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27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 31 ottobre 2019 — TN / WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit, VP
(Causa C-803/19)
(2020/C 247/02)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: TN
Resistente: WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit, VP
Interveniente: UO
La Corte di Giustizia dell’Unione europea (Ottava sezione), con ordinanza del 28 maggio 2020, così ha deciso:
L’articolo 35, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita, e l’articolo 185, paragrafo 1, in combinato disposto con il successivo articolo 186, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), devono essere interpretato nel senso che non ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale, in caso di recesso del contraente dal contratto di assicurazione, l’imposta sulle assicurazioni dal medesimo dovuta, riscossa dall’assicuratore e versata allo Stato, è esclusa dai premi assicurativi restituiti dall’assicuratore al contraente, restando quest’ultimo conseguentemente costretto a chiedere la restituzione dell’imposta medesima allo Stato ovvero, eventualmente, all’assicuratore a titolo di risarcimento del danno, a condizione che le norme procedurali relative alla domanda di rimborso delle somme versate a titolo d’imposta sui premi, previste dalla normativa applicabile ai contratti di assicurazione, non siano tali da inficiare il diritto di recesso riconosciuto all’assicurato dal diritto dell’Unione, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio.