ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

2 luglio 2020 ( *1 )

[Testo rettificato con ordinanza del 3 settembre 2020]

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Principio di indipendenza dei giudici – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Competenza della Corte – Articolo 267 TFUE – Ricevibilità – Disposizioni nazionali relative all’assegnazione delle cause in un tribunale – Mezzo di ricorso – Interpretazione necessaria affinché il giudice del rinvio possa emettere la sua sentenza – Irricevibilità manifesta»

Nella causa C‑256/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria), con decisione del 27 febbraio 2019, pervenuta in cancelleria il 26 marzo 2019, nel procedimento

S.A.D. Maler und Anstreicher OG

con l’intervento di:

Magistrat der Stadt Wien,

Bauarbeiter Urlaubs- und Abfertigungskasse

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da I. Jarukaitis (relatore), presidente di sezione, M. Ilešič e C. Lycourgos, giudici;

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

[Come rettificato con ordinanza del 3 settembre 2020] vista la fase scritta del procedimento,

[Come rettificato con ordinanza del 3 settembre 2020] considerate le osservazioni presentate:

per il governo austriaco, da J. Schmoll, M. Augustin e C. Drexel, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per il governo svedese, da A. Falk e H. Shev, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da P. Van Nuffel e F. Erlbacher, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché del principio di effettività.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento promosso dalla S.A.D. Maler und Anstreicher OG (in prosieguo: la «Maler») in merito alla legittimità di una decisione che impone alla Maler il pagamento di contributi obbligatori previsti dalla legge.

Contesto normativo

3

L’articolo 83 del Bundes-Verfassungsgesetz (costituzione federale austriaca, in prosieguo: il «B-VG») prevede che una legge federale stabilisca l’organizzazione e la competenza dei giudici e che nessuno deve essere sottratto al suo giudice naturale precostituito per legge.

4

Ai sensi dell’articolo 87 del B-VG:

«1.   I giudici sono indipendenti nell’esercizio delle loro funzioni giudiziarie.

2.   Il giudice esercita le sue funzioni giudiziarie quando svolge le funzioni giudiziarie che gli sono assegnate dalla legge e in base alla ripartizione delle cause all’interno del tribunale, escluse le cause di competenza dell’amministrazione giudiziaria che la legge riserva alle sezioni o alle commissioni.

3.   Le cause sono assegnate in anticipo ai giudici del tribunale per un periodo di tempo determinato da una legge federale. Ogni causa in tal modo assegnata a un giudice può essergli sottratta solo con decisione della sezione prevista a tal fine da una legge federale e unicamente in caso di impedimento o quando l’entità delle cause che deve trattare gli impedisce di deciderle entro un termine ragionevole».

5

Ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 2, del B-VG, deve essere stabilito preventivamente un ordine predeterminato di ripartizione delle cause del Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria) per il periodo stabilito dalla legge. Ai sensi dell’articolo 18 del Gesetz über das Verwaltungsgericht Wien (legge relativa al Tribunale amministrativo di Vienna), questo periodo consiste in un anno civile.

6

Ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 3, del B-VG, una causa di cui è investito un componente del Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna) in virtù dell’ordine predeterminato di ripartizione delle cause gli può essere sottratta solo ad opera dell’organo competente a stabilire l’ordine predeterminato di ripartizione e solo se egli non è in grado di svolgere le sue funzioni o non è in grado di svolgere le sue funzioni entro un termine ragionevole a causa del suo carico di lavoro.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

7

Con due decisioni della Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (Cassa delle ferie retribuite e delle indennità di licenziamento dei lavoratori del settore edile, Austria) (in prosieguo: la «BUAK») è stato imposto alla Maler, un’impresa di pittura, il versamento di contributi obbligatori per legge ai sensi del Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz (legge relativa alle ferie retribuite e all’indennità di licenziamento dei lavoratori del settore edile) (BGBl. 414/1972), nella versione in vigore all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «BUAG»).

