5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/32 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia) il 29 maggio 2019 — Maksu- ja Tolliamet/Heavyinstall OÜ
(Causa C-420/19)
(2019/C 263/38)
Lingua processuale: l'estone
Giudice del rinvio
Riigikohus
Parti
Richiedente: Maksu- ja Tolliamet
Persona interessata: Heavyinstall OÜ
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 16 della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (1) debba essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro destinatario della domanda di misure cautelari, nel pronunciarsi in merito in base alla legge nazionale (come consentito al giudice adito a norma dell’articolo 16, paragrafo 1), sia vincolato alla posizione accolta dal giudice dello Stato di stabilimento del richiedente quanto alla necessità e alla possibilità di adottare la misura cautelare qualora al giudice medesimo sia stato prodotto un documento recante tale posizione (articolo 16[, paragrafo 1], secondo comma, ultima frase, secondo cui il documento non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, integrazione o sostituzione nello Stato membro adito).