ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
14 aprile 2021 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Clausole abusive – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Esclusione dall’ambito di applicazione di tale direttiva delle clausole contrattuali che riproducono disposizioni imperative di diritto nazionale – Articolo 4, paragrafo 2 – Eccezione alla valutazione del carattere abusivo di una clausola – Contratto di mutuo espresso in valuta estera – Asserita violazione dell’obbligo di informazione gravante sul professionista – Esame preliminare da parte del giudice nazionale alla luce dell’articolo 1, paragrafo 2»
Nella causa C‑364/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunalul Galați (Tribunale superiore di Galați, Romania), con decisione del 27 febbraio 2019, pervenuta in cancelleria il 7 maggio 2019, nel procedimento
XU,
YV,
ZW,
AU,
BZ,
CA,
DB,
EC
contro
SC Credit Europe Ipotecar IFN SA,
Credit Europe Bank NV,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta L. Bay Larsen, presidente di Sezione, C. Toader e N. Jääskinen (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per il governo rumeno, inizialmente da R.I. Hațieganu, A. Rotăreanu e da C.-R. Canțăr, successivamente da E. Gane, R.I. Hațieganu e A. Rotăreanu, in qualità di agenti; |
– |
per la Commissione europea, da N. Ruiz García e C. Gheorghiu, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, e dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone XU, YV, ZW, AU, BZ, CA, DB ed EC alla SC Credit Europe Ipotecar IFN SA (in prosieguo: la «Credit Europe Ipotecar») e alla Credit Europe Bank NV con riferimento al presunto carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto di mutuo espresso in valuta estera, in base alla quale la somma prestata deve essere rimborsata in tale valuta e il rischio legato alle fluttuazioni del suo tasso di cambio grava sui mutuatari. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 |
Ai sensi del tredicesimo considerando della direttiva 93/13: «considerando che si parte dal presupposto che le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non contengono clausole abusive; che pertanto non si reputa necessario sottoporre alle disposizioni della presente direttiva le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative nonché principi o disposizioni di convenzioni internazionali di cui gli Stati membri o la Comunità sono parte; che a questo riguardo l’espressione “disposizioni legislative o regolamentari imperative” che figura all’articolo 1, paragrafo 2 comprende anche le regole che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo». |
4 |
L’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva prevede quanto segue: «Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o la Comunità sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva». |
5 |
L’articolo 4, paragrafo 2, della suddetta direttiva è formulato come segue: «La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile». |
Diritto rumeno
6 |
L’articolo 1578 del Cod Civil (codice civile), nella sua versione in vigore alla data dei fatti oggetto del procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»), prevedeva quanto segue: «L’obbligazione derivante da un mutuo in danaro riguarda sempre il medesimo importo indicato nel contratto. Se interviene un aumento o una diminuzione del valore della valuta prima che scada il termine del pagamento, il debitore deve restituire l’importo ricevuto in prestito ed è obbligato a restituirlo unicamente nella valuta avente corso legale al momento del pagamento». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
7 |
L’8 novembre 2007, quattro dei ricorrenti nel procedimento principale, aventi lo status di consumatori, stipulavano con la Credit Europe Ipotecar, società con sede in Romania, un contratto di mutuo ipotecario di durata trentennale espresso in franchi svizzeri (CHF). Gli altri ricorrenti nel procedimento principale sono i successori di un quinto consumatore, parte di detto contratto e deceduto il 6 aprile 2014. |
8 |
L’articolo 6.1 del contratto di cui trattasi prevedeva che l’importo erogato dovesse essere rimborsato nella valuta estera in cui era stato espresso e faceva gravare sui mutuatari l’eventuale rischio di cambio, vale a dire il rischio legato alle fluttuazioni del tasso di cambio tra detta valuta e il leu rumeno (RON). |
9 |
Il 31 marzo 2009, la Credit Europe Ipotecar cedeva il credito da essa vantato in forza di detto contratto alla Credit Europe Bank. |
10 |
Il 3 ottobre 2011, a seguito di una richiesta di rinegoziazione presentata dai consumatori interessati, le parti contraenti stipulavano un atto integrativo a modifica dell’articolo 6.1 del contratto di mutuo di cui trattasi. Tuttavia, veniva mantenuta la previsione secondo cui il rimborso doveva essere effettuato in franchi svizzeri, fermo restando che l’eventuale rischio di cambio era a carico dei mutuatari. |