8

Detta legge ha istituito la BUAK, un ente collettivo di diritto pubblico avente la funzione di riscuotere le risorse destinate al pagamento delle indennità previste dal BUAG. Tale ente è responsabile della gestione e dell’erogazione delle indennità per ferie retribuite dei lavoratori del settore edile.

9

Poiché la Maler non ha versato tali contributi, la BUAK ha emesso due titoli esecutivi contro di essa. Detta società ha quindi presentato un ricorso amministrativo dinanzi al Magistrat der Stadt Wien (amministrazione della città di Vienna, Austria), che, con decisione del 19 giugno 2018, ha confermato tali titoli. La Maler ha dunque presentato ricorso avverso tale decisione dinanzi al Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna). Essa ha sostenuto dinanzi a detto giudice che i suoi dipendenti non rientrano nell’ambito di applicazione di tale legge e, pertanto, di non essere tenuta a pagare le integrazioni salariali e le retribuzioni accessorie fissate dalla BUAK.

10

Il giudice del rinvio, che precisa di giudicare in veste di giudice unico (in prosieguo: il «giudice del rinvio»), indica che la BUAK è l’ente di garanzia previsto dal diritto austriaco al fine di assicurare ai lavoratori la tutela derivante dall’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9), secondo cui gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

11

Il 26 luglio 2018 il procedimento principale è stato iscritto presso il Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna) con un unico numero di causa e assegnato al giudice del rinvio.

12

Il giudice del rinvio rileva che, con la decisione del 19 giugno 2018, l’amministrazione della città di Vienna ha respinto i due reclami proposti dalla Maler in date distinte, contro i titoli esecutivi emessi dalla BUAK e derivanti da crediti fatti valere dalla cassa nei confronti di detta società.

13

Secondo il giudice del rinvio, sebbene sia stato proposto formalmente un solo ricorso contro una sola decisione, si dovrebbe considerare che, in realtà, siano stati proposti due ricorsi contro due decisioni distinte. Tuttavia, egli indica che la cancelleria del Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna) ha iscritto come un unico ricorso quelli che, ad avviso del giudice del rinvio, costituirebbero due ricorsi. Il giudice del rinvio sostiene che è stato violato l’ordine predeterminato di ripartizione delle cause in seno al Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna) in quanto, iscrivendo due diversi ricorsi sotto un unico numero di causa, sarebbe stata violata la norma sulla ripartizione delle cause che, se correttamente applicata, avrebbe comportato l’assegnazione di tali ricorsi a due giudici diversi.

14

Il giudice del rinvio dichiara di aver informato la cancelleria del proprio tribunale di questo «errore».

15

Il 31 luglio 2018 la cancelleria ha iscritto il ricorso proposto dalla Maler con un secondo numero di causa, nella misura in cui tale ricorso era diretto contro un altro punto del dispositivo della decisione del 19 giugno 2018. Questa seconda causa, tuttavia, è stata riassegnata allo stesso magistrato, ossia al giudice del rinvio.

16

Quest’ultimo afferma di aver sollevato, il 3 agosto 2018, un’«eccezione d’incompetenza» in relazione a tale assegnazione dinanzi al presidente del suo tribunale. Secondo il giudice del rinvio, la cancelleria avrebbe dovuto, conformemente all’ordine predeterminato di ripartizione delle cause, assegnare la causa iscritta con questo secondo numero ad un altro magistrato.

17

Secondo tale giudice, il presidente del tribunale, impartendo istruzioni orali alla cancelleria di non modificare l’assegnazione iniziale della prima causa e di riunire ad essa la seconda causa, ha violato le disposizioni che disciplinano l’ordine predeterminato di ripartizione delle cause.

18

Il giudice del rinvio è del parere che solo il comitato per la ripartizione fissa delle cause sia, in quanto organo collegiale, competente ad effettuare tale assegnazione.

