e l’attuazione dell’acquis in Bulgaria e Romania è tale da far sorgere il serio rischio che uno dei due Stati sia manifestamente impreparato a soddisfare i requisiti dell’adesione in alcuni importanti settori entro la data di adesione, ossia il 1o gennaio 2007, il Consiglio, deliberando all’unanimità sulla base di una raccomandazione della Commissione, può decidere di posporre di un anno, al 1o gennaio 2008, la data dell’adesione di tale Stato.

2.   Nonostante il paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata sulla base di una raccomandazione della Commissione, può adottare la decisione di cui al paragrafo 1 nei riguardi della Romania, se sono state riscontrate gravi carenze nell’adempimento da parte della Romania di uno o più degli impegni e dei requisiti elencati nell’allegato IX, punto I.

3.   Nonostante il paragrafo 1, e senza pregiudizio dell’articolo 37, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata sulla base di una raccomandazione della Commissione e previa approfondita valutazione, che deve essere effettuata nell’autunno 2005, dei progressi compiuti dalla Romania nel settore della politica della concorrenza, può adottare la decisione di cui al paragrafo 1 nei confronti della Romania, se sono state riscontrate gravi carenze nell’adempimento da parte della Romania degli obblighi assunti nell’ambito dell’accordo europeo o di uno o più degli impegni e dei requisiti elencati nell’allegato IX, punto II».

7

L’allegato IX dell’atto di adesione, intitolato «Impegni specifici assunti e requisiti accettati dalla Romania alla conclusione dei negoziati di adesione il 14 dicembre 2004 (articolo 39 dell’atto di adesione)», contiene, al suo punto I, il seguente passaggio:

«In relazione all’articolo 39, paragrafo 2

(...)

4)

potenziare in misura considerevole la lotta alla corruzione, specialmente a quella ad alto livello, assicurando una rigorosa applicazione della vigente legislazione anticorruzione e l’effettiva indipendenza della Procura nazionale anticorruzione (NAPO) e presentando annualmente, a partire dal novembre 2005, una convincente dimostrazione delle attività della NAPO nella lotta alla corruzione ad alto livello. La NAPO deve essere dotata di personale, risorse finanziare e formative e attrezzature necessari all’adempimento della sua funzione cruciale;

5)

(...) [La strategia nazionale contro la corruzione] deve includere l’impegno a riesaminare entro il 2005 la procedura penale oggi eccessivamente lunga, per far sì che le cause di corruzione siano trattate in modo rapido e trasparente, al fine di garantire sanzioni adeguate con effetto deterrente; (...)

(...)».

Decisione 2006/928/CE

8

La decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (GU 2006, L 354, pag. 56), è stata adottata, nel contesto dell’adesione della Romania all’Unione europea, prevista per il 1o gennaio 2007, sulla base, segnatamente, degli articoli 37 e 38 dell’atto di adesione. I considerando da 1 a 6 e 9 di tale decisione sono formulati come segue:

«(1)

L’Unione europea è fondata sullo stato di diritto, un principio comune a tutti gli Stati membri.

(2)

Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e il mercato interno istituiti dal trattato sull’Unione europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea poggiano sulla certezza reciproca che le decisioni e le pratiche amministrative e giudiziarie di tutti gli Stati membri rispettano pienamente lo stato di diritto.

(3)

Questa condizione presuppone l’esistenza, in tutti gli Stati membri, di un sistema giudiziario e amministrativo imparziale, indipendente ed efficace, dotato di mezzi sufficienti, tra l’altro, per contrastare la corruzione.

(4)

Il 1o gennaio 2007 la Romania diventerà membro dell’Unione europea. Pur riconoscendo il considerevole impegno messo in atto dalla Romania per completare i suoi preparativi di adesione all’Unione europea, la Commissione europea ha indicato, nella sua relazione del 26 settembre 2006, alcune questioni in sospeso, in particolare per quanto riguarda la responsabilità e l’efficienza del sistema giudiziario e degli organismi preposti a fare applicare la legge, ambiti in cui occorre proseguire gli sforzi per garantire la capacità di questi organi di mettere in atto e applicare le misure adottate per stabilire il mercato interno e lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(5)

L’articolo 37 dell’atto di adesione autorizza la Commissione ad adottare misure appropriate in caso di rischio imminente di pregiudizio al funzionamento del mercato interno dovuto al mancato rispetto, da parte della Romania, degli impegni che ha preso. L’articolo 38 dell’atto di adesione autorizza la Commissione ad adottare misure appropriate in caso di rischio imminente di carenze gravi in Romania nel recepimento, nell’attuazione o nell’applicazione di atti adottati a norma del titolo VI del trattato UE o di atti adottati a norma del titolo IV del trattato CE.

(6)

Le questioni in sospeso, che riguardano la responsabilità e l’efficienza del sistema giudiziario e degli organismi preposti a fare applicare la legge, giustificano l’istituzione di un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione.

(...)

(9)

È opportuno modificare la presente decisione se la valutazione della Commissione indica la necessità di adeguare i parametri di riferimento. La presente decisione sarà abrogata non appena tutti i parametri di riferimento saranno stati rispettati in maniera soddisfacente».

9

L’articolo 1 della decisione 2006/928 prevede quanto segue:

«Ogni anno, entro il 31 marzo e per la prima volta entro il 31 marzo 2007, la Romania riferisce alla Commissione sui progressi compiuti per quanto riguarda il rispetto di ciascuno dei parametri di riferimento esposti nell’allegato.

La Commissione può, in qualsiasi momento, fornire un’assistenza tecnica attraverso diverse attività oppure raccogliere e scambiare informazioni sui parametri di riferimento. La Commissione può inoltre, in qualsiasi momento, organizzare missioni di esperti in Romania a tale scopo. Le autorità rumene forniscono alla Commissione l’assistenza necessaria a tale riguardo».

10

L’articolo 2 di tale decisione così dispone:

«La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, per la prima volta nel giugno 2007, le proprie osservazioni e conclusioni in merito alla relazione presentata dalla Romania.

La Commissione riferisce nuovamente al Parlamento europeo e al Consiglio in funzione dell’evoluzione della situazione e almeno ogni sei mesi».

11

L’articolo 4 di detta decisione così recita:

«Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione».

12

L’allegato della medesima decisione è formulato come segue:

«Parametri di riferimento di cui all’articolo 1 che la Romania deve rispettare:

1)

Garantire una maggiore trasparenza e una maggiore efficienza dei procedimenti giudiziari, in particolare potenziando la capacità e la responsabilità del Consiglio superiore della magistratura. Riferire in merito all’impatto dei nuovi codici di procedura civile e penale ed effettuare i necessari controlli.

2)

Creare, come previsto, un’agenzia di integrità responsabile della verifica delle proprietà, delle incompatibilità e dei potenziali conflitti d’interesse, nonché dell’emissione di decisioni obbligatorie su cui basare eventuali azioni dissuasive.

3)

Sulla base dei progressi già compiuti, continuare a condurre indagini professionali e imparziali su accuse di corruzione ad alto livello.

4)

Adottare ulteriori misure per prevenire e combattere la corruzione, in particolare all’interno delle amministrazioni locali».

Diritto rumeno

Costituzione rumena

13

Il titolo III della Constituția României (Costituzione rumena), intitolato «Le autorità pubbliche», contiene, in particolare, un capo VI, relativo all’«autorità giudiziaria», nel quale figura l’articolo 126 di detta Costituzione. Tale articolo dispone quanto segue:

«(1)   La giustizia è amministrata dall’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie [(Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania) (in prosieguo: l’«Alta Corte di cassazione e di giustizia»)] e dagli altri organi giudiziari istituiti dalla legge.

(...)

(3)   L’Alta Corte di cassazione e di giustizia assicura l’interpretazione e l’applicazione uniformi della legge da parte degli altri organi giurisdizionali, conformemente alla sua competenza.

(4)   La composizione dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia e le sue norme di funzionamento sono stabilite da una legge organica.

(...)

(6)   Il controllo giurisdizionale degli atti amministrativi delle autorità pubbliche tramite il contenzioso amministrativo è garantito, ad eccezione degli atti relativi ai rapporti con il Parlamento nonché degli atti militari di comando. I giudici amministrativi sono competenti sui ricorsi proposti dalle persone lese, a seconda dei casi, da ordinanze o da disposizioni di ordinanze dichiarate incostituzionali».

14

Il titolo V della Costituzione rumena, relativo alla Curtea Constituțională (Corte costituzionale, Romania) (in prosieguo: la «Corte costituzionale»), contiene gli articoli da 142 a 147. L’articolo 146 di detta Costituzione così prevede:

«La Corte costituzionale svolge le seguenti funzioni:

(...)

d) decide sulle eccezioni di incostituzionalità delle leggi e delle ordinanze, sollevate dinanzi agli organi giudiziari o di arbitrato commerciale; l’eccezione di incostituzionalità può essere sollevata direttamente dal difensore civico;

e) risolve conflitti giuridici di natura costituzionale tra autorità pubbliche, su richiesta del Presidente della Romania, di uno dei presidenti delle due camere del Parlamento della Romania, del primului-ministru [(Primo ministro)] o del presidente del [Consiglio superiore della magistratura];

(...)».

Codice penale

15

L’articolo 154, paragrafo 1, del Codul penal (codice penale) stabilisce quanto segue:

«I termini di prescrizione della responsabilità penale sono i seguenti:

a) 15 anni, se il reato commesso è punito con la pena detentiva dell’ergastolo o con una pena detentiva superiore a 20 anni;

b) 10 anni, se il reato commesso è punito con una pena detentiva non inferiore a 10 anni e non superiore a 20 anni;

c) 8 anni, se il reato commesso è punito con una pena detentiva non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni;

d) 5 anni, se il reato commesso è punito con una pena detentiva non inferiore a 1 anno e non superiore a 5 anni;

e) 3 anni, se il reato commesso è punito con una pena detentiva inferiore a 1 anno o con un’ammenda».

16

L’articolo 155, paragrafo 4, di tale codice così dispone:

«Se i termini di prescrizione previsti dall’articolo 154 sono stati nuovamente superati, essi si considerano decorsi indipendentemente dal numero di interruzioni».

Codice di procedura penale

17

L’articolo 40, paragrafo 1, del Codul de procedură penală (codice di procedura penale) dispone quanto segue:

«L’Alta Corte di cassazione e di giustizia giudica, in primo grado, i reati di alto tradimento, e i reati commessi da senatori, deputati e membri rumeni del Parlamento europeo, dai membri del governo, dai giudici della Corte costituzionale, dai membri del Consiglio superiore della magistratura, dai giudici dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia e dai procuratori del Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (Procura presso l’Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania)».

18

Ai sensi dell’articolo 281, paragrafo 1, di tale codice:

«È causa di nullità assoluta la violazione delle disposizioni concernenti i seguenti elementi:

(...)

b)

competenza ratione materiae o ratione personae degli organi giurisdizionali, qualora la decisione sia stata pronunciata da un organo di grado inferiore rispetto all’organo competente;

(...)».

19

L’articolo 426, paragrafo 1, del suddetto codice così dispone:

«[U]n ricorso straordinario di annullamento può essere proposto contro le sentenze penali definitive nei casi seguenti:

(...)

d) qualora la composizione del giudice d’appello sia contraria alla legge o sussista un caso di incompatibilità;

(...)».