11 |
Il 16 marzo 2015, i ricorrenti nel procedimento principale convenivano la Credit Europe Ipotecar dinanzi alla Judecătoria Galați (Tribunale di primo grado di Galați, Romania), chiedendo principalmente, da un lato, l’accertamento del carattere abusivo e della nullità della clausola di cui all’articolo 6.1 del contratto di mutuo e, dall’altro, la stabilizzazione del tasso di cambio tra franco svizzero e leu rumeno al tasso di cambio avente corso alla data della conclusione del contratto di cui trattasi, oltre al rimborso delle somme versate in eccesso in ragione della svalutazione del leu rumeno sul franco svizzero a partire da detta data. A sostegno del loro ricorso, essi affermavano di aver stipulato un contratto di mutuo espresso in franchi svizzeri su consiglio della Credit Europe Ipotecar, che non li aveva informati del rischio di sopravvalutazione di detta moneta, benché un siffatto rischio fosse prevedibile da parte di tale creditore che, a differenza dei consumatori, disponeva di esperienza nel settore finanziario. |
12 |
A propria difesa, la Credit Europe Ipotecar eccepiva anzitutto l’irricevibilità delle domande relative all’articolo 6.1 del contratto di credito di cui trattasi, posto che la direttiva 93/13 non trovava applicazione e il diritto rumeno non riconosceva al giudice adito la possibilità di integrare un contratto con una clausola aggiuntiva. Detta società negava poi l’esistenza a suo carico di un obbligo di informare i mutuatari in merito al rischio di cambio, poiché l’evoluzione del tasso di cambio di una moneta non poteva essere nota in anticipo con certezza e ricadeva nell’alea riconoscibile da ciascun consumatore. A suo parere, infine, non poteva essere riconosciuto alcuno squilibrio contrattuale dal momento che la regola del «nominalismo monetario» è stata prevista dal legislatore nazionale ai sensi dell’articolo 1578 del codice civile e il ricorso principale violerebbe detta disposizione mirando a eliminare il rischio di cambio. |
13 |
Con sentenza del 30 gennaio 2018, la Judecătoria Galați (Tribunale di primo grado di Galați) respingeva in quanto infondato il capo della domanda vertente sul carattere abusivo e, quindi, sulla nullità della clausola di cui all’articolo 6.1 del contratto di mutuo di cui trattasi. |
14 |
A questo riguardo, il Tribunale succitato riteneva, anzitutto, che i ricorrenti nel procedimento principale fossero stati liberi di scegliere tra un mutuo espresso in lei rumeni o in una diversa valuta e che, stipulando un contratto di mutuo di durata trentennale espresso in una valuta diversa da quella in cui percepivano i propri stipendi, avevano implicitamente accettato di assumersi il rischio della fluttuazione monetaria, vale a dire il rischio di un cambiamento delle circostanze esistenti alla data della conclusione di detto contratto. |
15 |
A suo avviso, inoltre, le clausole del contratto de quo che impongono ai mutuatari di rimborsare le quote di mutuo in franchi svizzeri non determinavano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, posto che il creditore sopportava il rischio di un ribasso del tasso di cambio del franco svizzero rispetto al valore applicabile alla conversione di detta valuta in lei rumeni alla data della conclusione del contratto di cui trattasi, mentre i mutuatari sopportavano il rischio di un innalzamento di detto tasso. |
16 |
A parere della Judecătoria Galați (Tribunale di primo grado di Galați), non si potrebbe presumere che il creditore, grazie alla sua qualità di professionista nel settore finanziario e bancario, conoscesse o potesse prevedere l’evoluzione di detto tasso di cambio. Peraltro, una banca sarebbe sì certamente tenuta a informare il consumatore in merito agli aspetti essenziali delle condizioni di credito da essa offerte, ma i rischi generati dalla volatilità del tasso di cambio sarebbero, tuttavia, aspetti che devono essere valutati concretamente da ciascun mutuatario. |
17 |
Nel marzo 2018, i ricorrenti nel procedimento principale, da una parte, e la Credit Europe Ipotecar e la Credit Europe Bank, dall’altra, proponevano appello avverso la sentenza pronunciata da detto giudice dinanzi al Tribunalul Galați (Tribunale superiore di Galați), riprendendo essenzialmente gli argomenti sollevati in primo grado. |
18 |
Il giudice del rinvio ritiene che dalla giurisprudenza della Corte relativa alla direttiva 93/13 emerga che, in forza dell’articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva, quando una clausola contrattuale riproduce disposizioni di diritto nazionale applicabili tra i contraenti indipendentemente da una loro scelta o in mancanza di un diverso accordo tra di loro, detta clausola non ricade nell’ambito di applicazione della direttiva di cui trattasi. |