19

Il giudice del rinvio afferma di non essere mai stato informato di tali «infrazioni» né di questa assegnazione «dissimulata» della seconda causa. Egli aggiunge che l’ordinamento giuridico austriaco non prevede un mezzo d’impugnazione per contestare tale genere di «infrazione» da parte di un presidente di tribunale.

20

Il 5 ottobre 2018 il giudice del rinvio ha presentato al presidente del Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna), nella sua qualità di presidente del comitato per la ripartizione delle cause, un’istanza per essere dichiarato incompetente a pronunciarsi nel procedimento principale. Nella sua istanza egli ha fatto espresso riferimento alla giurisprudenza del Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale, Austria), secondo la quale la decisione di un magistrato dichiarato competente a trattare una causa in violazione dell’ordine di ripartizione delle cause interno all’organo giurisdizionale cui appartiene deve essere qualificata come decisione emessa da un giudice incompetente. Il giudice del rinvio espone che il Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale) ha dichiarato che una siffatta decisione viola le norme costituzionali di cui all’articolo 83, paragrafo 2, del B-VG e all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») ed è pertanto incostituzionale. Detto giudice ha altresì affermato, a sostegno di tale domanda, che, qualora pronunciasse una decisione incostituzionale, sarebbe passibile di sanzioni nell’esercizio della sua funzione, di sanzioni disciplinari e penali, nonché di essere condannato al risarcimento dei danni. Egli ha inoltre dichiarato che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, egli ha l’obbligo di impedire la pronuncia di una decisione giudiziaria incostituzionale.

21

Con lettera del 10 ottobre 2018, il presidente del tribunale cui appartiene il giudice del rinvio ha comunicato a quest’ultimo che egli era competente e obbligato a decidere nel procedimento principale. In tale lettera, egli affermava che il ricorso riguardava una sola decisione amministrativa, ragion per cui esisteva di conseguenza un’unica causa.

22

Il giudice del rinvio, ritenendo che detta lettera costituisse un atto della pubblica autorità, ha proposto ricorso contro di essa dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria).

23

Con ordinanza del 21 novembre 2018, detto organo giurisdizionale ha respinto tale ricorso in quanto irricevibile, adducendo, in sostanza, come motivazione che soltanto le parti del procedimento dinanzi a un giudice amministrativo possono far valere un diritto soggettivo avente ad oggetto la tutela del giudice designato per legge. Al contrario, un’errata assegnazione non può ledere un diritto soggettivo di un componente di un tribunale amministrativo, il quale non è nemmeno legittimato a proporre ricorso contro una siffatta assegnazione.

24

Il giudice del rinvio indica che, con tale ordinanza, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) ha tuttavia riconosciuto che, se l’argomentazione del giudice del rinvio fosse corretta, la decisione che esso pronuncerebbe quale magistrato nel procedimento principale violerebbe, a causa della sua incompetenza derivante dal fatto che tale causa gli sarebbe stata illegittimamente assegnata, la garanzia del giudice naturale precostituito per legge prevista dall’articolo 83, paragrafo 2, del B-VG e dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, e che tale decisione sarebbe, di conseguenza, incostituzionale.

25

Il giudice del rinvio ritiene altresì che, in seno ai tribunali costituiti per legge in quanto istanza di tutela giurisdizionale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, le cause promosse debbano, prima di qualsiasi assegnazione, essere identificate secondo un ordine predeterminato di ripartizione, pena la violazione di detta disposizione.

26

A tale riguardo, il giudice del rinvio osserva che, da un lato, il diritto austriaco non consente di contestare l’assegnazione di una causa a un giudice in violazione dell’ordine predeterminato di ripartizione delle cause, di modo che quest’ultimo sarebbe tenuto a rendere con piena consapevolezza una decisione che viola i diritti delle parti previsti dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, oppure ad astenersi dal decidere, violando in tal modo i diritti delle parti previsti dalla stessa disposizione. D’altro canto, ignorando le irregolarità e gli eventi spesso puramente interni che costituirebbero violazione dell’ordine predeterminato di ripartizione delle cause, il diritto austriaco priverebbe le parti di una garanzia effettiva dei loro diritti in violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.