20

L’articolo 428, paragrafo 1, dello stesso codice prevede quanto segue:

«Un ricorso straordinario di annullamento per i motivi di cui all’articolo 426, lettera a), e lettere da c) a h), può essere proposto entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione emessa dal giudice d’appello».

Legge n. 78/2000

21

L’articolo 5 della Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (legge n. 78/2000 sulla prevenzione, individuazione e repressione degli atti di corruzione), del 18 maggio 2000 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 219, del 18 maggio 2000), paragrafo 1, così dispone:

«Ai sensi della presente legge, sono reati di corruzione i reati previsti agli articoli da 289 a 292 del codice penale, anche quando sono commessi dalle persone indicate all’articolo 308 del codice penale».

22

Gli articoli del codice penale menzionati all’articolo 5, paragrafo 1, della legge n. 78/2000 riguardano, rispettivamente, i reati di corruzione passiva (articolo 289), di corruzione attiva (articolo 290), di traffico di influenze (articolo 291) e di traffico di influenze in forma attiva (articolo 292).

23

L’articolo 29, paragrafo 1, di tale legge prevede quanto segue:

«Sono istituiti collegi giudicanti specializzati per giudicare in primo grado sui reati previsti dalla presente legge».

Legge n. 303/2004

24

L’articolo 99 della Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor i procurorilor (legge n. 303/2004 recante lo statuto dei giudici e dei pubblici ministeri), del 28 giugno 2004 (ripubblicata nel Monitorul Oficial al României, parte I, n. 826 del 13 settembre 2005), come modificata dalla Legea nr. 24/2012 (legge n. 24/2012), del 17 gennaio 2012 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 51 del 23 gennaio 2012) (in prosieguo: la «legge n. 303/2004»), prevede quanto segue:

«Costituiscono illeciti disciplinari:

(...)

o)

il mancato rispetto delle disposizioni relative alla ripartizione casuale delle cause;

(...)

ș)

il mancato rispetto delle decisioni della Corte costituzionale (...);

(...)».

25

L’articolo 100 di tale legge, al suo paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate ai giudici e ai procuratori, in proporzione alla gravità degli illeciti, sono:

(...)

e)

l’esclusione dalla magistratura».

26

L’articolo 101 di detta legge così dispone:

«Le sanzioni disciplinari di cui all’articolo 100 sono irrogate dalle sezioni del Consiglio superiore della magistratura, alle condizioni previste nella sua legge organica».

Legge n. 304/2004

27

La Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (legge n. 304/2004 sull’ordinamento giudiziario), del 28 giugno 2004 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 827 del 13 settembre 2005), è stata modificata, in particolare:

dalla Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor (legge n. 202/2010 che prevede misure di accelerazione nella decisione delle cause), del 25 ottobre 2010 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 714 del 26 ottobre 2010);

dalla Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale (legge n. 255/2013 di attuazione della legge n. 135/2010 recante il codice di procedura penale e recante modifica e integrazione di taluni atti normativi che adottano disposizioni relative al procedimento penale), del 19 luglio 2013 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 515, del 14 agosto 2013);

dalla Legea nr. 207/2018, pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (legge n. 207/2018, recante modifica e integrazione della legge n. 304/2004 sull’organizzazione giudiziaria) del 20 luglio 2018 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 636, del 20 luglio 2018).

28

L’articolo 19, paragrafo 3, della legge n. 304/2004, quale modificata da ultimo dalla legge n. 207/2018 (in prosieguo: la «legge n. 304/2004 modificata»), così dispone:

«All’inizio di ogni anno, il Consiglio direttivo dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia, su proposta del presidente o vicepresidente, può approvare la costituzione di collegi giudicanti specializzati all’interno delle sezioni dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia, in funzione del numero e della natura delle cause, del volume di attività di ciascuna sezione, nonché della specializzazione dei giudici e della necessità di valorizzare la loro esperienza professionale».

29

L’articolo 24, paragrafo 1, di tale legge prevede quanto segue:

«I collegi di cinque giudici esaminano i ricorsi contro le decisioni pronunciate in primo grado dalla sezione penale dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia, decidono sui ricorsi in cassazione contro le decisioni pronunciate in appello dai collegi di cinque giudici dopo la loro previa ammissione, trattano i ricorsi contro le decisioni pronunciate nel corso del procedimento in primo grado dalla sezione penale dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia, decidono sui procedimenti disciplinari conformemente alla legge e su altre cause nell’ambito delle competenze loro attribuite dalla legge».

30

L’articolo 29, paragrafo 1, di detta legge è così formulato:

«Il Consiglio direttivo dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia ha le seguenti competenze:

a) approva il regolamento relativo all’organizzazione e al funzionamento amministrativo nonché i ruoli dell’organico e del personale dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia;

(...)

f) esercita le altre competenze previste dal regolamento relativo all’organizzazione e al funzionamento amministrativo dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia».

31

L’articolo 31, paragrafo 1, della stessa legge così recita:

«In materia penale, i collegi giudicanti sono costituiti come segue:

a) nelle cause attribuite, conformemente alla legge, alla competenza di primo grado dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia, il collegio giudicante è composto da tre giudici;

(...)».

32

L’articolo 32 della legge n. 304/2004 modificata prevede quanto segue:

«(1)   All’inizio di ogni anno, su proposta del presidente o dei vicepresidenti dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia, il Consiglio direttivo approva il numero di collegi formati da cinque giudici e la composizione di tali collegi.

(...)

(4)   I giudici che siedono in tali collegi giudicanti sono designati, mediante sorteggio, durante un’udienza pubblica, dal presidente o, in sua assenza, da uno dei due vicepresidenti dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia. I membri dei collegi giudicanti possono essere sostituiti solo in via eccezionale, in base ai criteri oggettivi stabiliti dal regolamento sull’organizzazione e sul funzionamento amministrativo dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia.

(5)   I collegi di cinque giudici sono presieduti dal presidente dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia, da uno dei vicepresidenti o dai presidenti di sezione, se designati, conformemente al paragrafo 4, per partecipare al collegio in questione.

(6)   Se nessuna delle persone sopra menzionate è stata designata per partecipare ad un collegio composto da cinque giudici, ciascun giudice presiede il collegio a rotazione, in funzione della sua anzianità di servizio in magistratura.

(7)   Le cause di competenza dei collegi di cinque giudici sono assegnate in modo casuale mediante un sistema informatizzato».

33

Nella versione risultante dalla legge n. 202/2010, l’articolo 32 della legge n. 304/2004 così disponeva:

«(1)   In materia penale, all’inizio di ogni anno sono costituiti due collegi di cinque giudici composti esclusivamente da membri della sezione penale dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia.

(...)

(4)   Il Consiglio direttivo dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia approva la composizione dei collegi di cinque giudici. I giudici che siedono in tali collegi giudicanti sono designati dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia. I membri dei collegi giudicanti possono essere sostituiti solo in via eccezionale, in base ai criteri oggettivi stabiliti dal regolamento sull’organizzazione e sul funzionamento amministrativo dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia.

(5)   I collegi di cinque giudici sono presieduti dal presidente o dal vicepresidente dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia. In loro assenza, il collegio giudicante può essere presieduto da un presidente di sezione designato a tal fine dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia.

(6)   Le cause di competenza dei collegi giudicanti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono assegnate in modo casuale mediante un sistema informatizzato».

34

Nella loro versione risultante dalla legge n. 255/2013, i paragrafi 1 e 6 dell’articolo 32 della legge n. 304/2004 erano formulati in termini pressoché identici a quelli della versione riportata al punto precedente, mentre i paragrafi 4 e 5 di tale articolo disponevano come segue:

«(4)   Il Consiglio direttivo dell’Alta corte di cassazione e di giustizia approva il numero e la composizione dei collegi di cinque giudici, su proposta del presidente della sezione penale. I giudici che siedono in tali collegi sono designati, mediante sorteggio, durante un’udienza pubblica, dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia. I membri dei collegi giudicanti possono essere sostituiti solo in via eccezionale, in base ai criteri oggettivi stabiliti dal regolamento sull’organizzazione e sul funzionamento amministrativo dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia.

(5)   I collegi di cinque giudici sono presieduti dal presidente o dal vicepresidente dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia, se fa parte del collegio giudicante, conformemente al paragrafo 4, dal presidente della sezione penale o dal membro più anziano».

35

L’articolo 33 della legge n. 304/2004 modificata è così formulato:

«(1)   Il presidente o, in sua assenza, uno dei vicepresidenti dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia presiede le Sezioni Unite, il collegio competente sui ricorsi nell’interesse della legge nonché il collegio competente a pronunciarsi su questioni di legittimità, il collegio di cinque giudici, e ogni collegio all’interno delle sezioni in cui partecipa al procedimento.

(...)

(3)   I presidenti di sezione possono presiedere qualsiasi collegio giudicante della sezione, mentre gli altri giudici presiedono a rotazione».

36

L’articolo 33, paragrafo 1, della legge n. 304/2004, nella versione risultante dalla legge n. 202/2010, prevedeva quanto segue:

«Il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia presiede le Sezioni Unite, il collegio di cinque giudici e ogni collegio all’interno delle sezioni in cui partecipa al procedimento».

37

Ai sensi di detto articolo 33, paragrafo 1, della legge n. 304/2004, nella versione risultante dalla legge n. 255/2013:

«Il presidente o, in sua assenza, uno dei vicepresidenti dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia presiede le Sezioni Unite, il collegio competente sui ricorsi nell’interesse della legge nonché il collegio competente a pronunciarsi su questioni di legittimità, il collegio di cinque giudici, e ogni collegio all’interno delle sezioni in cui partecipa al procedimento».

Regolamento sull’organizzazione e sul funzionamento amministrativo dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia

38

L’articolo 28 del Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție (regolamento sull’organizzazione e sul funzionamento amministrativo dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia) del 21 settembre 2004, come modificato dalla Hotărârea nr. 3/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție (decisione n. 3/2014 recante modifica e integrazione del regolamento sull’organizzazione e sul funzionamento amministrativo), del 28 gennaio 2014 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 75 del 30 gennaio 2014), così disponeva:

«1.   L’Alta Corte di cassazione e di giustizia è composta da collegi di cinque giudici la cui competenza giurisdizionale è stabilita dalla legge.

(...)

4.   I collegi di cinque giudici sono presieduti, a seconda dei casi, dal presidente, dai vicepresidenti, dal presidente della sezione penale o dal membro più anziano».

39

L’articolo 29, paragrafo 1, di tale regolamento disponeva quanto segue:

«Al fine di istituire collegi di cinque giudici in materia penale, il presidente o, in sua assenza, uno dei vicepresidenti dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia designa ogni anno, mediante sorteggio, nel corso di un’udienza pubblica, quattro o, se del caso, cinque giudici della sezione penale dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia per ciascun collegio».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Causa C‑859/19

40

Con sentenza del 17 ottobre 2017, pronunciata in primo grado da un collegio composto da tre giudici, la sezione penale dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia ha condannato FX, procuratore presso il Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași (Procura presso il Tribunale superiore di Iași, Romania), a una pena complessiva di due anni e undici mesi di reclusione e a un’ammenda per reati di corruzione passiva, di realizzazione di operazioni finanziarie, quali atti commerciali, incompatibili con la sua funzione, con lo scopo di ottenere per sé denaro, beni o altri benefici indebiti, e altresì di false dichiarazioni, commessi nel corso degli anni 2014 e 2015, assolvendolo invece dall’accusa di riciclaggio di denaro. Con la medesima sentenza penale, CS e ND sono stati assolti dall’accusa di falsa testimonianza.

