ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

17 dicembre 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 2, punto 8, lettera c), e punto 9 – Contratto negoziato fuori dei locali commerciali – Nozione di “locali commerciali” – Contratto concluso presso lo stand di una fiera commerciale immediatamente dopo che il consumatore che si trovava in uno spazio comune della fiera è stato avvicinato dal professionista»

Nella causa C‑465/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Amtsgericht Straubing (Tribunale circoscrizionale di Straubing, Germania), con decisione del 12 giugno 2019, pervenuta in cancelleria il 19 giugno 2019, nel procedimento

B & L Elektrogeräte GmbH

contro

GC,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da M. Safjan, presidente di sezione (relatore), L. Bay Larsen e C. Toader, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 8, lettera c), e punto 9, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).

2

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la B & L Elektrogeräte GmbH e GC in merito alla conclusione tra dette parti di un contratto per la vendita di un aspiratore a vapore in occasione di una fiera commerciale.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 21 e 22 della direttiva 2011/83 sono formulati come segue:

«(21)

Un contratto negoziato fuori dei locali commerciali dovrebbe essere definito come un contratto concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista, ad esempio al domicilio o sul posto di lavoro del consumatore. Fuori dei locali commerciali il consumatore può essere sottoposto a una potenziale pressione psicologica o può trovarsi di fronte a un elemento di sorpresa, indipendentemente dal fatto che [abbia] richiesto o meno la visita del professionista. La definizione di contratto negoziato fuori dei locali commerciali dovrebbe comprendere anche le situazioni in cui il consumatore è avvicinato personalmente e singolarmente fuori dei locali commerciali ma il contratto è concluso immediatamente dopo nei locali del professionista o mediante comunicazione a distanza. (...) Gli acquisti effettuati durante un’escursione organizzata dal professionista durante la quale è effettuata la promozione e la vendita dei prodotti acquistati dovrebbero essere considerati contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

(22)

I locali commerciali dovrebbero includere qualsiasi forma di locale (ad esempio negozi, chioschi o camion) che serva da luogo permanente o abituale di commercio per il professionista. I chioschi di vendita al mercato o in una fiera dovrebbero essere considerati locali commerciali se soddisfano tale condizione. I locali adibiti alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività a carattere stagionale, per esempio durante la stagione turistica in una località sciistica o balneare, dovrebbero essere considerati locali commerciali in quanto il professionista svolge la sua attività in tali locali in modo abituale. Spazi accessibili al pubblico, quali strade, centri commerciali, spiagge, impianti sportivi e trasporti pubblici, che il professionista utilizza a carattere eccezionale per le sue attività commerciali, nonché domicili privati o il posto di lavoro, non dovrebbero essere considerati locali commerciali. (...)».

4

L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», dispone:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

8)

“contratto negoziato fuori dei locali commerciali”: qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore:

a)

concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista;

(...)

c)

concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure

(...)

9)

“locali commerciali”:

a)

qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività su base permanente; oppure

b)

qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attività a carattere abituale;

(...)».

5

L’articolo 9 di detta direttiva, intitolato «Diritto di recesso», prevede, al paragrafo 1:

«Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 16, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all’articolo 13, paragrafo 2, e all’articolo 14».

Diritto tedesco

6

La direttiva 2011/83 è stata trasposta nel diritto tedesco dal Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie und zur Änderung des Gesetzes zur Regelung der Wohnungsvermittlung (legge sul recepimento della direttiva sui diritti dei consumatori e sulla modifica della legge di regolamentazione della mediazione nella locazione immobiliare), del 20 settembre 2013 (BGBl. 2013 I, pag. 3642).

Procedimento principale e questione pregiudiziale

7

La B & L Elektrogeräte è una società con sede in Germania che commercializza aspiratori a vapore, in particolare nell’ambito di fiere commerciali.

8

Come risulta dalla decisione di rinvio, GC e sua moglie hanno partecipato a una fiera commerciale tenutasi a Straubing (Germania). Essi si trovavano nel corridoio di uno dei padiglioni di detta fiera, dinanzi allo stand della B & L Elektrogeräte, quando un dipendente di quest’ultima li ha avvicinati, dal suo stand o nel corridoio, per convincerli ad acquistare un aspiratore.

