21.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 357/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Zaragoza (Spagna) il 6 agosto 2019 – MA/Ibercaja Banco, SA

(Causa C-600/19)

(2019/C 357/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Zaragoza

Parti nel procedimento principale

Appellante: MA

Appellata: Ibercaja Banco, SA

Altra parte: PO

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia conforme al principio di efficacia di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio (1), nell’interpretazione datane dalla CGUE, una normativa interna dalla quale risulta che, qualora una determinata clausola abusiva abbia superato il controllo giurisdizionale d’ufficio iniziale nel momento in cui è stata disposta l’esecuzione [– controllo negativo di validità delle clausole –], tale controllo osta a che successivamente il medesimo giudice possa rilevare d’ufficio detta clausola abusiva quando già dal primo momento ne sussistevano i presupposti di fatto e di diritto, benché in detto controllo iniziale non sia stata espressa, né nel dispositivo né nella motivazione, alcuna considerazione sulla validità delle clausole.

2)

Se l’esecutato, sussistendo già gli elementi di fatto e di diritto che determinano il carattere abusivo di una clausola di un contratto concluso con i consumatori non eccepisce detta abusività nell’incidente di opposizione previsto a tal fine dalla legge, possa successivamente, dopo la definizione di siffatto incidente di opposizione, riproporre un nuovo incidente processuale, volto a far dichiarare il carattere abusivo di un’altra o di altre clausole, quando questi già poteva opporlo inizialmente nel procedimento ordinario previsto dalla legge. In definitiva, se ricorra un effetto preclusivo che impedisce al consumatore di eccepire successivamente il carattere abusivo di un’altra clausola nel medesimo procedimento di esecuzione e perfino in un successivo giudizio di cognizione.

3)

Se, nel caso in cui sia ritenuta conforme alla direttiva 93/13 (...) la conclusione secondo cui la parte non può proporre un secondo o ulteriore incidente di opposizione per eccepire il carattere abusivo di una clausola che poteva far valere in precedenza poiché sussistevano già i necessari elementi di fatto e di diritto, tale circostanza possa essere addotta come fondamento affinché il giudice, informato di detto carattere abusivo, possa esercitare il suo potere di controllo d’ufficio.

4)

Se, in seguito all’accettazione della migliore offerta e all’aggiudicazione dell’immobile, potenzialmente a favore del creditore stesso, e una volta spiegatosi l’effetto traslativo della proprietà dell’immobile offerto in garanzia e già escusso, se sia conforme al diritto dell’Unione (…) un’interpretazione secondo la quale, dopo la conclusione del procedimento ed essendo stato raggiunto l’effetto con esso perseguito, vale a dire l’escussione della garanzia, il debitore possa proporre nuovi incidenti per far dichiarare la nullità di una clausola abusiva, con ripercussioni sul procedimento di esecuzione, oppure sia possibile disporre, una volta prodottosi il menzionato effetto traslativo – eventualmente in favore del creditore –, e in seguito all’iscrizione nel registro immobiliare, un riesame d’ufficio che comporti l’annullamento dell’intero procedimento di esecuzione o che, in definitiva, incida sugli importi coperti dall’ipoteca, con possibili effetti sui termini ai quali sono avvenute le offerte.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).