41

FX e il Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție (Procura presso l’Alta Corte di cassazione e di giustizia – Direzione nazionale anticorruzione, Romania) (in prosieguo: la «DNA») hanno proposto appello avverso detta sentenza. Il procedimento principale è stato iscritto al ruolo del collegio di cinque giudici dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia, quale giudice d’appello.

42

Il 7 novembre 2018, in pendenza del procedimento di appello, la Corte costituzionale ha pronunciato la sentenza n. 685/2018. Con detta sentenza, la Corte costituzionale, adita dal Primo ministro ai sensi dell’articolo 146, lettera e), della Costituzione rumena, ha dichiarato, anzitutto, che esisteva un conflitto giuridico di natura costituzionale tra il Parlamento e l’Alta Corte di cassazione e giustizia, risultante dalle decisioni del Consiglio direttivo di quest’ultima consistenti, in conformità a una prassi in essere nel periodo interessato, nel designare mediante sorteggio solo quattro dei cinque membri dei collegi di cinque giudici che giudicavano in appello, e non la loro totalità, in violazione dell’articolo 32 della legge n. 304/2004 modificata; essa ha poi ritenuto che il trattamento di una causa in appello da parte di un collegio così illegittimamente costituito andasse sanzionato con nullità assoluta della decisione pronunciata e ha dichiarato, infine, che, ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 4, della Costituzione rumena, tale sentenza era applicabile dalla data della sua pubblicazione alle cause pendenti, alle cause concluse, nei limiti in cui non fossero ancora scaduti, per le parti, i termini per proporre gli opportuni ricorsi straordinari, e alle situazioni future. A seguito di detta sentenza, il procedimento principale è stato cancellato dal ruolo e assegnato in modo casuale a un collegio di cinque giudici costituito ex novo.

43

Il 3 luglio 2019 la Corte costituzionale ha pronunciato la sentenza n. 417/2019, su istanza del presidente della Camera dei Deputati, il quale, all’epoca, era sottoposto anch’egli a un’indagine penale per fatti rientranti nell’ambito della legge n. 78/2000, procedimento che, nella fase di appello, pendeva dinanzi al collegio composto da cinque giudici dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia. In tale sentenza, la Corte costituzionale ha, in primo luogo, accertato l’esistenza di un conflitto giuridico di natura costituzionale tra il Parlamento e l’Alta Corte di cassazione e di giustizia, originato dalla mancata costituzione, da parte di quest’ultima, dei collegi specializzati per la trattazione in primo grado dei reati previsti dall’articolo 29, paragrafo 1, della legge n. 78/2000; inoltre, ha dichiarato che la trattazione di una causa da parte di un collegio non specializzato comportava la nullità assoluta della decisione pronunciata e, infine, ha ordinato che tutte le cause decise dall’Alta Corte di cassazione e di giustizia in primo grado prima del 23 gennaio 2019 e non ancora passate in giudicato, dovevano essere riesaminate da collegi specializzati costituiti in conformità a tale disposizione. Infatti, in detta sentenza, la Corte costituzionale ha rilevato che, se, a tale data del 23 gennaio 2019, il Consiglio direttivo dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia aveva adottato una decisione secondo la quale tutti i collegi giudicanti composti da tre giudici della stessa dovevano essere considerati specializzati nella trattazione delle cause di corruzione, tale decisione era idonea a evitare l’incostituzionalità solo a partire dalla data della sua adozione, non per il passato.

44

A sostegno della sua domanda di pronuncia pregiudiziale, l’Alta Corte di cassazione e di giustizia, giudice del rinvio nella presente causa, rileva che i reati di cui trattasi nel procedimento principale, quali i reati di corruzione commessi in relazione a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici finanziati principalmente da fondi europei, nonché i reati di riciclaggio di denaro, ledono o possono ledere gli interessi finanziari dell’Unione.

45

Secondo tale giudice, in primo luogo, si pone la questione se l’articolo 19, paragrafo 1, TUE; l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE; l’articolo 4 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU 2017, L 198, pag. 29), e l’articolo 58 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU 2015, L 141, pag. 73), debbano essere interpretati nel senso che impediscono al giudice nazionale di applicare una decisione di un organo esterno al sistema giudiziario, come la sentenza n. 417/2019 della Corte costituzionale, che si è pronunciata sul merito di un ricorso ordinario imponendo il rinvio delle cause, con la conseguenza di rimettere in discussione il procedimento penale avviando un nuovo procedimento di primo grado. Infatti, gli Stati membri sarebbero tenuti ad adottare misure effettive e dissuasive per contrastare le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

46

In tale contesto, occorrerebbe altresì stabilire se nell’espressione «e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione» di cui all’articolo 325, paragrafo 1, TFUE rientrino i reati di corruzione veri e propri, in particolare in quanto l’articolo 4 della direttiva 2017/1371 definisce i reati di «corruzione passiva» e «corruzione attiva».

47

Secondo il giudice del rinvio, così come nella causa C‑357/19, Euro Box Promotion e a., si pone altresì la questione di chiarire se il principio dello Stato di diritto sancito all’articolo 2 TUE, interpretato alla luce dell’articolo 47 della Carta, osti a che sull’attività giudiziaria incida un intervento come quello risultante dalla sentenza n. 417/2019. Con detta sentenza, la Corte costituzionale avrebbe istituito, senza disporre di competenze giurisdizionali, misure vincolanti che comportano la riassunzione di processi a causa dell’asserita assenza di specializzazione in materia di reati di corruzione dei collegi giudicanti della sezione penale dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia, seppure tutti i giudici di tale sezione penale soddisfacessero, proprio per la loro qualità di magistrato appartenente a tale organo giurisdizionale, detto requisito di specializzazione.

48

In secondo luogo, alla luce della giurisprudenza della Corte nonché dell’importanza del principio di legalità, occorrerebbe chiarire il significato della nozione di «giudice precostituito per legge», di cui all’articolo 47, secondo comma, della Carta, al fine di determinare se tale disposizione osti all’interpretazione resa dalla Corte costituzionale sulla natura illecita della composizione dell’organo giurisdizionale.

49

In terzo luogo, il giudice del rinvio si chiede se il giudice nazionale sia tenuto a disapplicare la sentenza n. 417/2019 per garantire la piena efficacia delle norme dell’Unione. Più in generale, occorrerebbe altresì verificare se occorra rimuovere gli effetti delle decisioni della Corte costituzionale che ledono il principio dell’indipendenza dei giudici nelle cause in cui si applica solo il diritto nazionale. Tali questioni si porrebbero, in particolare, in ragione del fatto che il regime disciplinare rumeno prevede l’irrogazione di una sanzione disciplinare al giudice che rimuove gli effetti delle decisioni della Corte costituzionale.

50

Il giudice del rinvio è del parere che la sentenza n. 417/2019, che ha l’effetto di annullare le sentenze emesse in primo grado prima del 23 gennaio 2019 dai collegi giudicanti di tre giudici della sezione penale dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia, viola il principio di effettività delle sanzioni penali in caso di gravi attività illecite che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Infatti, detta sentenza creerebbe, da un lato, una parvenza di impunità e, dall’altro, comporterebbe un rischio sistemico di impunità in materia di reati gravi a causa delle norme nazionali sulla prescrizione delle azioni penali, data la complessità e la durata dei procedimenti sino alla pronuncia di una sentenza definitiva a seguito del riesame delle cause di cui trattasi. Infatti, nel procedimento principale, il procedimento giudiziario, per la sua complessità, è durato già circa quattro anni solo per il giudizio di primo grado.

51

È in tale contesto che l’Alta Corte di cassazione e di giustizia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, l’articolo 325, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’articolo 58 della direttiva [2015/849], l’articolo 4 della direttiva [2017/1371] debbano essere interpretati nel senso che ostano all’adozione di una decisione da parte di un organo esterno al potere giudiziario, la [Corte costituzionale], la quale impone il riesame delle cause di corruzione giudicate in un determinato periodo, e che si trovano in fase di appello, per la mancata costituzione, nell’ambito dell’organo giurisdizionale supremo, di collegi giudicanti specializzati in tale materia, pur riconoscendo la specializzazione dei giudici che le componevano.

2)

Se l’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e l’articolo 47, [paragrafo 2], della [Carta] debbano essere interpretati nel senso che ostano a che un organo esterno al potere giudiziario dichiari illegittima la composizione del collegio giudicante di una sezione dell’organo giurisdizionale supremo (collegio composto da giudici in funzione, i quali, al momento della promozione, soddisfacevano, tra gli altri, il requisito della specializzazione richiesto per la promozione alla Sezione penale dell’organo giurisdizionale supremo).

3)

Se il primato del diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che consente al giudice nazionale di disapplicare una decisione del giudice costituzionale, pronunciata in una causa relativa ad un conflitto costituzionale, vincolante ai sensi del diritto nazionale».

Causa C‑926/19

52

Con sentenza del 30 giugno 2016 pronunciata in primo grado da un collegio composto da tre giudici, la sezione penale dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia ha condannato FV a una pena di tre anni e sei mesi di reclusione per reati di frode fiscale commessi nel corso degli anni compresi tra il 2010 e il 2013, assolvendolo dalle accuse di frode in relazione all’IVA e di riciclaggio di capitali, nonché da altre accuse che gli venivano mosse. Con la stessa sentenza, CS ed EU, procuratori, e DT, ufficiale di Polizia, sono stati condannati a pene pari rispettivamente a sette, due e quattro anni, in particolare per atti di corruzione ed atti ad essa assimilati o collegati, commessi a partire dall’anno 2010. Infine, sempre con la stessa sentenza, BR, GW, HX e IY, nonché SC Uranus Junior 2003 SRL sono stati assolti dalle accuse loro contestate.

53

BR, CS, DT, EU, FV e GW oltre alla DNA, al Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală (Procura presso l’Alta Corte di cassazione e di giustizia – Direzione investigativa per la Lotta contro la Criminalità organizzata ed il Terrorismo – Struttura centrale, Romania) e all’Agenția Națională de Administrare Fiscală (Agenzia nazionale dell’amministrazione fiscale, Romania) hanno proposto appello avverso detta sentenza.

54

Il procedimento principale è stato iscritto al ruolo del collegio di cinque giudici dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia, quale giudice d’appello. Il 7 maggio 2018, detto collegio ha ammesso testimonianze e prove scritte a sostegno dei motivi di appello e ha citato i testimoni in vista della loro audizione.

55

A seguito della pronuncia, il 7 novembre 2018, della sentenza n. 685/2018 della Corte costituzionale, citata al punto 42 della presente ordinanza, la causa è stata riassegnata a un altro collegio composto da cinque giudici. Con ordinanza del 13 maggio 2019, detto nuovo collegio ha ammesso testimonianze e prove scritte a sostegno dei motivi di appello e ha citato i testimoni in vista della loro audizione.

