Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 14 gennaio 2021 – UC e TD (Vizi di forma dell’atto d’accusa)

(causa C‑769/19) ( 1 )

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 6 – Diritto delle persone indagate o imputate di essere informate dei loro diritti – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Trattazione di una causa entro un termine ragionevole – Normativa nazionale che prevede la conclusione del procedimento giudiziario in caso di vizi di forma dell’atto d’accusa rilevati dal giudice – Restituzione degli atti al pubblico ministero per la formulazione di un nuovo atto d’accusa – Ammissibilità»

Cooperazione giudiziaria in materia penale – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Direttiva 2012/13 – Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico – Diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole – Normativa nazionale che prevede la conclusione del procedimento giudiziario in caso di vizi di forma della richiesta di rinvio a giudizio – Obbligo di restituire gli atti al pubblico ministero per la formulazione di una nuova richiesta di rinvio a giudizio – Ammissibilità

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, secondo comma; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/13, art. 6, §§ 1, 3 e 4)

(v. punti 43-53, 56, 59 e dispositivo)

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il principio del primato del diritto dell’Unione e il diritto al rispetto della dignità umana devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, nel caso di richiesta di rinvio a giudizio viziata per mancanza di chiarezza, incompletezza o contraddittorietà del suo contenuto, non consente in nessun caso al pubblico ministero di sanare tali vizi nell’udienza preliminare nel corso della quale sono stati rilevati e impone al giudice di porre fine al procedimento giurisdizionale e restituire gli atti al pubblico ministero per la formulazione di una nuova richiesta di rinvio a giudizio.


( 1 ) GU C 27 del 27.1.2020.