23.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 319/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Areios Pagos (Grecia) il 4 luglio 2019 — AB/Olympiako Athlitiko Kentro Athinon — Spyros Louis
(Causa C-511/19)
(2019/C 319/28)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Areios Pagos
Parti
Ricorrente: AB
Resistente: Olympiako Athlitiko Kentro Athinon — Spyros Louis
Questioni pregiudiziali
A) |
Se costituisca discriminazione indiretta fondata sull’età, ai sensi degli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera b) e 3, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2000/78 (1), l’adozione da parte dello Stato membro della normativa, applicabile dallo Stato, dalle autorità locali e dalle persone giuridiche di diritto pubblico e in generale da tutti gli enti del settore pubblico allargato (organismi di diritto privato) in quanto datori di lavoro, come quella di cui all’articolo 34 paragrafi 1, sottoparagrafo c, 3, primo comma, e 4, della legge n. 4024/2011, in base alla quale il personale con contratto di lavoro di diritto privato degli enti suddetti è sottoposto ad un regime di riserva di manodopera per un periodo non superiore a ventiquattro (24) mesi con l’unico criterio sostanziale della prossimità alla maturazione delle condizioni per la pensione di vecchiaia, corrispondente a trentacinque anni (35) di contributi nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013, in considerazione anche del fatto che ai sensi della pertinente normativa in materia di assicurazione in vigore all’epoca, oltre ad altri casi non rilevanti nel caso di specie, per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia in forza di un rapporto di lavoro subordinato, erano richiesti (almeno) 10 500 giorni lavorativi (35 anni) di assicurazione all’IKA o ad altro ente assicurativo dei lavoratori dipendenti e il compimento (almeno) di 58 anni di età del lavoratore, senza certamente escludere, a seconda del caso concreto, che il periodo di assicurazione (35 anni) venisse compiuto ad un’età diversa. |
B) |
In caso di risposta affermativa al quesito di cui alla lettera A), se l’adozione del regime di riserva di manodopera possa essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata, ai sensi degli articoli 2, paragrafo 2, lettera b) i), e 6, paragrafo 1, lettera a) della direttiva, dalla necessità immediata di garantire risultati organizzativi, operativi e di bilancio e in particolare dalla necessità urgente di ridurre la spesa pubblica al fine di raggiungere obiettivi quantitativi specifici entro la fine del 2011, i quali vengono menzionati nella relazione illustrativa della legge, come specificato nel quadro di bilancio a medio termine, allo scopo di rispettare gli impegni assunti dallo Stato nei confronti dei suoi partner-creditori per far fronte all’acuta e prolungata crisi economica e finanziaria che attraversava il paese e al contempo razionalizzare e contenere l’espansione del settore pubblico. |
C) |
In caso di risposta affermativa al quesito di cui alla lettera B),
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(1) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).