56

A seguito della pronuncia, il 3 luglio 2019, della sentenza n. 417/2019 della Corte costituzionale, menzionata al punto 43 della presente ordinanza, alcuni degli appellanti hanno chiesto al giudice del rinvio di dichiarare la nullità assoluta della sentenza del 30 giugno 2016, in quanto pronunciata da un collegio di tre giudici non specializzati in materia di corruzione e di rinviare la causa per il riesame dinanzi al giudice di primo grado.

57

L’Alta Corte di cassazione e di giustizia, giudice del rinvio nella presente causa, si interroga sulla compatibilità della sentenza n. 417/2019 con l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, l’articolo 47 della Carta e l’articolo 4 della direttiva 2017/1371. Per quanto riguarda, in particolare, l’articolo 325 TFUE, detto giudice deduce, in sostanza, gli stessi argomenti formulati nella causa C‑859/19. Il giudice di cui trattasi aggiunge che, nel procedimento principale, il procedimento penale in primo grado si è protratto per più di quattro anni.

58

Il giudice del rinvio rileva che la sentenza n. 417/2019 ha introdotto misure procedurali vincolanti che obbligano all’avvio di nuovi procedimenti giudiziari a causa dell’assenza di specializzazione dei collegi giudicanti in primo grado in materia di reati previsti dalla legge n. 78/2000. Sussisterebbe quindi, a causa di tale sentenza, un rischio di impunità in un considerevole numero di cause riguardanti reati gravi. In tali circostanze, sarebbe violato il requisito di effettività di cui all’articolo 325 TFUE e il diritto fondamentale dell’imputato di essere giudicato in tempi ragionevoli.

59

Parimenti, il giudice del rinvio ritiene che, come nella causa C‑859/19, occorra interrogare la Corte sulla compatibilità dell’intervento della Corte costituzionale con il principio dello Stato di diritto. Pur sottolineando l’importanza del rispetto delle sentenze di detta Corte, il giudice del rinvio precisa che il suo quesito non verte sulla giurisprudenza della Corte costituzionale in generale, ma unicamente sulla sentenza n. 417/2019, in cui quest’ultima avrebbe contrapposto all’interpretazione adottata dall’Alta Corte di cassazione e di giustizia la propria interpretazione delle disposizioni divergenti contenute, rispettivamente, nella legge n. 78/2000 e nella n. 304/2004 modificata, relative alla costituzione di collegi specializzati, e in cui, ordinando il riesame di talune cause, avrebbe interferito con le competenze di quest’ultimo organo giurisdizionale.

60

In tali circostanze l’Alta Corte di cassazione e di giustizia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, l’articolo 325, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’articolo 58 della direttiva [2015/849] [e] l’articolo 4 della direttiva [2017/1371] debbano essere interpretati nel senso che ostano all’adozione di una decisione da parte di un organo esterno al potere giudiziario, la [Corte costituzionale], che si pronuncia su un’eccezione processuale vertente sull’eventuale composizione illegittima del collegio giudicante, alla luce del principio di specializzazione dei giudici [dell’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania)] (non previsto dalla Costituzione rumena), e che obbliga un organo giurisdizionale a rinviare le cause, che si trovano in fase di impugnazione in appello (devolutiva), per il loro riesame nell’ambito del primo ciclo processuale dinanzi al medesimo organo giurisdizionale.

2)

Se l’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e l’articolo 47, paragrafo 2, della [Carta] debbano essere interpretati nel senso che ostano a che un organo esterno al potere giudiziario dichiari illegittima la composizione del collegio giudicante di una sezione dell’organo giurisdizionale supremo (collegio composto da giudici in funzione, i quali, al momento della promozione, soddisfacevano, tra gli altri, il requisito della specializzazione richiesto per la promozione alla Sezione penale dell’organo giurisdizionale supremo).

3)

Se il primato del diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che consente al giudice nazionale di disapplicare una decisione del giudice costituzionale, che interpreta una norma di rango inferiore alla Costituzione, relativa all’organizzazione [della Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia)], contenuta nella legge interna sulla prevenzione, l’individuazione e la sanzione dei fatti di corruzione, norma costantemente interpretata nel medesimo senso, per sedici anni, da un organo giurisdizionale.

4)

Se, conformemente all’articolo 47 della [Carta][,] il [p]rincipio di libero accesso alla giustizia includa la specializzazione dei giudici e la costituzione di collegi specializzati presso un organo giurisdizionale supremo».

Causa C‑929/19

61

La DNA ha avviato, dinanzi all’Alta Corte di cassazione e di giustizia, procedimenti penali a carico di CD, CLD, GLO, ȘDC e del deputato PVV.

62

Con l’atto di imputazione veniva loro contestato, in sostanza, di essersi indebitamente appropriati, tra il 2007 e il 2009, di somme considerevoli provenienti da fondi di investimento destinati a realizzare interventi di miglioramento tecnologico di talune centrali energetiche al fine di ridurre, in linea con i requisiti ambientali imposti a livello di Unione, le emissioni di anidride solforosa di dette centrali. A tal fine e in tale contesto, secondo quanto indicato nell’atto di imputazione, gli accusati avrebbero commesso reati di corruzione, di frode fiscale relativi, segnatamente, all’IVA, di riciclaggio di capitali e di falso in atti.

63

Con sentenza del 10 maggio 2018 pronunciata in primo grado da un collegio composto da tre giudici, la sezione penale dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia ha condannato CD a una pena di quattro anni di detenzione per violazioni, segnatamente, della normativa in materia di appalti pubblici e per atti di appropriazione indebita commessi tra il 2007 e il 2009.

64

CLD, GLO, PVV e ȘDC sono stati assolti dai reati a loro contestati.

65

La DNA, CD e l’Agenția Națională de Administrare Fiscală (Agenzia nazionale dell’amministrazione fiscale) hanno proposto appello avverso detta sentenza.

66

Nel corso del procedimento di impugnazione, la Corte costituzionale ha pronunciato la sentenza n. 417/2019, del 3 luglio 2019.

67

L’Alta Corte di cassazione e di giustizia, giudice del rinvio nella presente causa, si interroga sulla compatibilità di tale sentenza con l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, l’articolo 47 della Carta e l’articolo 4 della direttiva 2017/1371. Per quanto riguarda, in particolare, l’articolo 325 TFUE, detto giudice deduce, in sostanza, gli stessi argomenti formulati nelle cause C‑859/19 e C‑926/19.

68

Per quanto concerne l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, il principio dello Stato di diritto sancito all’articolo 2 TUE e l’articolo 47 della Carta, il giudice del rinvio evidenzia, in primo luogo, la connotazione politica della nomina dei membri della Corte costituzionale nonché la particolare posizione di quest’ultima nell’architettura delle autorità dello Stato.

69

In secondo luogo, la procedura per l’accertamento di un conflitto giuridico di natura costituzionale tra le autorità pubbliche, prevista all’articolo 146, lettera e), della Costituzione rumena, sarebbe di per sé problematica, dal momento che, secondo la medesima disposizione, i soggetti autorizzati ad avviare tale procedimento sono organi politici. Inoltre, la distinzione tra l’illegittimità di un atto e l’esistenza di un conflitto giuridico di natura costituzionale sarebbe estremamente labile e consentirebbe ad una categoria limitata di soggetti di diritto di esercitare mezzi d’impugnazione paralleli rispetto a quelli previsti dinanzi agli organi giurisdizionali ordinari.

70

In terzo luogo, il giudice del rinvio considera problematica la constatazione effettuata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 685/2018 relativa all’esistenza di un conflitto giuridico di natura costituzionale tra il potere giudiziario e il potere legislativo. In questa sentenza, la Corte costituzionale, per dichiarare l’esistenza di un tale conflitto giuridico di natura costituzionale, avrebbe contrapposto la propria interpretazione di talune disposizioni legislative all’interpretazione adottata dall’Alta Corte di cassazione e di giustizia nell’esercizio della propria competenza, e avrebbe addebitato a quest’ultima un atteggiamento di sistematica negazione della volontà del legislatore.

71

Secondo il giudice del rinvio, si pone quindi la questione se gli articoli 2 e 19 TUE nonché l’articolo 47 della Carta ostino a che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, la giurisprudenza dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia possa essere controllata e sanzionata mediante un intervento della Corte costituzionale. Il giudice del rinvio ritiene che l’intervento di quest’ultima, sotto forma di verifica della legittimità dell’attività dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia ‑ verifica che si sostituirebbe alle legittime procedure giudiziarie ‑ possa produrre un impatto negativo sia con riguardo all’indipendenza della giustizia, sia per quanto attiene ai fondamenti stessi dello Stato di diritto di cui all’articolo 2 TUE, poiché la Corte costituzionale non fa parte del sistema delle istituzioni giudiziarie e non ha funzioni giudicanti.

72

In tali circostanze l’Alta Corte di cassazione e di giustizia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, l’articolo 325, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e gli articoli 2 e 4 della direttiva [2017/1371], debbano essere interpretati nel senso che ostano all’adozione di una decisione da parte di un organo esterno al potere giudiziario, la [Corte costituzionale], che prescrive, de plano, il riesame di tutte le cause di corruzione definite dalla Sezione penale dell’organo giurisdizionale supremo in primo grado in un determinato periodo (2003-gennaio 2019), che si trovano in fase di impugnazione in appello.

2)

Se l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea e l’articolo 47, [secondo comma], della [Carta] debbano essere interpretati nel senso che ostano a che un organo esterno al potere giudiziario dichiari illegittima la composizione del collegio giudicante di una sezione dell’organo giurisdizionale supremo, in contrasto con l’interpretazione evidenziata dalla prassi organizzativa e giurisdizionale costante e unanime di quest’ultimo.

3)

Se il primato del diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che consente al giudice nazionale di disapplicare una sentenza del giudice costituzionale, pronunciata in un ricorso relativo ad un conflitto costituzionale, vincolante nel diritto nazionale.

4)

Se l’espressione “precostituito per legge” figurante all’articolo 47, [secondo comma], della [Carta] possa essere interpretata nel senso che essa include la designazione formale di un collegio giudicante specializzato distinto dalla specializzazione dei giudici che lo compongono».

73

Con decisione del Presidente della Corte del 19 maggio 2022, le cause C‑859/19, C‑926/19 e C‑929/19 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.

Sull’istanza di procedimento accelerato

74

Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di sottoporre le presenti cause a procedimento accelerato in forza dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

75

Vista la decisione della Corte di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura, non è necessario pronunciarsi su tale domanda (v., in tal senso, ordinanza del 17 maggio 2022, Estaleiros Navais de Peniche, C‑787/21, non pubblicata, EU:C:2022:414, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

Sulle questioni pregiudiziali

76

Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, quando la risposta alla questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

77

Posto che la risposta alle questioni sottoposte dal giudice del rinvio può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalle sentenze del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a. (C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034), e del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), (C‑430/21, EU:C:2022:99), nell’ambito delle presenti cause occorre dare applicazione a tale disposizione.