27

A suo parere, il regime giuridico austriaco in questione solleva seri dubbi sul fatto che l’imparzialità dei giudici sia garantita. Infatti, una parte del procedimento non potrebbe far valere l’incompetenza di un magistrato prima che il tribunale si sia pronunciato. Inoltre, il giudice adito di una causa sarebbe tenuto a decidere nonostante la sua incompetenza. Il regime giuridico austriaco impedirebbe quindi sia al giudice che alle parti del procedimento di eccepire, prima della pronuncia di una decisione, che essa viola l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU a causa di un’illegittimità nell’ordine predeterminato di ripartizione delle cause interno al tribunale interessato, come avverrebbe nella causa pendente dinanzi ad esso.

28

In tali circostanze, il Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, nonché il principio di effettività, quantomeno con riferimento a un ordinamento giuridico nazionale il quale, al fine di assicurare l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici, nella propria costituzione, sancisce un diritto fondamentale a che l’assegnazione delle cause ai giudici avvenga in base a una ripartizione fissa delle competenze predeterminata secondo regole generali, debbano essere interpretati nel senso che il legislatore deve assicurare che la garanzia di tale diritto fondamentale sia effettiva e non meramente teorica.

a)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, nonché il principio di effettività impongano degli obblighi di garanzia in un ordinamento giuridico nazionale il quale, nella propria costituzione, sancisce il diritto fondamentale alla ripartizione fissa delle competenze e, in caso affermativo, quali.

b)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, nonché il principio di effettività, quantomeno con riferimento a un ordinamento giuridico nazionale il quale, nella propria costituzione, sancisce il diritto fondamentale alla ripartizione fissa delle competenze, impongano:

l’inosservanza di un’istruzione o di un atto riguardante l’assegnazione della causa a un giudice emanati da un organo che, per legge, sia privo di competenza riguardo a tale istruzione o atto;

che, nel regolamento interno del tribunale, a un organo che si occupa dell’assegnazione dei fascicoli giudiziari possa essere concesso soltanto un limitato margine di discrezionalità predeterminato.

2)

a)

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, nonché il principio di effettività, quantomeno con riferimento a un ordinamento giuridico nazionale il quale, al fine di assicurare l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici, nella propria costituzione, sancisce un diritto fondamentale a che l’assegnazione delle cause ai giudici avvenga in base a una ripartizione fissa delle competenze predeterminata secondo regole generali, debbano essere interpretati nel senso che un giudice, il quale nutra dubbi in merito alla legittimità di una ripartizione delle competenze in seno al tribunale ovvero alla legittimità di una decisione attuativa di una ripartizione delle competenze in seno al tribunale, la quale incida direttamente sull’attività di tale giudice (in particolare una decisione riguardante l’assegnazione della causa), con riguardo ai dubbi suddetti, debba essere posto in grado di proporre ricorso (che non comporti un onere finanziario per tale giudice in particolare) dinanzi a un altro giudice, il quale disponga di cognizione piena per la verifica della legittimità dell’atto giuridico qualificato illegittimo.

b)

In caso di risposta negativa, se vi siano altri requisiti che debbano essere garantiti dal legislatore, al fine di assicurare che un giudice sia posto in grado di ottenere l’esatta osservanza delle disposizioni legislative che lo riguardano in merito al rispetto delle norme (in particolare interne al tribunale) sulla ripartizione delle competenze.