19 |
Esso osserva inoltre che l’articolo 1578 del codice civile, avente natura suppletiva, prevede che il mutuatario è tenuto a rimborsare al creditore l’importo indicato nel contratto malgrado l’eventuale rivalutazione o svalutazione delle valute in cui il prestito è espresso intervenuta prima della data del pagamento e che detta disposizione di legge sancisce il «principio del nominalismo monetario», in base alla terminologia impiegata dalla dottrina rumena. Il giudice del rinvio precisa che, nell’ambito del rapporto contrattuale oggetto del procedimento principale, tra il giorno della stipula del contratto di mutuo di cui trattasi, recante la data dell’8 novembre 2007, e il giorno della presentazione del ricorso in primo grado, datato 16 marzo 2015, il tasso di cambio del franco svizzero si è rivalutato del 204,12%, a danno dei mutuatari. |
20 |
Dalla decisione di rinvio emerge anche che, a seguito della sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a. (C‑186/16, EU:C:2017:703), la giurisprudenza rumena maggioritaria ha ritenuto che, ove sia invocato il carattere abusivo delle clausole contrattuali, i giudici nazionali debbano preliminarmente esaminare se le clausole contestate costituiscano un’attuazione di una norma nazionale di natura suppletiva, come quella prevista all’articolo 1578 del codice civile, e, in caso affermativo, escludere dette clausole dall’analisi del carattere abusivo del contratto di cui trattasi in forza dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13. Orbene, ciò comporterebbe che, in un siffatto caso, i giudici aditi non hanno alcuna possibilità di valutare la condotta precontrattuale del professionista e, segnatamente, l’adempimento o meno da parte sua dell’obbligo di informare il consumatore, quale derivante dall’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva. |
21 |
Il giudice del rinvio si interroga pertanto, in primo luogo, sul metodo da seguire nell’esaminare una clausola relativa al rischio di cambio, chiedendosi se occorra esaminare una clausola siffatta anzitutto alla luce dell’esclusione prevista da detto articolo 1, paragrafo 2, o piuttosto alla luce dell’esigenza di trasparenza risultante dal succitato articolo 4, paragrafo 2. |
22 |
In secondo luogo, detto giudice desidera sapere se, qualora i giudici aditi esaminino la clausola contestata preliminarmente sotto il profilo dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 e ritengano che il professionista interessato non abbia rispettato l’obbligo di previa informazione ivi sancito, quest’ultimo possa, malgrado tale mancanza, avvalersi dell’eccezione all’analisi del carattere abusivo delle clausole contrattuali che risulterebbe dall’articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva. |
23 |
Ciò premesso, il Tribunalul Galați (Tribunale superiore di Galați) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
24 |
Quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o non dà adito a nessun ragionevole dubbio, in forza dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima, su proposta del giudice relatore e sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. |
25 |
Tale disposizione deve essere applicata nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale. |
26 |
Con le due questioni sottoposte, che è opportuno trattare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che un giudice di uno Stato membro, quando è chiamato a pronunciarsi in una controversia vertente su una clausola contrattuale presunta abusiva che riproduce una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, è tenuto ad esaminare preliminarmente l’applicazione dell’esclusione dall’ambito di applicazione della direttiva di cui trattasi prevista al suo articolo 1, paragrafo 2, o, invece, l’applicazione dell’eccezione alla valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali di cui al successivo articolo 4, paragrafo 2, e, in quest’ultimo caso, se un professionista che non abbia adempiuto l’obbligo di trasparenza di cui all’articolo da ultimo citato possa comunque avvalersi del suddetto articolo 1, paragrafo 2, per impedire l’esame del carattere abusivo di una siffatta clausola. |
27 |
A tal riguardo, occorre ricordare che, da una parte, l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 esclude dall’ambito di applicazione di quest’ultima le clausole contrattuali che riproducono «disposizioni legislative o regolamentari imperative», espressione che, alla luce del considerando 13 della stessa direttiva, comprende non solo le disposizioni di diritto nazionale applicabili tra i contraenti indipendentemente da una loro scelta, ma anche quelle di natura suppletiva, vale a dire che si applicano in via residuale, ossia allorché non è stato convenuto alcun altro accordo tra i contraenti al riguardo (v., in tal senso, sentenze del 26 marzo 2020, Mikrokasa e Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, C‑779/18, EU:C:2020:236, punti da 50 a 53, e del 9 luglio 2020, Banca Transilvania, C‑81/19, EU:C:2020:532, punti da 23 a 25 e 28). |