Sulla prima questione nella causa C‑859/19 e sulla prima e quarta questione nelle cause C‑926/19 e C‑929/19

78

Con la prima questione nella causa C‑859/19 e con la prima e la quarta questione nelle cause C‑926/19 e C‑929/19, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, essenzialmente, se l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 2 della convenzione TIF, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa o a una prassi nazionale secondo la quale le sentenze in materia di corruzione e di frode in relazione all’IVA che non sono state emesse, in primo grado, da collegi giudicanti specializzati in tale materia o, in appello, da collegi giudicanti i cui membri siano tutti stati nominati mediante sorteggio, sono affette da nullità assoluta, cosicché i casi di corruzione e di frode in relazione all’IVA di cui trattasi devono, se necessario a seguito di un ricorso straordinario contro le sentenze definitive, essere riesaminati in primo e/o in secondo grado.

79

In via preliminare, occorre rilevare che il giudice del rinvio in tali cause sottolinea l’importanza degli effetti che la giurisprudenza della Corte costituzionale risultante dalle sentenze n. 685/2018 e n. 417/2019, relativa alla composizione dei collegi giudicanti dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia, potrebbe avere sull’efficacia delle azioni penali, delle sanzioni nonché dell’esecuzione delle pene in materia di reati di corruzione e di frode in relazione all’IVA come quelli di cui sono accusati gli imputati nel procedimento principale, fra cui figurano soggetti che hanno esercitato le più alte funzioni dello Stato rumeno all’epoca dei fatti contestati. Esso interroga quindi la Corte, in sostanza, sulla compatibilità di tale giurisprudenza con il diritto dell’Unione.

80

Sebbene le questioni sollevate al riguardo riguardino formalmente l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, senza fare riferimento alla decisione 2006/928, quest’ultima decisione nonché i parametri di riferimento contenuti nel suo allegato, sono rilevanti ai fini della risposta da dare a tali questioni. Per contro, sebbene nelle sue questioni il giudice del rinvio faccia riferimento anche all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, all’articolo 58 della direttiva 2015/849 e agli articoli 2 e 4 della direttiva 2017/1371, non sembra necessario, al fine di rispondere agli interrogativi sollevati da tali questioni, un esame vertente anche su dette disposizioni. Inoltre, per quanto attiene a dette due direttive va osservato che il periodo pertinente nel procedimento principale è anteriore alla loro entrata in vigore e, quindi, anteriore alla data in cui la direttiva 2017/1371 ha sostituito la convenzione TIF.

81

In tali circostanze, occorre rispondere a dette questioni facendo riferimento sia all’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 2 della convenzione TIF, sia alla decisione 2006/928.

82

A tal riguardo, come ricordato al punto 180 della sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a. (C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034), allo stato attuale del diritto dell’Unione, questo non prevede norme che disciplinino l’organizzazione della giustizia negli Stati membri e, in particolare, la composizione dei collegi giudicanti in materia di corruzione e di frode. Pertanto, tali norme sono, in linea di principio, di competenza degli Stati membri. Tuttavia, tali Stati sono tenuti, nell’esercizio di tale competenza, a rispettare gli obblighi che il diritto dell’Unione impone loro.

83

Per quanto riguarda gli obblighi derivanti dall’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, tale norma obbliga gli Stati membri a lottare contro la frode e le altre attività illegali lesive degli interessi finanziari dell’Unione con misure dissuasive ed effettive (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 181 e giurisprudenza ivi citata).

84

Al fine di assicurare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, gli Stati membri sono tenuti, in particolare, ad adottare le misure necessarie per garantire la riscossione effettiva e integrale delle risorse proprie costituite dalle entrate provenienti dall’applicazione di un’aliquota uniforme agli imponibili IVA armonizzati. Parimenti, gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure efficaci che consentano di recuperare le somme indebitamente versate al beneficiario di una sovvenzione parzialmente finanziata dal bilancio dell’Unione (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 182 e giurisprudenza ivi citata).

85

Pertanto, al punto 183 della sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a. (C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034), la Corte ha già dichiarato che la nozione di «interessi finanziari» dell’Unione, ai sensi dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, comprende non solo le entrate messe a disposizione del bilancio dell’Unione, ma anche le spese coperte da tale bilancio. Tale interpretazione è confermata dalla definizione della nozione di «frode che lede gli interessi finanziari [dell’Unione]», contenuta nell’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della convenzione TIF e che prevede diverse azioni o omissioni intenzionali in materia sia di spese sia di entrate.

86

Inoltre, per quanto riguarda l’espressione «le altre attività illegali», di cui all’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, occorre ricordare che i termini «attività illegali» designano abitualmente i comportamenti contrari alla legge e l’uso dell’articolo determinativo «le» indica quindi che viene fatto riferimento, indistintamente, all’insieme di tali comportamenti. Del resto, considerata l’importanza che va riconosciuta alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, che costituisce un obiettivo di quest’ultima, la nozione di «attività illegali» non può essere interpretata restrittivamente (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 184 e giurisprudenza ivi citata).

87

Così, detta nozione di «attività illegali» ricomprende in particolare qualsiasi atto di corruzione dei funzionari, o qualsiasi abuso di una funzione pubblica da parte di questi, che possa ledere gli interessi finanziari dell’Unione, sotto forma, ad esempio, di un percepimento indebito dei fondi erogati da quest’ultima. In tale contesto, è poco rilevante che gli atti di corruzione si traducano in un’azione o in un’omissione del funzionario di cui trattasi, tenuto conto del fatto che un’omissione può essere dannosa per gli interessi finanziari dell’Unione al pari di un’azione ed essere intrinsecamente connessa a tale azione, come lo sono, ad esempio, l’omissione da parte di un funzionario di effettuare i controlli e le verifiche richiesti per spese coperte dal bilancio dell’Unione o l’autorizzazione di utilizzi inappropriati o non corretti di fondi dell’Unione (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 185).

88

La circostanza che l’articolo 2, paragrafo 1, della convenzione TIF, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, della medesima, si riferisca unicamente alla frode che lede interessi finanziari dell’Unione non è idonea a mettere in dubbio tale interpretazione dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, i cui termini riguardano espressamente «la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione». Inoltre, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detta convenzione, una distrazione di fondi provenienti dal bilancio dell’Unione per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi costituisce una frode, laddove una siffatta distrazione può anche essere l’origine o il risultato di un atto di corruzione. Ciò equivale a dimostrare che atti di corruzione possono essere collegati a casi di frode e, viceversa, la commissione di una frode può essere agevolata da atti di corruzione, cosicché un’eventuale lesione degli interessi finanziari può derivare, ad esempio, dalla combinazione di una frode in relazione all’IVA con atti di corruzione, come confermato dal protocollo alla convenzione TIF, il quale comprende, ai sensi dei suoi articoli 2 e 3, gli atti di corruzione passiva e attiva (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 186).

89

Occorre altresì ricordare che la Corte ha già dichiarato che anche irregolarità che non hanno alcun preciso impatto finanziario possono arrecare un serio pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione, cosicché l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE può comprendere non solo atti che causano concretamente una perdita di risorse proprie, ma anche tentativi di compiere i medesimi atti (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 187).

90

Occorre aggiungere che, per quanto riguarda la Romania, l’obbligo di lottare contro la corruzione che lede gli interessi finanziari dell’Unione, come risulta dall’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, è integrato dagli impegni specifici che tale Stato membro si è assunto al momento della conclusione dei negoziati di adesione il 14 dicembre 2004. Infatti, conformemente al punto I, sub 4), dell’allegato IX dell’atto di adesione, detto Stato membro si è impegnato, in particolare, a «potenziare in misura considerevole la lotta alla corruzione, specialmente a quella ad alto livello, assicurando una rigorosa applicazione della vigente legislazione anticorruzione». Tale impegno specifico è stato successivamente concretizzato con l’adozione della decisione 2006/928, che fissa dei parametri di riferimento al fine di porre rimedio alle carenze constatate dalla Commissione prima dell’adesione della Romania all’Unione, in particolare nel settore della lotta contro la corruzione. Così, l’allegato a detta decisione, in cui figurano tali parametri di riferimento, prevede al punto 3) l’obiettivo di «continuare a condurre indagini professionali e imparziali su accuse di corruzione ad alto livello», e al punto 4) l’obiettivo di «[a]dottare ulteriori misure per prevenire e combattere la corruzione, in particolare all’interno delle amministrazioni locali» (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 188).

91

I parametri di riferimento che la Romania si è in tal modo impegnata a rispettare hanno carattere vincolante per tale Stato membro, di modo che quest’ultimo è soggetto all’obbligo specifico di rispettare tali parametri e di adottare le misure appropriate per la loro realizzazione nel più breve tempo possibile. Allo stesso modo, detto Stato membro è tenuto ad astenersi dall’attuare qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione di questi stessi parametri. Orbene, l’obbligo di lottare efficacemente contro la corruzione e, in particolare, la corruzione di alto livello, che deriva dai parametri di riferimento di cui all’allegato alla decisione 2006/928, in combinato disposto con gli impegni specifici della Romania, non si limita ai soli casi di corruzione che ledono gli interessi finanziari dell’Unione (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 189).

92

Inoltre, discende, da un lato, dalle disposizioni dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, che impongono di combattere contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e, dall’altro, da quelle della decisione 2006/928 che impongono di prevenire e contrastare la corruzione in generale, che la Romania deve prevedere per siffatti reati l’applicazione di sanzioni effettive e dissuasive (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 190 e giurisprudenza ivi citata).

93

A tal riguardo, benché tale Stato membro disponga di libertà di scelta delle sanzioni applicabili, che possono assumere la forma di sanzioni amministrative, di sanzioni penali o di una combinazione di entrambe, esso deve tuttavia assicurarsi, ai sensi dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, di garantire che i reati di frode e corruzione grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione in materia doganale siano passibili di sanzioni penali dotate di un carattere effettivo e dissuasivo. Inoltre, per quanto riguarda i reati di corruzione in generale, l’obbligo di prevedere sanzioni penali dotate di un carattere effettivo e dissuasivo deriva, per la Romania, dalla decisione 2006/928, in quanto, come osservato al punto 91 della presente ordinanza, tale decisione obbliga detto Stato membro a lottare, in modo effettivo e indipendentemente da un’eventuale lesione agli interessi finanziari dell’Unione, contro la corruzione e in particolare contro la corruzione di alto livello (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 191 e giurisprudenza ivi citata).

94

Spetta inoltre alla Romania garantire che le sue norme di diritto penale e di procedura penale consentano una repressione effettiva dei reati di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e di corruzione in generale. Pertanto, sebbene le sanzioni previste e i procedimenti penali instaurati per lottare contro tali reati rientrino nella competenza di tale Stato membro, quest’ultima è tuttavia limitata, oltre che dai principi di proporzionalità e di equivalenza, anche dal principio di effettività, il quale impone che dette sanzioni siano effettive e dissuasive. Questo requisito di efficacia ricomprende necessariamente sia il perseguimento e la repressione dei reati di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e di corruzione in generale, sia l’applicazione delle sanzioni irrogate, nella misura in cui, in mancanza di un’effettiva esecuzione delle sanzioni, queste non possono essere efficaci e dissuasive (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 192 e giurisprudenza ivi citata).

