2.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 406/17


Impugnazione proposta il 20 settembre 2019 dalla Pilatus Bank plc avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 luglio 2019, causa T-687/18, Pilatus Bank/Banca centrale europea (BCE)

(Causa C-701/19 P)

(2019/C 406/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pilatus Bank plc (rappresentanti: O. H. Behrends, M. Kirchner, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata del Tribunale;

dichiarare il ricorso di annullamento ricevibile;

rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sulla domanda di annullamento, e

condannare la BCE alle spese sostenute dalla ricorrente e alle spese della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha snaturato il diritto maltese nel ritenere che tutti i poteri della ricorrente e del suo consiglio di amministrazione fossero stati trasferiti alla persona competente.

Secondo motivo, vertente sul fatto che l’ordinanza impugnata ha violato la garanzia di un ricorso effettivo ai sensi del diritto dell’Unione.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha errato nel ritenere che la decisione impugnata sia un mero atto preparatorio.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha snaturato il contenuto della decisione impugnata nonché, più in generale, i fatti di causa.

Quinto motivo, vertente sul fatto che l’ordinanza impugnata non può essere confermata sulla base del motivo sollevato in subordine di una possibile consultazione della persona competente con gli amministratori.

Sesto motivo, vertente sul fatto che l’ordinanza impugnata non può essere confermata sulla base del motivo sollevato in subordine del coinvolgimento di un avvocato nella causa.

Settimo motivo, vertente sul fatto che l’ordinanza impugnata non può essere confermata sulla base del motivo sollevato in subordine secondo cui la decisione impugnata è contenuta in un semplice messaggio di posta elettronica.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che il ricorso non è divenuto privo di oggetto.