28 |
Questa interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 è stata accolta dalla Corte malgrado l’esistenza di una differenza, rilevata anche dal giudice del rinvio nel presente procedimento, tra le formulazioni di detta disposizione, rispettivamente, nella versione in lingua francese e in quella in lingua rumena della direttiva 93/13 (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2020, Banca Transilvania, C‑81/19, EU:C:2020:532, punti da 32 a 34). |
29 |
L’esclusione dell’applicazione della disciplina di cui alla direttiva 93/13 prevista dalla disposizione di cui trattasi è giustificata dal fatto che è legittimo presumere che il legislatore nazionale abbia creato un equilibrio tra l’insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di determinati contratti, equilibrio che il legislatore dell’Unione ha esplicitamente inteso preservare (v., in tal senso, sentenze del 26 marzo 2020, Mikrokasa e Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, C‑779/18, EU:C:2020:236, punto 54, e del 9 luglio 2020, Banca Transilvania, C‑81/19, EU:C:2020:532, punto 26). |
30 |
D’altra parte, l’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva sancisce un’eccezione al meccanismo di controllo nel merito delle clausole abusive quale previsto nell’ambito del sistema di tutela dei consumatori attuato da tale direttiva, eccezione che si applica alle clausole rientranti in una delle due categorie indicate in detto paragrafo 2, a condizione che la clausola di cui trattasi sia stata formulata in modo chiaro e comprensibile, in conformità al requisito della trasparenza derivante da detta disposizione (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C‑186/16, EU:C:2017:703, punti 34, 35, 43 e 44, e del 3 settembre 2020, Profi Credit Polska, C‑84/19, C‑222/19 e C‑252/19, EU:C:2020:631, punti 65 e 66). |
31 |
Quanto alla questione del coordinamento tra l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 e il successivo articolo 4, paragrafo 2, come suggeriscono concordemente il governo rumeno e la Commissione europea, occorre rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio nel senso che il giudice adito nell’ambito di una controversia come quella principale deve prioritariamente analizzare l’esclusione dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13 ivi prevista all’articolo 1, paragrafo 2, e non l’eccezione al controllo del carattere abusivo delle clausole contrattuali prevista all’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva. |
32 |
Un siffatto approccio si impone infatti ove si consideri che, chiaramente, tutti gli strumenti di diritto dell’Unione si applicano a una determinata situazione solo nella misura in cui essa rientra nel loro ambito di applicazione (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 1990, Dzodzi, C‑297/88 e C‑197/89, EU:C:1990:360, punto 23 e giurisprudenza citata, e ordinanza del 3 luglio 2014, Tudoran, C‑92/14, EU:C:2014:2051, punti da 28 a 32). |
33 |
Inoltre, in maniera più specifica, dalla struttura stessa della direttiva 93/13 emerge che l’eventuale valutazione del carattere abusivo di una clausola alla luce delle sue disposizioni, e in particolare del suo articolo 4, impone di stabilire, preliminarmente, se la clausola di cui trattasi rientri nell’ambito di applicazione di detta direttiva, tenuto conto in particolare dell’esclusione dal campo di applicazione sancita nell’articolo 1, paragrafo 2, della suddetta direttiva. |
34 |
Ecco perché, nella sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a. (C‑186/16, EU:C:2017:703, punti da 30 a 32), la Corte ha indicato che spettava al giudice nazionale adito valutare, rispetto alla natura, all’impianto sistematico generale e alle clausole dei contratti di mutuo controversi nonché al contesto di diritto e di fatto nel quale questi ultimi si iscrivevano, se la clausola oggetto del procedimento principale – ai sensi della quale il credito doveva essere rimborsato nella stessa valuta nella quale era stato concesso – riproducesse disposizioni imperative del diritto nazionale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, per poi analizzare l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva solo ove ritenesse che la clausola interessata non ricadesse nell’esclusione prevista da detta disposizione. |
35 |
