17.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 54/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 15 ottobre 2019 –Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie/BV
(Causa C-753/19)
(2020/C 54/24)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy w Warszawie
Parti
Ricorrente: Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie
Convenuto: BV
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea e con il principio dello Stato di diritto ivi enunciato, nonché l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con il considerando 22, della direttiva (UE) 2016/343 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, debbano essere interpretati nel senso che sussiste una violazione dei requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, compresa l’indipendenza dell’autorità giudiziaria, nonché dei doveri derivanti dalla presunzione di innocenza, in una situazione in cui un procedimento giudiziario, come il procedimento penale a carico del condannato e la domanda di pronuncia di una sentenza congiunta, sia strutturato nel modo seguente:
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2) |
Se sussista una violazione dei requisiti e doveri citati nella questione sub 1, nella situazione in cui le parti spetti il diritto di proporre un ricorso straordinario avverso la decisione emessa nell'ambito di un procedimento giudiziario come quello descritto nella questione sub 1, dinanzi ad un organo giurisdizionale come il Sad Najwyższy (Corte suprema), avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, e il diritto nazionale imponga al presidente dell'unità organizzativa di tale organo giurisdizionale (sezione), competente a conoscere del ricorso, l'obbligo di assegnare le cause secondo un elenco alfabetico dei giudici di tale sezione, vietando espressamente l'omissione di qualsiasi giudice, e all’assegnazione delle cause partecipi anche una persona nominata su indicazione di un organo collegiale, come la Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura), la cui composizione è formata in modo tale che i suoi membri siano giudici:
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3) |
Quali siano gli effetti, dal punto di vista del diritto dell'Unione europea, compresi le disposizioni, i requisiti e i doveri di cui alla questione sub 1, di una pronuncia emessa in un procedimento giudiziario, configurato secondo le modalità descritte nella questione sub 1, nonché di una pronuncia emessa in un procedimento svoltosi dinanzi alla Corte suprema polacca, nel caso in cui alla sua emissione abbia partecipato un giudice del tipo descritto nella questione sub 2. |
4) |
Se il diritto dell'Unione europea, comprese le disposizioni citate nella questione sub 1, subordini gli effetti delle sentenze di cui alla questione sub 3 alla circostanza che il giudice si sia pronunciato a favore o contro l’imputato. |
(1) Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).