4.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 372/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n.o 3 de Valencia (Spagna) il 23 luglio 2019 – GT/Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo, S.A.
(Causa C-560/19)
(2019/C 372/16)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Valencia
Parti nel procedimento principale
Attrice: GT
Convenuta: Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo, S.A.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se si possa ritenere che rientri nella nozione di «vettore aereo operativo» una società il cui oggetto sociale consiste nel trasporto aereo di passeggeri e che vende i biglietti ma non opera il volo, ossia non lo realizza effettivamente. |
2) |
In caso di risposta negativa alla precedente questione, se sussista il diritto alla compensazione pecuniaria in favore dei passeggeri di cui all’articolo 7 del regolamento [(CE) n.] 261/2004 (1) nel caso in cui il volo sia suddiviso in più tratte e, in conseguenza di un ritardo lieve (inferiore a tre ore) in una delle tratte, si verifichi un ritardo prolungato (superiore a tre ore) alla destinazione finale a causa della perdita di una coincidenza. In caso di risposta affermativa, qualora le diverse tratte siano effettuate da vettori operativi distinti, se l’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria di cui all’articolo 7 del regolamento [(CE) n.] 261/2004 ricada sul vettore operativo della tratta in cui si è verificato un ritardo lieve (inferiore a tre ore) ma tale da provocare la perdita della coincidenza e, pertanto, un ritardo prolungato (superiore a tre ore) alla destinazione finale. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).