Nell’ambito del presente procedimento, il governo rumeno e la Commissione hanno formulato, questo è vero, riserve in merito al fatto che una clausola come quella oggetto del procedimento principale, il cui contenuto è riprodotto nel punto 8 della presente ordinanza, rientri effettivamente nell’eccezione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13. |
36 |
Tuttavia, dagli elementi forniti dal giudice del rinvio emerge che quest’ultimo ritiene, da una parte, che una clausola siffatta riproduca il principio del nominalismo monetario sancito nell’articolo 1578 del codice civile, e dall’altra, che questo articolo sia una disposizione normativa di natura suppletiva, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 27 della presente ordinanza, vale a dire una disposizione che si applica a un contratto in mancanza di un diverso accordo tra i contraenti. |
37 |
A tal riguardo, occorre osservare che in un contesto analogo, vertente sulla medesima disposizione nazionale oggetto del procedimento principale, la stessa posizione era stata assunta dal giudice del rinvio rumeno che aveva adito la Corte nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 9 luglio 2020, Banca Transilvania (C‑81/19, EU:C:2020:532, punto 30). |
38 |
Da questa qualificazione giuridica, rimessa in via esclusiva ai giudici nazionali aditi, risulta che la clausola contrattuale di cui i ricorrenti nel procedimento principale contestano il carattere abusivo riproduce una disposizione del diritto nazionale di natura suppletiva, con la conseguenza che detta clausola ricade nell’esclusione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 e non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva (v., per analogia, sentenza del 9 luglio 2020, Banca Transilvania, C‑81/19, EU:C:2020:532, punti 31 e 37). |
39 |
Occorre inoltre precisare, da un lato, che il fatto che i contraenti potessero derogare a una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva (possibilità questa presente nel caso di specie, in base a quanto sostenuto dal governo rumeno e dalla Commissione), è irrilevante al fine di stabilire se una clausola contrattuale che riproduce una simile disposizione sia esclusa, in forza dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, dall’ambito di applicazione della direttiva in parola (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2020, Banca Transilvania, C‑81/19, EU:C:2020:532, punto 35). |
40 |
Dall’altro lato, il fatto che una clausola contrattuale che riproduce una delle disposizioni di diritto nazionale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, non sia stata oggetto di negoziato individuale, come nel caso specie, secondo il governo rumeno non incide sulla sua esclusione dall’ambito di applicazione di detta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2020, Banca Transilvania, C‑81/19, EU:C:2020:532, punto 36). |
41 |
Infine, quanto all’eventuale rilevanza del requisito della trasparenza derivante dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, citato in particolare nel quadro della seconda questione sollevata, non occorre che la Corte si pronunci al riguardo poiché, ritenendo il giudice del rinvio che la clausola contrattuale di cui al procedimento principale riproduca una disposizione nazionale qualificata come suppletiva, detta clausola non è soggetta alle disposizioni di tale direttiva, in forza dell’articolo 1, paragrafo 2, di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2020, Banca Transilvania, C‑81/19, EU:C:2020:532, punto 38). |
42 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate che l’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che un giudice di uno Stato membro, quando è chiamato a pronunciarsi in una controversia vertente su una clausola contrattuale presunta abusiva che riproduce una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, è tenuto ad esaminare preliminarmente l’applicazione dell’esclusione dall’ambito di applicazione di tale direttiva prevista al suo articolo 1, paragrafo 2, e non l’applicazione dell’eccezione alla valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali di cui al successivo articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva. |
Sulle spese
43 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: |
L’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che un giudice di uno Stato membro, quando è chiamato a pronunciarsi in una controversia vertente su una clausola contrattuale presunta abusiva che riproduce una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, è tenuto ad esaminare preliminarmente l’applicazione dell’esclusione dall’ambito di applicazione di tale direttiva prevista al suo articolo 1, paragrafo 2, e non l’applicazione dell’eccezione alla valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali di cui al successivo articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.