9

Su invito del dipendente di detta società, GC e sua moglie si sono recati all’interno di tale stand e vi hanno concluso un contratto per la vendita di un aspiratore.

10

Successivamente, GC ha informato la B & L Elektrogeräte di non voler «mantenere in vigore» detto contratto. Lo stesso ha ritenuto di godere di un diritto di recesso, ai sensi della normativa tedesca, e di non essere stato informato di tale diritto al momento della conclusione del suddetto contratto.

11

La B & L Elektrogeräte ha citato GC dinanzi al giudice del rinvio, l’Amtsgericht Straubing (Tribunale circoscrizionale di Straubing, Germania), al fine di ottenere la condanna di GC al pagamento del prezzo convenuto nel contratto.

12

Il giudice del rinvio ritiene che lo stand occupato dalla B & L Elektrogeräte in tale fiera commerciale debba essere considerato «locale commerciale», ai sensi dell’articolo 2, punto 9, della direttiva 2011/83, così come interpretato dalla Corte nella sentenza del 7 agosto 2018, Verbraucherzentrale Berlin (C‑485/17, EU:C:2018:642).

13

Tale giudice rileva che il suddetto stand, collocato in uno dei padiglioni della fiera, era uno spazio non chiuso bensì aperto, e che consumatori, quali GC e sua moglie, che sostano, in mezzo a un corridoio di un padiglione, dinanzi allo stand di un venditore, dovevano aspettarsi che quest’ultimo si sarebbe rivolto a loro.

14

Detto giudice precisa tuttavia che, nella causa sottoposta al suo esame, il corridoio in questione non poteva essere chiaramente considerato un locale commerciale del professionista, in quanto non era utilizzato per l’esercizio della sua attività, ma consentiva l’accesso a tutti gli stand dei professionisti presenti in tale padiglione. Il giudice del rinvio si chiede se, giacché il considerando 22 della direttiva 2011/83 mira a precisare che uno spazio pubblico che il professionista utilizza a carattere eccezionale non costituisce, in via di principio, un «locale commerciale», ai sensi dell’articolo 2, punto 9, di tale direttiva, la situazione di fatto di cui trattasi in tale causa non corrisponderebbe a quella contemplata da detto considerando.

15

Pertanto, il caso in cui il contratto di vendita è concluso quando il consumatore e il professionista si trovano rispettivamente all’esterno e all’interno del locale commerciale, che corrisponderebbe alla situazione di fatto di cui trattasi nella causa che è stata sottoposta al giudice del rinvio, integrerebbe la fattispecie di «contratto negoziato fuori dei locali commerciali», ai sensi dell’articolo 2, punto 8, lettera c), della direttiva 2011/83, e al suddetto consumatore dovrebbe essere riconosciuto un diritto di recesso.

16

In tale contesto l’Amtsgericht Straubing (Tribunale circoscrizionale di Straubing) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sussista un contratto negoziato fuori dei locali commerciali a termini dell’articolo 2, punto 8, lettera c), della direttiva 2011/83/UE con conseguente sorgere di un diritto di recesso ai sensi dell’articolo 9 di [tale] direttiva, nel caso in cui un professionista che si trova in una fiera o dinanzi ad uno stand qualificabile come locale commerciale a termini dell’articolo 2, punto 9, di [detta] direttiva, avvicini un consumatore che sosta, in un padiglione di una fiera per consumatori, nel corridoio antistante detto stand senza comunicare con il professionista, e successivamente il contratto venga concluso all’interno dello stand».

Sulla questione pregiudiziale

17

Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando la risposta a una questione sollevata in via pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

18

Tale disposizione deve essere applicata nella presente causa.

19

Con la sua questione, il giudice del rinvio vuole sapere, in sostanza, se l’articolo 2, punto 8, della direttiva 2011/83, in combinato disposto con il punto 9 di tale articolo, debba essere interpretato nel senso che un contratto concluso tra un professionista e un consumatore in uno stand di un professionista in occasione di una fiera commerciale, immediatamente dopo che tale consumatore, che si trovava nel corridoio comune ai diversi stand presenti in un padiglione della fiera, è stato avvicinato da detto professionista, è un «contratto negoziato fuori dei locali commerciali», ai sensi di tale disposizione.

