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2.
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a)
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Se il diritto dell’Unione debba essere interpretato, in particolare per quanto riguarda
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gli articoli 3, 13, e 14 della direttiva sul rispetto dei diritti,
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l’articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (2) (in prosieguo: la «direttiva sul diritto d’autore») e
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l’articolo 7 della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (3) (in prosieguo: la «direttiva sui programmi per elaboratore»)
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nel senso che un titolare di diritti di proprietà intellettuale ai sensi dell’articolo 2 della direttiva sul rispetto dei diritti ha diritto, in linea di principio, al rimborso integrale delle spese di avvocato di cui al paragrafo 1a) e, in ogni caso, al rimborso di una quota adeguata e sostanziale delle stesse, anche qualora
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la violazione di cui trattasi sia stata commessa da una persona fisica al di fuori della sua attività professionale o commerciale, e
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una normativa nazionale preveda, per questo caso, che tali spese di avvocato siano rimborsabili, di regola, solo sulla base di un valore della controversia ridotto.
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b)
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In caso di soluzione affermativa della seconda questione sub a), se il diritto dell’Unione menzionato in tale questione debba essere interpretato nel senso che un’eccezione al principio di cui al paragrafo 2, sub a), secondo cui gli onorari di avvocato di cui al paragrafo 1, sub a), devono essere rimborsati al titolare del diritto integralmente o comunque in misura adeguata e sostanziale,
è applicabile,
tenendo conto di altri fattori (quali l’attualità dell’opera, la durata della pubblicazione e il fatto che la violazione sia stata commessa da una persona fisica che non persegue interessi professionali o commerciali),
anche qualora la violazione dei diritti di proprietà intellettuale ai sensi dell’articolo 2, della direttiva sul rispetto dei diritti, consista nella condivisione di file, vale a dire nella messa a disposizione del pubblico di un’opera, offrendo la possibilità di scaricarla gratuitamente a tutti i partecipanti in un mercato di scambio di dominio pubblico senza Digital Rights Management [gestione dei diritti digitali].
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