95

In tale contesto, incombe, in primis, al legislatore nazionale adottare le misure necessarie. Spetta ad esso, se del caso, modificare la propria normativa e garantire che il regime procedurale applicabile al perseguimento e alla repressione dei reati di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione nonché dei reati di corruzione in generale non sia concepito in modo da comportare, per motivi ad esso inerenti, un rischio sistemico d’impunità per i fatti costitutivi di siffatti reati, garantendo nel contempo la tutela dei diritti fondamentali degli imputati (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 193 e giurisprudenza ivi citata).

96

Per quanto riguarda i giudici nazionali, spetta a loro dare piena efficacia agli obblighi derivanti dall’articolo 325, paragrafo 1, TFUE nonché dalla decisione 2006/928 e disapplicare disposizioni interne che, nell’ambito di un procedimento relativo a reati gravi di frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione o di reati di corruzione in generale, ostino all’applicazione di sanzioni effettive e dissuasive per combattere siffatti reati (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 194 e giurisprudenza ivi citata).

97

Per quanto concerne, nel caso di specie, la questione se l’applicazione della giurisprudenza della Corte costituzionale derivante dalle sentenze n. 685/2018 e n. 417/2019 comporti un rischio sistemico di impunità dei fatti costitutivi di reati gravi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione o di corruzione in generale, occorre ricordare che, ai punti da 195 a 202 della sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a. (C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034), la Corte ha già esaminato tale questione basandosi, sostanzialmente, su indicazioni identiche a quelle contenute nelle presenti domande di pronuncia pregiudiziale. Compete al giudice del rinvio verificare se, tenuto conto delle considerazioni di cui a detti punti, l’applicazione di tale giurisprudenza, unitamente all’applicazione delle disposizioni nazionali in materia di prescrizione e, in particolare, del termine di prescrizione assoluto di cui all’articolo 155, paragrafo 4, del codice penale, comporti un siffatto rischio.

98

Ne consegue che, qualora il giudice del rinvio giunga alla conclusione che l’applicazione di detta giurisprudenza, unitamente all’applicazione delle disposizioni nazionali in materia di prescrizione, comporti un rischio sistemico di impunità in relazione a fatti che costituiscono gravi reati di frode ai danni degli interessi finanziari dell’Unione o di corruzione in generale, le sanzioni previste dal diritto nazionale per reprimere tali reati non potrebbero essere considerate effettive e dissuasive, il che sarebbe incompatibile con l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 2 della convenzione TIF, e con la decisione 2006/928 (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 203).

99

Ciò premesso, nella misura in cui i procedimenti penali di cui trattasi nel procedimento principale costituiscono un’attuazione dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e/o della decisione 2006/928, e quindi del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, tale giudice del rinvio deve altresì assicurarsi che i diritti fondamentali garantiti dalla Carta alle persone interessate nel procedimento principale, in particolare i diritti garantiti dal suo articolo 47, siano rispettati. In ambito penale, il rispetto di tali diritti deve essere garantito non solo nella fase delle indagini preliminari, a decorrere dal momento in cui la persona interessata è accusata, ma anche durante il procedimento penale e nel contesto dell’esecuzione della pena (v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 204 e giurisprudenza ivi citata).

100

A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta sancisce il diritto di ogni persona a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Richiedendo che il giudice sia «precostituito per legge», tale norma è intesa ad assicurare che l’organizzazione del sistema giudiziario sia disciplinata da una legge adottata dal potere legislativo in modo conforme alle norme che disciplinano l’esercizio della sua competenza, al fine di evitare che tale organizzazione sia lasciata alla discrezione del potere esecutivo. Tale requisito si applica non solo al fondamento normativo dell’esistenza stessa del tribunale, ma anche a qualsiasi altra disposizione del diritto interno la cui inosservanza renda irregolare la partecipazione di uno o più giudici all’esame della causa, come le norme che regolano la composizione del collegio giudicante (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 205 e giurisprudenza ivi citata).

101

Orbene, occorre rilevare che un’irregolarità commessa in occasione della composizione dei collegi giudicanti comporta una violazione dell’articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta, in particolare quando tale irregolarità sia di natura e gravità tali da generare un rischio reale che altri rami del potere, in particolare l’esecutivo, possano esercitare un potere discrezionale indebito tale da mettere a repentaglio l’integrità del risultato al quale conduce il processo di composizione dei collegi giudicanti, così suscitando un dubbio legittimo nei singoli quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici interessati, il che avviene qualora vengano in rilievo norme fondamentali che costituiscono parte integrante dell’istituzione e del funzionamento di detto sistema giudiziario (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 206 e giurisprudenza ivi citata).

102

Nel caso di specie, sebbene la Corte costituzionale abbia ritenuto, nelle sentenze n. 685/2018 e n. 417/2019 oggetto del procedimento principale, che la precedente prassi dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia, fondata in particolare sul regolamento sull’organizzazione e sul funzionamento amministrativo, relativa alla specializzazione e alla composizione dei collegi giudicanti nelle cause di corruzione, non fosse conforme alle disposizioni nazionali applicabili, non sembra che la suddetta prassi sia stata viziata da una violazione manifesta di una norma fondamentale del sistema giudiziario rumeno tale da mettere in dubbio il carattere di giudice «precostituito per legge» dei collegi giudicanti in materia di corruzione in seno all’Alta Corte di cassazione e di giustizia, come costituiti in conformità della suddetta prassi precedente alle sentenze della Corte costituzionale in questione. Come osservato dalla Corte al punto 208 della sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a. (C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034), tale valutazione è corroborata dalla decisione del Consiglio direttivo dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia del 23 gennaio 2019, citata al punto 43 della presente ordinanza, e dall’interpretazione di detta decisione da parte della Corte costituzionale.

103

I requisiti derivanti dall’articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta non ostano pertanto alla disapplicazione nelle presenti cause della giurisprudenza risultante dalle sentenze n. 685/2018 e n. 417/2019 (v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 209).

104

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione nella causa C‑859/19 nonché alla prima e alla quarta questione nelle cause C‑926/19 e C‑929/19, che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 2 della convenzione TIF, nonché la decisione 2006/928, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa o prassi nazionale secondo la quale le pronunce in materia di corruzione e di frode in relazione all’IVA che non sono state emesse, in primo grado, da collegi giudicanti specializzati in tale materia, o, in appello, da collegi giudicanti i cui membri siano stati tutti nominati mediante sorteggio, sono affette da nullità assoluta di modo che i casi di corruzione e di frode in relazione all’IVA di cui trattasi debbano, se necessario a seguito di un ricorso straordinario contro sentenze definitive, essere riesaminati in primo e/o in secondo grado, nei limiti in cui l’applicazione di tale normativa o prassi nazionale sia idonea a creare un rischio sistemico d’impunità per fatti che costituiscono gravi reati di frode a danno degli interessi finanziari dell’Unione, o di corruzione in generale. L’obbligo di garantire che reati del genere siano oggetto di sanzioni penali aventi carattere effettivo e dissuasivo non esonera il giudice del rinvio dal verificare il necessario rispetto dei diritti fondamentali garantiti dall’articolo 47 della Carta. I requisiti derivanti da detto articolo 47, secondo comma, prima frase, non ostano alla disapplicazione di una siffatta normativa o prassi nazionale quando essa sia idonea a creare un siffatto rischio sistemico d’impunità.

Sulla seconda e sulla terza questione nelle cause C‑859/19, C‑926/19 e C‑929/19

105

Con la seconda e la terza questione nelle cause C‑859/19, C‑926/19 e C‑929/19, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’articolo 47 della Carta e la decisione 2006/928, da un lato, e il principio del primato del diritto dell’Unione in combinato disposto con le citate disposizioni e l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, dall’altro, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa o a una prassi nazionale secondo cui i giudici ordinari sono vincolati dalle decisioni della corte costituzionale nazionale e non possono, per questo motivo e salvo commettere un illecito disciplinare, disapplicare, di propria iniziativa, la giurisprudenza derivante da tali decisioni, laddove ritengano, alla luce di una sentenza della Corte, che tale giurisprudenza sia contraria alle predette disposizioni del diritto dell’Unione.

Sulla garanzia di indipendenza dei giudici

106

Il giudice del rinvio ritiene che la giurisprudenza della Corte costituzionale derivante dalle sentenze oggetto del procedimento principale possa mettere in discussione la sua indipendenza e sia quindi incompatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con le garanzie previste dagli articoli 2 e 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dall’articolo 47 della Carta, nonché con la decisione 2006/928. A questo proposito, esso ritiene che la Corte costituzionale, che non fa parte del sistema giudiziario rumeno, pronunciando tali sentenze abbia oltrepassato le proprie competenze e invaso quelle dei giudici ordinari, vale a dire interpretare e applicare la legislazione infra-costituzionale. Il giudice del rinvio indica inoltre che l’inosservanza delle sentenze della Corte costituzionale costituisce nel diritto rumeno un illecito disciplinare, cosicché la questione che esso pone, in sostanza, è se gli sia consentito, ai sensi del diritto dell’Unione, disapplicare le sentenze di cui al procedimento principale senza temere che i membri che lo compongono siano sottoposti a un procedimento disciplinare.

107

A tal riguardo, come ricordato al punto 82 della presente ordinanza, l’organizzazione della giustizia negli Stati membri, compresa l’istituzione, la composizione e il funzionamento di una corte costituzionale, rientra nella competenza di questi ultimi; gli Stati membri sono nondimeno tenuti, nell’esercizio di tale competenza, a rispettare gli obblighi loro incombenti in forza del diritto dell’Unione.

108

L’articolo 19 TUE, che concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE, affida ai giudici nazionali e alla Corte il compito di garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri nonché la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza di detto diritto (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 217 e giurisprudenza ivi citata). In particolare, come confermato dal considerando 3 della decisione 2006/928, il valore dello Stato di diritto «presuppone l’esistenza, in tutti gli Stati membri, di un sistema giudiziario e amministrativo imparziale, indipendente ed efficace, dotato di mezzi sufficienti, tra l’altro, per contrastare la corruzione».

109

L’esistenza stessa di un controllo giurisdizionale effettivo destinato ad assicurare il rispetto del diritto dell’Unione è intrinseca ad uno Stato di diritto. A questo titolo, e come previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti che garantisca ai singoli il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. Il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, cui fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, costituisce un principio generale di diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, che è stato sancito agli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e che è attualmente affermato all’articolo 47 della Carta (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 219 e giurisprudenza ivi citata).

110

Ne consegue che, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, ciascuno Stato membro deve garantire che gli organi che sono chiamati, in quanto «organi giurisdizionali» nel senso definito dal diritto dell’Unione, a statuire su questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione di tale diritto e che fanno quindi parte del suo sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, dovendosi precisare che tale disposizione riguarda i «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», indipendentemente dalla situazione in cui gli Stati membri attuano tale diritto, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 220 e giurisprudenza ivi citata).

111

Orbene, per garantire che organi che possono essere chiamati a statuire su questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione siano in grado di garantire la tutela giurisdizionale effettiva richiesta dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE è di primaria importanza preservare l’indipendenza dei medesimi, come confermato dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, che menziona l’accesso a un giudice «indipendente» tra i requisiti connessi al diritto fondamentale a un ricorso effettivo (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 221 e giurisprudenza ivi citata).