20

In via preliminare, occorre ricordare che la direttiva 2011/83 definisce un «contratto negoziato fuori dei locali commerciali», da una parte, all’articolo 2, punto 8, lettera a), come qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista e, dall’altra parte, all’articolo 2, punto 8, lettera c), come qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore.

21

Per quanto riguarda la nozione di «locali commerciali», quest’ultima è definita all’articolo 2, punto 9, di tale direttiva come comprensiva, da una parte, di qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività su base permanente e, dall’altra, di qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attività a carattere abituale.

22

In tal senso, la Corte ha già dichiarato che uno degli obiettivi della direttiva 2011/83 è espresso in particolare nel considerando 21 della stessa, secondo cui, quando il consumatore si trova fuori dei locali commerciali, può essere sottoposto a una potenziale pressione psicologica o può trovarsi di fronte a un elemento di sorpresa, indipendentemente dal fatto che abbia richiesto o meno la visita del professionista. A tale riguardo, il legislatore dell’Unione ha voluto prendere in considerazione anche delle situazioni in cui il consumatore è avvicinato personalmente e singolarmente fuori dei locali commerciali, ma il contratto è concluso immediatamente dopo nei locali del professionista o mediante comunicazione a distanza (sentenza del 7 agosto 2018, Verbraucherzentrale Berlin, C‑485/17, EU:C:2018:642, punto 33).

23

Ne consegue che se il legislatore dell’Unione ha previsto la protezione del consumatore, per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, nei casi in cui, al momento della conclusione del contratto, il consumatore non si trova in un locale occupato in maniera permanente o abituale dal professionista, è perché ha ritenuto che, recandosi spontaneamente in un locale siffatto, il consumatore di cui trattasi possa aspettarsi di essere avvicinato dal professionista, cosicché, all’occorrenza, non può legittimamente affermare in un momento successivo di essere stato sorpreso dall’offerta di tale professionista (sentenza del 7 agosto 2018, Verbraucherzentrale Berlin, C‑485/17, EU:C:2018:642, punto 34).

24

Per quanto riguarda, più in particolare, una situazione in cui un professionista esercita le proprie attività presso uno stand di una fiera commerciale, va ricordato che, come indicato nel considerando 22 della direttiva 2011/83, i chioschi di vendita al mercato o in una fiera devono essere considerati locali commerciali se servono da luogo permanente o abituale di commercio per il professionista (v., in tal senso, sentenza del 7 agosto 2018, Verbraucherzentrale Berlin, C‑485/17, EU:C:2018:642, punto 41).

25

Risulta del pari da tale considerando che, per contro, gli spazi accessibili al pubblico, quali strade, centri commerciali, spiagge, impianti sportivi e trasporti pubblici, che il suddetto professionista utilizza a carattere eccezionale per le sue attività commerciali, nonché domicili privati o il posto di lavoro, non dovrebbero essere considerati locali commerciali (v., in tal senso, sentenza del 7 agosto 2018, Verbraucherzentrale Berlin, C‑485/17, EU:C:2018:642, punto 42).

26

È in particolare alla luce di tali considerazioni che la Corte ha dichiarato, nella sentenza del 7 agosto 2018, Verbraucherzentrale Berlin (C‑485/17, EU:C:2018:642), che l’articolo 2, punto 9, della direttiva 2011/83 deve essere interpretato nel senso che uno stand, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, di un professionista presso una fiera commerciale, in cui egli esercita le proprie attività pochi giorni all’anno, è un «locale commerciale», ai sensi di tale disposizione, se, alla luce dell’insieme delle circostanze di fatto che accompagnano le attività di cui trattasi, e in particolare dell’aspetto di tale stand e delle informazioni fornite nei locali della fiera stessa, un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto possa ragionevolmente aspettarsi che detto professionista vi eserciti le proprie attività e che gli proponga di concludere un contratto, il che spetta al giudice nazionale verificare.

