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21.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 357/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Kehl (Germania) il 18 luglio 2019 – Strafverfahren/FU
(Causa C-554/19)
(2019/C 357/25)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Kehl
Imputato nella causa principale
Staatsanwaltschaft Offenburg
contro
FU
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 67, paragrafo 2, TFUE e gli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1), debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale in base alla quale le autorità di polizia dello Stato membro interessato sono autorizzate a controllare l’identità di qualsiasi persona, in una fascia di 30 km a partire dalla frontiera terrestre di tale Stato membro con altri Stati aderenti alla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, allo scopo di prevenire o impedire l’ingresso o il soggiorno illegale nel territorio dello Stato membro medesimo o di prevenire determinati reati contro la sicurezza delle frontiere, indipendentemente dalla condotta della persona interessata o dall’esistenza di circostanze particolari, integrata da un decreto ministeriale come segue:
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2. |
Se il diritto dell’Unione europea, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, l’articolo 197, paragrafo 1, e l’articolo 291, paragrafo 1, del TFUE, debba essere interpretato nel senso che osti, direttamente o in esito ad una valutazione comparativa tra l’interesse dell’azione penale e l’interesse dell’imputato, all’utilizzo di informazioni o prove in un procedimento penale, qualora siano state ottenute sulla base di controlli di polizia effettuati sull’imputato in violazione dell’articolo 67, paragrafo 2, TFUE, o degli articoli 22 e 23, del regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen). |