112

Tale requisito di indipendenza degli organi giurisdizionali, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, costituisce un aspetto essenziale del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale a un equo processo, che riveste importanza cardinale quale garanzia della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 222 e giurisprudenza ivi citata). Analogamente, come risulta in particolare dal considerando 3 della decisione 2006/928 e dai parametri di riferimento di cui ai punti da 1 a 3 dell’allegato a tale decisione, l’esistenza di un sistema giudiziario imparziale, indipendente ed efficace è particolarmente importante per contrastare la corruzione, segnatamente quella di alto livello.

113

Orbene, il requisito dell’indipendenza degli organi giurisdizionali, che deriva dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, presenta due aspetti. Il primo aspetto, di carattere esterno, richiede che l’organo interessato eserciti le sue funzioni in piena autonomia, senza essere soggetto ad alcun vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, con la conseguenza di essere quindi tutelato dagli interventi o dalle pressioni esterni idonei a compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e a influenzare le loro decisioni. Il secondo aspetto, di carattere interno, si ricollega alla nozione di imparzialità e riguarda l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi riguardo all’oggetto di quest’ultima. L’aspetto appena descritto impone il rispetto dell’obiettività e l’assenza di qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia all’infuori della stretta applicazione della norma giuridica [sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 41 e giurisprudenza ivi citata].

114

Tali garanzie di indipendenza e di imparzialità richieste dal diritto dell’Unione implicano l’esistenza di disposizioni che consentano di fugare, nella mente dei cittadini, qualsiasi legittimo dubbio in merito alla impenetrabilità dell’organo di cui trattasi dinanzi a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi in conflitto [sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 82 e giurisprudenza ivi citata].

115

A tale riguardo, è necessario che i giudici si trovino al riparo da interventi o da pressioni esterni che possano mettere a repentaglio la loro indipendenza. Le regole applicabili allo statuto dei giudici e all’esercizio da parte degli stessi delle loro funzioni devono, in particolare, consentire di escludere non solo qualsiasi influenza diretta, sotto forma di istruzioni, ma anche le forme di influenza più indiretta che possano orientare le decisioni dei giudici interessati, e devono escludere così una mancanza di apparenza d’indipendenza o di imparzialità di questi ultimi idonea a ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 226 e giurisprudenza ivi citata).

116

Per quanto riguarda, più in particolare, le norme che regolano il regime disciplinare, il requisito dell’indipendenza impone, conformemente a giurisprudenza costante, che tale regime presenti le garanzie necessarie per evitare qualsiasi rischio di utilizzo di un siffatto regime quale sistema di controllo politico del contenuto delle decisioni giudiziarie. A tale riguardo, è essenziale che il fatto che una decisione giudiziaria contenga un eventuale errore nell’interpretazione e applicazione delle norme del diritto nazionale e dell’Unione, o nell’apprezzamento dei fatti e nella valutazione delle prove, non possa, di per sé solo, essere sufficiente a far sorgere la responsabilità disciplinare del giudice interessato. Costituisce, peraltro, una garanzia inerente all’indipendenza dei giudici nazionali il fatto che questi ultimi non siano esposti a procedimenti o a sanzioni disciplinari per aver esercitato la facoltà di adire la Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE, facoltà che è di loro esclusiva competenza (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 227 e giurisprudenza ivi citata).

117

Inoltre, conformemente al principio della separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, l’indipendenza dei giudici, in particolare dai poteri legislativo ed esecutivo, deve essere garantita [sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

118

Ora, sebbene né l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, né altre disposizioni del diritto dell’Unione impongano agli Stati membri un determinato modello costituzionale, che disciplini le relazioni e l’interazione tra i diversi poteri statali, in particolare per quanto riguarda la definizione e la delimitazione delle competenze di questi ultimi, tali Stati membri devono nondimeno rispettare, in particolare, i requisiti di indipendenza dei giudici che derivano da tali disposizioni del diritto dell’Unione (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 229 e giurisprudenza ivi citata).

119

In tali circostanze, l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché la decisione 2006/928 non ostano a una normativa o a una prassi nazionale secondo la quale le decisioni della corte costituzionale vincolano gli organi giurisdizionali ordinari, purché il diritto nazionale garantisca l’indipendenza di detta corte costituzionale nei confronti, in particolare, dei poteri legislativo ed esecutivo, come richiesto da tali disposizioni. Per contro, se il diritto nazionale non garantisce tale indipendenza, le predette disposizioni del diritto dell’Unione ostano a una siffatta normativa o prassi nazionale, in quanto una siffatta corte costituzionale non è in grado di garantire la tutela giurisdizionale effettiva richiesta dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE [sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 44 e giurisprudenza ivi citata].

120

Nel caso di specie, i quesiti sollevati dal giudice del rinvio con riguardo al requisito dell’indipendenza dei giudici e derivanti da tali disposizioni del diritto dell’Unione vertono, da un lato, sul medesimo insieme di aspetti relativi allo status, alla composizione e al funzionamento della Corte costituzionale che ha pronunciato le sentenze di cui trattasi nel procedimento principale già oggetto delle cause sfociate nella sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a. (C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034). Inoltre, le presenti domande di pronuncia pregiudiziale contengono al riguardo, sostanzialmente, indicazioni identiche a quelle contenute in dette cause. Orbene, come emerge dalle considerazioni svolte ai punti da 231 a 237 di detta sentenza, tali indicazioni non sono idonee a dimostrare che la Corte costituzionale non soddisfa i requisiti di indipendenza e di imparzialità, richiamati ai punti da 113 a 119 della presente ordinanza, né che le sentenze oggetto del procedimento principale siano state pronunciate in un contesto tale da suscitare un legittimo dubbio quanto al pieno rispetto di tali requisiti da parte della Corte costituzionale.

121

Per quanto riguarda, dall’altra, la responsabilità disciplinare in cui possono incorrere i giudici ordinari, secondo la normativa nazionale di cui trattasi, in caso di inosservanza delle decisioni della Corte costituzionale, è pur vero che la tutela dell’indipendenza dei giudici non può, in particolare, avere la conseguenza di escludere totalmente che la responsabilità disciplinare di un giudice possa, in taluni casi del tutto eccezionali, sussistere a causa di decisioni giudiziarie adottate da quest’ultimo. Infatti, un siffatto requisito di indipendenza non mira, evidentemente, ad avallare eventuali condotte gravi e totalmente inescusabili imputabili ai giudici, che consisterebbero, ad esempio, nel violare deliberatamente e con dolo o colpa particolarmente gravi e grossolani le norme del diritto nazionale e dell’Unione di cui essi dovrebbero garantire il rispetto, o nel commettere un arbitrio o un diniego di giustizia quando essi sono chiamati, in quanto depositari della funzione giudicante, a pronunciarsi sulle controversie loro sottoposte dai cittadini [sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 83 e giurisprudenza ivi citata].

122

Tuttavia, risulta essenziale, al fine di preservare l’indipendenza dei giudici ed evitare in tal modo che il regime disciplinare possa essere sviato dalle sue finalità legittime e utilizzato a fini di controllo politico delle decisioni giudiziarie o di pressione sui giudici, che il fatto che una decisione giudiziaria contenga un eventuale errore nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme del diritto nazionale e dell’Unione, o nella valutazione dei fatti e nella valutazione delle prove, non possa, di per sé, condurre a contestare un illecito disciplinare al giudice interessato [sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 84 e giurisprudenza ivi citata].

123

Di conseguenza, occorre che la contestazione di un illecito disciplinare a un giudice a causa di una decisione giudiziaria sia limitata a casi del tutto eccezionali, come quelli menzionati al punto 121 della presente ordinanza, e inquadrata, a tal proposito, da criteri oggettivi e verificabili, attinenti a doveri imperativi relativi alla buona amministrazione della giustizia, nonché da garanzie dirette a evitare qualsiasi rischio di pressioni esterne sul contenuto delle decisioni giudiziarie e a escludere così qualsiasi legittimo dubbio, nella mente dei cittadini, quanto all’impermeabilità dei giudici interessati e alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti [sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 86 e giurisprudenza ivi citata].

124

Nel caso di specie, dalle indicazioni contenute nelle domande di pronuncia pregiudiziale non emerge che la responsabilità disciplinare dei giudici ordinari nazionali per mancato rispetto delle decisioni della Corte costituzionale, prevista all’articolo 99, lettera ș), della legge n. 303/2004, il cui testo non contiene nessun’altra condizione, sia limitata ai casi del tutto eccezionali menzionati al punto 121 della presente ordinanza, in contrasto con la giurisprudenza ricordata ai punti 122 e 123 sempre della presente ordinanza.

125

Ne consegue che l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché la decisione 2006/928 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa o a una prassi nazionale secondo la quale le decisioni della corte costituzionale vincolano i giudici ordinari, purché il diritto nazionale garantisca l’indipendenza di detta corte costituzionale nei confronti, in particolare, dei poteri legislativo ed esecutivo, come essa è richiesta da tali disposizioni. D’altra parte, tali disposizioni del Trattato UE e la citata decisione devono essere interpretate nel senso che ostano a una norma nazionale ai sensi della quale qualsiasi inosservanza delle decisioni della corte costituzionale nazionale da parte dei giudici ordinari nazionali è idonea a far sorgere la loro responsabilità disciplinare (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 242).

126

In tali circostanze, e trattandosi di cause in cui la normativa o la prassi nazionale di cui trattasi nel procedimento principale costituisce un’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, non risulta necessario, al fine di rispondere ai quesiti del giudice del rinvio e della soluzione delle controversie di cui quest’ultimo è investito, un esame autonomo dell’articolo 47 della Carta, che non potrebbe che confermare la conclusione già esposta al punto che precede.

Sul primato del diritto dell’Unione

127

Il giudice del rinvio evidenzia che la giurisprudenza della Corte costituzionale risultante dalle sentenze di cui trattasi nel procedimento principale, della cui compatibilità con il diritto dell’Unione esso dubita, è, ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 4, della Costituzione rumena, vincolante e deve essere osservata dagli organi giurisdizionali nazionali, pena l’irrogazione ai membri che li compongono di una sanzione disciplinare ai sensi dell’articolo 99, lettera ș), della legge n. 303/2004. In tali circostanze, esso chiede se il principio del primato del diritto dell’Unione osti a una siffatta normativa o prassi nazionale e autorizzi un organo giurisdizionale nazionale a disapplicare una giurisprudenza di tal genere, senza che i suoi membri siano esposti al rischio di essere destinatari di una sanzione disciplinare.

128

A tale riguardo, ai punti da 245 a 248 della sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a. (C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034), la Corte ha ricordato la sua consolidata giurisprudenza sul Trattato CEE che ha indicato il principio del primato del diritto dell’Unione tra le caratteristiche fondamentali dell’ordinamento giuridico dell’Unione, precisando che dette caratteristiche fondamentali dell’ordinamento giuridico dell’Unione e l’importanza dell’osservanza che è loro dovuta sono state, del resto, confermate dalla ratifica, senza riserve, dei Trattati che modificano il Trattato CEE e, in particolare, del Trattato di Lisbona. Al punto 249 di detta sentenza, essa aggiunge che l’articolo 4, paragrafo 2, TUE prevede che l’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri dinanzi ai Trattati. Orbene, l’Unione può rispettare tale uguaglianza solo se per gli Stati membri, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, è impossibile far prevalere, nei confronti dell’ordinamento giuridico dell’Unione, un provvedimento unilaterale di qualsiasi genere.

129

Dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Corte ha costantemente confermato la precedente giurisprudenza relativa al principio del primato del diritto dell’Unione, principio che impone a tutte le istituzioni degli Stati membri di dare pieno effetto alle diverse norme dell’Unione; il diritto degli Stati membri non può pregiudicare l’efficacia riconosciuta a tali diverse norme nel territorio di detti Stati [sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 50 e giurisprudenza ivi citata].

130

Pertanto, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, il fatto che uno Stato membro invochi disposizioni di diritto nazionale, quand’anche di rango costituzionale, non può pregiudicare l’unità e l’efficacia del diritto dell’Unione. Infatti, conformemente a una giurisprudenza consolidata, gli effetti derivanti dal principio del primato del diritto dell’Unione si impongono a tutti gli organi di uno Stato membro, senza che, in particolare, le disposizioni interne, ivi comprese quelle di rango costituzionale, possano opporvisi [sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 51 e giurisprudenza ivi citata].

131

A tal riguardo, occorre segnatamente ricordare che il principio del primato impone al giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto dell’Unione, l’obbligo, ove non possa procedere a un’interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione, di garantire la piena efficacia delle prescrizioni di tale diritto nella controversia di cui è investito, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale, anche posteriore, contraria a una disposizione del diritto dell’Unione che abbia effetto diretto, senza dovere chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 252 e giurisprudenza ivi citata).

132

Orbene, per quanto riguarda le disposizioni del diritto dell’Unione oggetto delle presenti domande di pronuncia pregiudiziale, occorre rammentare che dalla giurisprudenza della Corte discende che l’articolo 19 paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, nonché i parametri di riferimento di cui all’allegato della decisione 2006/928 sono formulati in termini chiari e precisi e non sono corredati di alcuna condizione, ragion per cui hanno effetto diretto (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 253 e giurisprudenza ivi citata).

133

In tale contesto, occorre precisare che, conformemente all’articolo 19 TUE, sebbene spetti ai giudici nazionali e alla Corte garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione nell’insieme degli Stati membri nonché la tutela giurisdizionale effettiva spettante ai singoli in forza di detto diritto, la Corte detiene una competenza esclusiva a fornire l’interpretazione definitiva di detto diritto. Orbene, nell’esercizio di tale competenza, spetta in ultima istanza alla Corte precisare la portata del principio del primato del diritto dell’Unione alla luce delle disposizioni pertinenti di tale diritto, poiché tale portata non può dipendere dall’interpretazione di disposizioni del diritto nazionale né dall’interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione adottata da un giudice nazionale che non corrisponda a quella della Corte. A tal fine, il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto dall’articolo 267 TFUE, che costituisce la chiave di volta del sistema giurisdizionale istituito dai trattati, instaura un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e i giudici degli Stati membri, che mira ad assicurare l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione, permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l’autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell’ordinamento istituito dai Trattati (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 254 e giurisprudenza ivi citata).

134

Nel caso di specie, il giudice del rinvio rileva che, in forza della Costituzione rumena, esso è vincolato dalla giurisprudenza derivante dalle sentenze della Corte costituzionale di cui trattasi nel procedimento principale e non può, a pena di vedere i propri membri esposti al rischio di un procedimento o di sanzioni disciplinari, disapplicare tale giurisprudenza, quand’anche ritenga, alla luce di una sentenza pronunciata in via pregiudiziale dalla Corte, che detta giurisprudenza sia contraria al diritto dell’Unione.

135

A questo proposito, occorre ricordare che una decisione emessa in via pregiudiziale dalla Corte vincola il giudice nazionale, per quanto concerne l’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione in questione, per la definizione della controversia principale. In tal senso, al giudice nazionale che ha esercitato la facoltà o che ha adempiuto l’obbligo di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE non può impedirsi di dare al diritto dell’Unione, con effetto immediato, un’applicazione conforme alla pronunzia o alla giurisprudenza della Corte, altrimenti verrebbe ridotto l’effetto utile di tale disposizione. Occorre aggiungere che il potere di fare, all’atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare una normativa o una prassi nazionale che eventualmente osti alla piena efficacia delle norme del diritto dell’Unione costituisce parte integrante del ruolo di giudice dell’Unione che incombe al giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le norme del diritto dell’Unione, cosicché l’esercizio di tale potere costituisce una garanzia inerente all’indipendenza dei giudici derivante dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punti 256257 e giurisprudenza ivi citata).

136

È quindi incompatibile con le esigenze inerenti alla natura stessa del diritto dell’Unione qualsiasi normativa o prassi nazionale la quale porti ad una riduzione dell’efficacia di tale diritto per il fatto che sia negato al giudice, competente ad applicarlo, il potere di fare, all’atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare una disposizione o una prassi nazionale che eventualmente osti alla piena efficacia delle norme dell’Unione aventi efficacia diretta [sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 63 e giurisprudenza ivi citata].

137

Orbene, una normativa o una prassi nazionale ai sensi della quale le sentenze della corte costituzionale nazionale vincolano i giudici ordinari, mentre questi ultimi ritengono, alla luce di una sentenza emessa in via pregiudiziale dalla Corte, che la giurisprudenza derivante da tali sentenze costituzionali sia contraria al diritto dell’Unione, è idonea ad impedire a detti giudici di garantire la piena efficacia dei dettami di tale diritto, effetto ostativo che può essere rafforzato dalla circostanza che il diritto nazionale qualifica l’eventuale inosservanza di tale giurisprudenza costituzionale alla stregua di un illecito disciplinare (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 259).

138

In tale contesto, occorre rilevare che l’articolo 267 TFUE osta a qualsiasi normativa o prassi nazionale idonea a impedire ai giudici nazionali, a seconda del caso, di avvalersi della facoltà o di conformarsi all’obbligo, di cui a tale articolo 267, di rivolgersi in via pregiudiziale alla Corte. Del resto, secondo la giurisprudenza ricordata al punto 116 della presente ordinanza, il fatto che i giudici nazionali non siano esposti a procedimenti o a sanzioni disciplinari per aver esercitato la facoltà, di loro esclusiva competenza, di adire la Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE, costituisce una garanzia inerente all’indipendenza di tali giudici. Parimenti, nell’ipotesi in cui, a seguito della risposta della Corte, un giudice ordinario nazionale dovesse ritenere che la giurisprudenza della corte costituzionale nazionale sia contraria al diritto dell’Unione, il fatto che tale giudice nazionale disapplichi detta giurisprudenza, conformemente al principio del primato di tale diritto, non può in alcun modo essere idoneo a far sorgere la sua responsabilità disciplinare (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 260 e la giurisprudenza ivi citata).

139

Ne consegue che il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che osta ad una norma o prassi nazionale ai sensi della quale i giudici ordinari nazionali sono vincolati dalle sentenze della corte costituzionale nazionale e non possono, per questo motivo e salvo commettere un illecito disciplinare, disapplicare, di propria iniziativa, la giurisprudenza risultante da tali sentenze, laddove ritengano, alla luce di una sentenza della Corte, che tale giurisprudenza sia contraria all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, all’articolo 325, paragrafo 1, TFUE o alla decisione 2006/928 (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 262).

140

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione nelle cause C‑859/19, C‑926/19 e C‑929/19 dichiarando che

l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché la decisione 2006/928 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa o a una prassi nazionale ai sensi della quale le decisioni della corte costituzionale nazionale vincolano i giudici ordinari, purché il diritto nazionale garantisca l’indipendenza di detta corte costituzionale nei confronti, in particolare, dei poteri legislativo ed esecutivo, come essa è richiesta da tali disposizioni. Dette disposizioni del Trattato UE e la citata decisione devono invece essere interpretate nel senso che ostano a una norma nazionale ai sensi della quale qualsiasi inosservanza delle decisioni della corte costituzionale nazionale da parte dei giudici ordinari nazionali è idonea a far sorgere la loro responsabilità disciplinare;

il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa o a una prassi nazionale ai sensi della quale i giudici ordinari nazionali sono vincolati dalle decisioni della corte costituzionale nazionale e non possono, per questo motivo e salvo commettere un illecito disciplinare, disapplicare, di propria iniziativa, la giurisprudenza risultante da tali decisioni, laddove ritengano, alla luce di una sentenza della Corte, che tale giurisprudenza sia contraria all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, all’articolo 325, paragrafo 1, TFUE o alla decisione 2006/928.

Sulle spese

141

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:

 

1)

L’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 2 della convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995, e la decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione,

devono essere interpretati nel senso che:

ostano a una normativa o prassi nazionale secondo la quale le pronunce in materia di corruzione e di frode in relazione all’imposta sul valore aggiunto che non sono state emesse, in primo grado, da collegi giudicanti specializzati in tale materia, o, in appello, da collegi giudicanti i cui membri siano stati tutti nominati mediante sorteggio, sono affette da nullità assoluta di modo che i casi di corruzione e di frode in relazione all’imposta sul valore aggiunto di cui trattasi debbano, se necessario a seguito di un ricorso straordinario contro sentenze definitive, essere riesaminati in primo e/o in secondo grado, nei limiti in cui l’applicazione di tale normativa o prassi nazionale sia idonea a creare un rischio sistemico d’impunità per fatti che costituiscono gravi reati di frode a danno degli interessi finanziari dell’Unione, o di corruzione in generale. L’obbligo di garantire che reati del genere siano oggetto di sanzioni penali aventi carattere effettivo e dissuasivo non esonera il giudice del rinvio dal verificare il necessario rispetto dei diritti fondamentali garantiti dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. I requisiti derivanti da detto articolo 47, secondo comma, prima frase, non ostano alla disapplicazione di una siffatta normativa o prassi nazionale quando essa sia idonea a creare un tale rischio sistemico d’impunità.

 

2)

L’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e la decisione 2006/928

devono essere interpretati nel senso che:

non ostano a una normativa o a una prassi nazionale secondo la quale le decisioni della corte costituzionale nazionale vincolano i giudici ordinari, purché il diritto nazionale garantisca l’indipendenza di detta corte costituzionale nei confronti, in particolare, dei poteri legislativo ed esecutivo, come essa è richiesta da tali disposizioni. Dette disposizioni del Trattato UE e la citata decisione devono invece essere interpretate nel senso che ostano a una norma nazionale ai sensi della quale qualsiasi inosservanza delle decisioni della corte costituzionale nazionale da parte dei giudici ordinari nazionali è idonea a far sorgere la loro responsabilità disciplinare.

 

3)

Il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa o a una prassi nazionale ai sensi della quale i giudici ordinari nazionali sono vincolati dalle decisioni della corte costituzionale nazionale e non possono, per questo motivo e salvo commettere un illecito disciplinare, disapplicare, di propria iniziativa, la giurisprudenza risultante da tali decisioni, laddove ritengano, alla luce di una sentenza della Corte, che tale giurisprudenza sia contraria all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, all’articolo 325, paragrafo 1, TFUE o alla decisione 2006/928.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.