27

Nella fattispecie, risulta dalla decisione di rinvio che il contratto di cui alla causa principale è stato concluso tra GC, un consumatore, e la B & L Elektrogeräte, un professionista, nello stand di quest’ultima presso una fiera commerciale, essendo detto stand considerato dal giudice del rinvio un «locale commerciale», ai sensi dell’articolo 2, punto 9, della direttiva 2011/83, così come interpretato dalla Corte nella sentenza del 7 agosto 2018, Verbraucherzentrale Berlin (C‑485/17, EU:C:2018:642).

28

In tali circostanze, occorre valutare se il fatto che tale contratto sia stato concluso immediatamente dopo che detto consumatore, che si trovava in un corridoio comune ai diversi stand presenti in un padiglione della fiera, è stato avvicinato da tale professionista consente tuttavia di considerare che il suddetto contratto è un contratto «negoziato fuori dei locali commerciali», ai sensi dell’articolo 2, punto 8, della direttiva 2011/83.

29

A tale riguardo, il corridoio comune ai diversi stand presenti nel padiglione nel quale si trovava quello della B & L Elektrogeräte non può essere considerato un «locale commerciale», ai sensi dell’articolo 2, punto 9, della direttiva 2011/83, laddove tale corridoio consentiva l’accesso a tutti gli stand dei professionisti presenti in detto padiglione.

30

Tale circostanza di fatto che è stata accertata dal giudice del rinvio coincide con l’ipotesi di cui al considerando 22 della direttiva 2011/83, in forza del quale spazi accessibili al pubblico, quali strade e centri commerciali, non dovrebbero essere considerati «locali commerciali».

31

In tali circostanze, si deve rilevare che un contratto tra un professionista e un consumatore concluso nei locali commerciali del professionista immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali commerciali del professionista, quale il corridoio comune ai diversi stand presenti in un padiglione della fiera, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, è un «contratto negoziato fuori dei locali commerciali», ai sensi dell’articolo 2, punto 8, lettera c), della direttiva 2011/83.

32

Infatti, come ricordato al punto 22 della presente ordinanza, qualora si trovi fuori dei locali commerciali del professionista, il consumatore può essere sottoposto a una potenziale pressione psicologica o può trovarsi di fronte a un elemento di sorpresa, indipendentemente dal fatto che abbia richiesto o meno la visita del professionista. Il considerando 21 della direttiva 2011/83 prevede che, in tal senso, il legislatore dell’Unione ha inteso comprendere anche le situazioni in cui il consumatore è avvicinato personalmente e singolarmente fuori dei locali commerciali ma il contratto è concluso immediatamente dopo nei locali del professionista.

33

Tale elemento di sorpresa è presente in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, in cui un consumatore si trova nel padiglione di una fiera commerciale, che rappresenta lo spazio comune ai diversi stand presenti in tale padiglione, in modo che, in questo contesto, soltanto lo stand del professionista in questione costituisce il suo locale commerciale, e in cui tale consumatore è avvicinato dal suddetto professionista al fine di concludere, immediatamente dopo, un contratto nel suo stand. Pertanto, tale contratto deve essere considerato un «contratto negoziato fuori dei locali commerciali», ai sensi dell’articolo 2, punto 8, lettera c), della direttiva 2011/83.

34

Dall’insieme delle considerazioni che precedono, risulta che alla questione sottoposta occorre rispondere che l’articolo 2, punto 8, della direttiva 2011/83, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 9, di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che un contratto concluso tra un professionista e un consumatore in uno stand di un professionista in occasione di una fiera commerciale, immediatamente dopo che tale consumatore, che si trovava nel corridoio comune ai diversi stand presenti in un padiglione della fiera, è stato avvicinato da detto professionista, è un «contratto negoziato fuori dei locali commerciali», ai sensi di tale disposizione.

Sulle spese

35

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 2, punto 8, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 9, di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che un contratto concluso tra un professionista e un consumatore in uno stand di un professionista in occasione di una fiera commerciale, immediatamente dopo che tale consumatore, che si trovava nel corridoio comune ai diversi stand presenti in un padiglione della fiera, è stato avvicinato da detto professionista, è un «contratto negoziato fuori dei locali commerciali», ai sensi di tale disposizione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.