3)

a)

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, nonché il principio di effettività, quantomeno con riferimento a un ordinamento giuridico nazionale il quale, al fine di assicurare l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici, nella propria costituzione, sancisce un diritto fondamentale a che l’assegnazione delle cause ai giudici avvenga in base a una ripartizione fissa delle competenze predeterminata secondo regole generali, debbano essere interpretati nel senso che una parte di un procedimento giudiziario, la quale nutra dubbi in merito alla legittimità di una disposizione sulla ripartizione delle competenze in seno al tribunale, pregiudiziale per la trattazione del procedimento che la riguarda ovvero all’assegnazione di tale procedimento a un determinato giudice, con riguardo ai dubbi suddetti, debba essere posta in grado, ancor prima dell’emanazione della decisione giudiziaria, di proporre ricorso (che non comporti un onere finanziario per tale parte in particolare) dinanzi a un altro giudice, il quale disponga di cognizione piena per la verifica della legittimità dell’atto giuridico qualificato illegittimo.

b)

In caso di risposta negativa, se vi siano altri requisiti che debbano essere garantiti dal legislatore, al fine di assicurare che una parte sia posta in grado, ancor prima dell’emanazione della decisione giudiziaria, di ottenere l’esatta osservanza del suo diritto fondamentale al “giudice predeterminato per legge”.

4)

a)

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, nonché il principio di effettività, quantomeno con riferimento a un ordinamento giuridico nazionale il quale, al fine di assicurare l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici, nella propria costituzione, sancisce un diritto fondamentale a che l’assegnazione delle cause ai giudici avvenga in base a una ripartizione fissa delle competenze predeterminata secondo regole generali, debbano essere interpretati nel senso che la ripartizione delle competenze in seno al tribunale e la documentazione relativa al ricevimento degli atti siano organizzate in modo trasparente ed efficace, in modo tale che il giudice ovvero una parte siano posti in grado, senza particolare sforzo, di verificare la conformità della concreta assegnazione del fascicolo a un giudice ovvero a un determinato collegio giudicante con le disposizioni sulla ripartizione delle competenze in seno al tribunale.

b)

In caso di risposta negativa, se vi siano altri requisiti che debbano essere garantiti dal legislatore, al fine di assicurare che un giudice ovvero una parte siano posti in condizione di conoscere la legittimità dell’assegnazione di una determinata causa giudiziaria.

5)

a)

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, nonché il principio di effettività, quantomeno con riferimento a un ordinamento giuridico nazionale il quale, al fine di assicurare l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici, nella propria costituzione, sancisce un diritto fondamentale a che l’assegnazione delle cause ai giudici avvenga in base a una ripartizione fissa delle competenze predeterminata secondo regole generali, debbano essere interpretati nel senso che le parti in causa e il giudice di un procedimento giudiziario debbano essere posti in grado, senza doversi attivare in modo particolare, di comprendere il contenuto delle disposizioni sulla ripartizione delle competenze, nonché che le parti in causa e il giudice, in tal modo, debbano essere posti in grado di verificare la legittimità dell’intervenuta assegnazione della causa a un giudice ovvero a un determinato collegio giudicante.

b)

In caso di risposta negativa, se vi siano altri requisiti che debbano essere garantiti dal legislatore, al fine di assicurare che un giudice ovvero una parte siano posti in condizione di conoscere la legittimità dell’assegnazione di una determinata causa giudiziaria.

6)

A quale comportamento sia tenuto un giudice in considerazione dell’obbligo, ai sensi del diritto dell’Unione, di rispettare i requisiti procedurali imposti dal diritto dell’Unione, laddove, mediante un atto giuridico da lui non impugnabile (in via stragiudiziale o in seno al tribunale) venga obbligato a compiere un atto che violi il diritto dell’Unione e i diritti delle parti».

Sulla competenza della Corte e sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

29

Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di una causa o quando una domanda o un atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

30

Tale disposizione va applicata nella presente causa.

31

Per quanto riguarda la competenza della Corte a conoscere della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, competenza che è contestata dal governo austriaco, occorre ricordare, in primo luogo, per quanto riguarda le disposizioni della Carta, che, nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte può unicamente interpretare il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze che le sono attribuite [sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Camera disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 77 e giurisprudenza ivi citata].

32

L’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri nell’attuazione del diritto dell’Unione; tale disposizione conferma la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse [sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Camera disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 78 e giurisprudenza ivi citata].

