27.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 12 agosto 2019 – Husqvarna AB/Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

(Causa C-607/19)

(2020/C 27/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Husqvarna AB

Resisitente: Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nel caso di domanda riconvenzionale di decadenza di un marchio dell’Unione, proposta anteriormente alla scadenza del periodo quinquennale di mancata utilizzazione, l’individuazione del dies a quo ai fini del calcolo del periodo di mancata utilizzazione nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio comunitario (1) e dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio dell’Unione (2), ricada nella sfera delle disposizioni del regolamento sul marchio comunitario e del regolamento sul marchio dell’Unione.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, ai fini del calcolo del periodo quinquennale di mancata utilizzazione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio comunitario e dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio dell’Unione, nel caso di una domanda riconvenzionale di decadenza [Or. 3] di un marchio dell’Unione proposta anteriormente alla scadenza del periodo quinquennale di mancata utilizzazione, occorra far riferimento alla data della domanda riconvenzionale ovvero alla data dell’ultima udienza nel procedimento d’appello.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).