33

Nel caso di specie, e per quanto riguarda, più precisamente, l’articolo 47 della Carta, oggetto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, occorre constatare che la controversia di cui è investito il giudice del rinvio verte, in sostanza, sulla legittimità di una decisione amministrativa adottata dalla BUAK che, a suo avviso, è l’ente di garanzia previsto dal diritto austriaco per assicurare ai lavoratori la tutela che deriva dall’articolo 7 della direttiva 2003/88. Detto giudice non solleva, tuttavia, alcuna questione relativa all’interpretazione di questo articolo 7, né espone i motivi per i quali tale disposizione sarebbe pertinente per il procedimento principale. Il semplice fatto che, secondo il giudice del rinvio, la BUAK «derivi» dal predetto articolo 7 non può essere sufficiente per ritenere che la controversia nel procedimento principale sia disciplinata dal diritto dell’Unione, ai sensi della giurisprudenza di cui al punto 32 della presente ordinanza.

34

Da quanto precede deriva che nulla consente di ritenere che la controversia nel procedimento principale riguardi l’interpretazione o l’applicazione di una norma di diritto dell’Unione attuata a livello nazionale. Di conseguenza, nella presente causa la Corte non è competente a interpretare l’articolo 47 della Carta.

35

In secondo luogo, per quanto riguarda l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, va ricordato che, ai sensi di tale disposizione, gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare ai singoli il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. In tal senso, spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti che garantisca un controllo giurisdizionale effettivo in detti settori (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

36

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dalla giurisprudenza della Corte risulta fra l’altro che detta disposizione riguarda i «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», indipendentemente dalla situazione in cui gli Stati membri attuano tale diritto, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

37

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE è quindi destinato a trovare applicazione, in particolare, nei confronti di qualsiasi organo nazionale che possa trovarsi a statuire su questioni relative all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e rientranti dunque in settori disciplinati da tale diritto (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

38

Orbene, ciò avviene nel caso del giudice del rinvio, il quale può infatti, nella sua qualità di componente di un organo giurisdizionale austriaco, essere chiamato a pronunciarsi su questioni legate all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e, in quanto «organo giurisdizionale» nel senso definito da tale diritto, è parte del sistema austriaco di rimedi giurisdizionali nei «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, cosicché tale giudice deve soddisfare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva (v. in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

39

Occorre peraltro ricordare che, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri nella competenza di questi ultimi, ciò non toglie che, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri siano tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione e, in particolare, dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

40

Da quanto precede consegue che, nella presente causa, la Corte è competente a interpretare l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

41

Per quanto riguarda la questione della ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, sollevata dai governi austriaco e polacco nonché dalla Commissione europea, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di fatto e di diritto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

42

Tuttavia, sempre secondo costante giurisprudenza, il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere. La ratio del rinvio pregiudiziale non risiede però nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

43

Come risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 267 TFUE, la decisione pregiudiziale richiesta deve essere «necessaria» al fine di consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa della quale è investito (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

44

La Corte ha infatti ripetutamente ricordato che sia dal dettato sia dall’impianto sistematico dell’articolo 267 TFUE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone, in particolare, che dinanzi ai giudici nazionali sia effettivamente pendente una controversia nell’ambito della quale ad essi è richiesta una pronunzia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 46 e giurisprudenza ivi citata].

45

Nell’ambito di siffatto procedimento, deve quindi esistere tra la suddetta controversia e le disposizioni del diritto dell’Unione di cui è chiesta l’interpretazione un collegamento tale per cui detta interpretazione risponde ad una necessità oggettiva ai fini della decisione che dev’essere adottata dal giudice del rinvio (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

46

Nella presente causa, occorre constatare, in primo luogo, che la controversia nel procedimento principale non presenta, sotto il profilo del merito, alcun collegamento con il diritto dell’Unione, in particolare, con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE su cui vertono le questioni pregiudiziali, e che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non risulta che il giudice del rinvio sia chiamato ad applicare detto diritto, o detta disposizione, al fine di trarne la soluzione nel merito per la suddetta controversia. Sotto tale profilo, la presente causa si distingue, in particolare, dalla causa che ha dato luogo alla sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117), nella quale il giudice del rinvio era investito di un ricorso diretto all’annullamento di decisioni amministrative che avevano ridotto la retribuzione dei membri del Tribunal de Contas (Corte dei conti, Portogallo) in applicazione di una normativa nazionale che prevedeva una siffatta riduzione e la cui conformità all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE era contestata dinanzi a detto giudice del rinvio (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

47

In secondo luogo, sebbene la Corte abbia già dichiarato irricevibili questioni pregiudiziali aventi ad oggetto l’interpretazione di disposizioni procedurali del diritto dell’Unione che il giudice del rinvio interessato sarebbe tenuto ad applicare al fine di emettere la sua sentenza (v. in tal senso, in particolare, sentenza del 17 febbraio 2011, Weryński, C‑283/09, EU:C:2011:85, punti 4142), non è questa la portata delle questioni sollevate nell’ambito della presente causa (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 50).

48

In terzo luogo, una risposta della Corte a tali questioni non sembra neppure avere carattere tale da fornire al giudice del rinvio un’interpretazione del diritto dell’Unione che gli consenta di dirimere questioni procedurali di diritto nazionale prima di poter statuire nel merito delle controversie di cui è investito. In ciò, la presente causa si distingue altresì, ad esempio, da quelle che hanno dato luogo alla sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982), nelle quali l’interpretazione pregiudiziale richiesta alla Corte era atta ad influire sulla questione della determinazione del giudice competente al fine di dirimere nel merito le controversie relative al diritto dell’Unione, come risulta, più precisamente, dai punti 100, 112 e 113 di tale sentenza (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

49

Infatti, come descritto ai punti da 14 a 17 della presente ordinanza, il giudice del rinvio ha contestato, dapprima con un «reclamo» interno e poi in via giudiziaria, dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) nonché, come indicato dal governo austriaco, dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria), l’assegnazione della causa di cui al procedimento principale, ma senza successo. Risulta inoltre dal fascicolo sottoposto alla Corte che il giudice del rinvio non potrà, nell’ambito del procedimento principale, pronunciarsi sulla legittimità dell’assegnazione che gli è stata fatta di tale causa, poiché la questione di una presunta violazione delle disposizioni che disciplinano l’assegnazione delle cause all’interno del giudice del rinvio non è oggetto di tale controversia e la questione della competenza del giudice del rinvio sarà in ogni caso verificata dal giudice superiore, in caso di impugnazione.

50

In tali circostanze, dalla decisione di rinvio non risulta che tra la disposizione del diritto dell’Unione su cui vertono le questioni pregiudiziali e la controversia di cui al procedimento principale esista un collegamento idoneo a rendere necessaria l’interpretazione richiesta affinché il giudice del rinvio possa, in applicazione degli insegnamenti derivanti da una siffatta interpretazione, adottare decisioni che siano necessarie al fine di statuire su tale controversia (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

51

Le suddette questioni non vertono quindi su un’interpretazione del diritto dell’Unione rispondente ad una necessità oggettiva ai fini della soluzione di detta controversia, ma hanno carattere generale.

52

Inoltre, per quanto riguarda il principio di effettività, occorre osservare che, sebbene il giudice del rinvio interroghi la Corte anche in relazione a tale principio, non gli dedica alcun approfondimento nella sua ordinanza di rinvio e, di conseguenza, non espone le ragioni per cui sarebbe necessaria un’interpretazione di tale principio per la soluzione della controversia di cui al procedimento principale.

53

Da tutto quanto precede consegue che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile.

Sulle spese

54

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) così provvede:

 

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria) con decisione del 27 febbraio 2019 è irricevibile.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.